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lunedì 30 gennaio 2012

Condominio: il rendiconto è modificabile?

Il Codice non impone una sequenza temporale nell'esame dei singoli rendiconti per l'approvazione dei bilanci consuntivi del condominio. Per giurisprudenza conforme, è ritenuta legittima la delibera che approvi il consuntivo senza esaminare la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, «atteso che i criteri di semplicità e snellezza consentono, senza pregiudizi per i comproprietari, la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nel l'approvazione dei rendiconti» (Cassazione, 11562/2000). È anche possibile che possano essere sottoposti all'assemblea fatti e spese aventi riferimento a esercizio pregresso: le deliberazioni, riguardanti tali fatti e spese, vincolano i condomini.

Approvato il rendiconto e il bilancio, non è più ammesso, ai condomini, di contestare i conti o le spese, rimettendo in discussione i provvedimenti adottati (Cassazione, 3402/1981), salvo impugnare la delibera di approvazione del bilancio ma solo per mere ragioni di legittimità (Cassazione, 2747/1994). Solo a seguito di una sentenza di accoglimento dell'impugnazione, il condominio può legittimamente revisionare i bilanci pregressi in forza della sentenza.

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione (sentenza 26243/2011) che ha respinto il ricorso proposto dal condomino che, in secondo grado, aveva visto respinta la propria domanda con la quale aveva impugnato la nuova delibera poiché, a suo dire, non è possibile che l'assemblea modifichi un precedente bilancio.
"Un condomino aveva impugnato la delibera lamentando l'illegittimità del rendiconto. Accolta l'impugnazione, l'amministratore riconvocava l'assemblea che modificava il bilancio. Un altro condomino decide di impugnare la delibera sostenendo che l'assemblea non poteva modificare il precedete bilancio ormai chiuso e approvato.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso precisando che l'assemblea può revisionare i vecchi bilanci a maggior ragione se ciò dipenda dalla necessità di conformarsi a una decisione giudiziale. «La Corte territoriale, con motivazione altrettanto sufficiente e pertinente, ha compiutamente argomentato sulla insussistenza dei supposti vizi di legittimità della delibera impugnata, evidenziando come il condominio avesse agito nell'ambito dei propri poteri senza ravvisare alcuna contrarietà alla legge o al regolamento e avesse legittimamente provveduto sulla revisione dei bilanci pregressi in forza della sentenza, emessa inter partes, del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla stessa (...) con riferimento all'impugnativa della delibera (a seguito della quale era stata respinta la dichiarazione di illegittimità della ripartizione riguardante le spese per la sostituzione degli ascensori)».

AmminstrazioniAC.com
per i condomini

lunedì 23 gennaio 2012

Fotovoltaico sulle coperture

Gli impianti con capacità sino a 1 mW a dare un po' di luce a un settore altrimenti abbastanza provato dalla scure degli interventi de lquarto conto energia regolato dal Dm 5 maggio 2011

Un'ulteriore spinta per tali impianti viene dal progressivo – seppur non rapidissimo – innalzamento da parte delle regioni della soglia per avvalersi della Pas (procedura abilitativa semplificata) sino a 1 mW (attualmente la Pas a 1 mW è in vigore nel Lazio, in Abruzzo e in Veneto).

Dal 1° gennaio è obbligatorio dare l'indicazione dell'indice di prestazione energetica degli edifici negli annunci commerciali di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari. Idoneo contraltare segue il 31 maggio, che è la prima data a decorrere dalla quale la presentazione della richiesta del pertinente titolo abilitativo edilizio implica l'obbligo per il costruttore di nuovi edifici (o che conduca ristrutturazioni rilevanti) di progettare e realizzare l'intervento edilizio in modo tale da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Scade, invece, il 30 giugno il termine per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici a pena del mancato riconoscimento del premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti ricadenti nella tipologia «su edifici» installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (a condizione che in ogni caso l'intervento fosse stato avviato tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011).
Parimenti premiati dal nuovo quadro regolamentare degli incentivi sono gli impianti con innovazione tecnologica e gli impianti a concentrazione, che beneficiano di incentivi autonomi per limiti di spesa, requisiti di accesso e livello delle tariffe incentivanti.
Si stanno, inoltre, affacciando sul mercato nuove iniziative che sono mirate ad abbinare gli impianti fotovoltaici che i privati installeranno sui propri edifici alla fornitura di energia elettrica o alla ricarica di automobili e motorini elettrici, che abbinati allo sviluppo delle reti per la ricarica pubblica sembrano essere il futuro punto di contatto fra fonti rinnovabili, edilizia ecologica e grande distribuzione. C'è dunque la concreta possibilità che le ristrettezze degli incentivi per i grandi impianti possano lasciare spazio allo sviluppo di progetti assai più innovativi, che permettano di avvicinare nuovamente il fotovoltaico a quella filosofia di generazione distribuita che ne ha accompagnato la nascita, ma non ancora la diffusione.

Essenziale:
Sono considerati impianti su edifici non soggetti ai limiti di costo quelli che hanno una potenza non superiore a 1 MW, a fini tariffari sono considerati come se fossero su edifici gli impianti fotovoltaici con tecnologia tradizionale i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali

La mera ubicazione su edificio non è di per sé sufficiente ad escludere che un impianto debba essere assoggettato a screening ambientale


AmministrazioniAC.com

soluzioni immobiliari

lunedì 9 gennaio 2012

Editoriale 2012

E' innegabile, il 2012 si preannuncia come un anno difficile, ma come afferma il mio socio, "è nei momenti di difficoltà che si trovano le occasioni migliori"

AffinatiConsulting è dal 2007 al fianco di PMI e professionisti per studiare e realizzare soluzioni di gestione e strategia per la crescita e la promozione delle imprese e degli studi professionali.
A proposito di quest'ultimi, il vento che ormai soffia sempre più forte per le liberalizzazioni delle professioni, seppur osteggiato da molti è certamente un'occasione per i più piccoli e per i giovani professionisti di affermarsi offrendo servizi di grande valore a tariffe competitive, sempre, è bene ribadirlo nel pieno rispetto della normativa deontologica.

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Rimbocchiamoci le maniche, vogliamo essere i Vostri partner per la crescita.

Dott. Jacopo M.D. Affinati