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venerdì 27 febbraio 2009

Immobili: risarcimento danni per vizi

In materia di risarcimento dei danni derivanti dai gravi vizi e difetti manifestati dall’immobile acquistato, Costantemente affermata, in giurisprudenza, la natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., non v'è dubbio che la stessa possa essere imputata al costruttore materiale dell'edificio, al venditore che abbia avuto un certo ruolo nell'edificazione dell'immobile, nonché al Direttore dei Lavori. La Suprema Corte ha statuito che sussiste la responsabilità del venditore "sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorché abbia nominato un terzo Direttore Lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere"

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