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mercoledì 25 febbraio 2009

Consulenza on line: Danno da vacanza rovinata

Il Codice del Consumo si occupa della vendita dei cd Pacchetti Turistici (contratti avente ad oggetto, almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici) dettando regole precise per la conclusione del relativo contratto, circa gli obblighi di informazione in capo al venditore/organizzatore ed infine sulle responsabilità relativi risarcimenti.

Il consumatore avrà diritto ad essere risarcito dall’organizzatore o dal venditore,salvo che dimostri che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò anche se il venditore/organizzatore si sia avvalso dell’opera di terzi prestatori di servizi che hanno cagionato il danno. In tal caso il venditore/organizzatore, dopo aver risarcito il danno sofferto dal consumatore, potrà rivalersi nei confronti del terzo prestatore del servizio.

Il danno sarà risarcibile nella misura prevista dalle Convenzioni internazionali disciplinanti la materia di cui sono parti l’Italia e l’Unione Europea. La richiesta di risarcimento del danno deve essere fatta valere dal consumatore entro 3 anni dalla data di rientro nel luogo di partenza, salvo per quanto riguarda le prestazioni di trasporto, per le quali il termine di prescrizione è di 12 mesi o 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
La richiesta di risarcimento di danni diversi da quelli alla persona, invece, deve essere fatta entro 1 anno dal rientro e specifiche limitazioni possono essere contenute nel contratto di vendita.

In caso di recesso o cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza, il consumatore avrà diritto ad usufruire di altro pacchetto turistico equivalente o superiore senza aumento del prezzo, o inferiore ma solo con restituzione della differenza. Altrimenti, al consumatore verrà rimborsata la somma già corrisposta entro 7 giorni lavorativi dalla data del recesso o della cancellazione.
Tali disposizioni non si applicano se il recesso/cancellazione sono dipesi da colpa del consumatore.

Dopo aver valutato il singolo caso, e la documentazione prodotta i nostri professinisti potranno:
Fornire idoneo parere
Redigere l'opportuna diffida

Per l'assistenza in sede giudiziale
Ricordiamo che il privato può stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace se il valore della causa non supera i 516,40 euro
Ogni altra forma di assistenza sarà preventivamente concordata con l'Avvocato incaricato.

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