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lunedì 2 febbraio 2009
Condominio : responsabilità dell'amministratore
Secondo quanto previsto dell'art. 1131 del codice civile, l'amministratore è obbligato ad informare sollecitamente l'assemblea di atti o provvedimenti giudiziari notificati al condominio il cui contenuto non sia riconducibile al novero della proprie attribuzioni istituzionali, come delineate dall'art. 1130 c.c. o ampliate dal regolamento condominiale; in caso contrario deve escludersi la configurabilità di tale dovere di informativa. Ne deriva che non sussiste responsabilità alcuna laddove l'amministratore non abbia immediatamente informato i condomini della notificazione di atto giudiziario con cui era stata azionata pretesa risarcitoria relativa a difetti di manutenzione ordinaria di parti condominiali .
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