Pagine

giovedì 24 dicembre 2009

AUGURI DI BUONE FESTE


Anche questo difficile anno sta per giungere al termine, vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito ed hanno creduto nei nostri progetti.

Affronteremo il 2010 con un nuovo e sempre più intenso impegno, inaugurando servizi sempre più completi.

Con la speranza di averVi ancora come lettori o come nostri assistiti, Vi auguriamo
Un felice Natale e un prospero 2010

Lo staff di Legal, i consulenti, lo staff di Amministrazioni AC

Le pubblicazioni dei post inizieranno il giorno Lunedì 4 gennaio 2010

lunedì 14 dicembre 2009

Disabili e Fisco

Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sosti­tuire le deduzioni dal reddi­to imponibile per i figli a cari­co con una detrazione d'im­posta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portato­re di handicap una maggiora­zione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'im­posta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fi­di adottivi e gli affidati o affi­liati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'ar­icelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo pos­seduto nel periodo d'impo­sta e il loro importo diminui­sce con l'aumentare del red­dito fino ad annullarsi quan­do il reddito complessivo dell'avente diritto al benefi­cio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un pa­trimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap gra­ve, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'im­posta si applica sulla parte del valore della quota che su­pera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di impo­sta sulle donazioni.

L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzio­ne dal bollo auto e dall'impo­sta di trascrizione sui passag­gi di proprietà. Ne beneficiano: i) non ve­denti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indenni­tà di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazio­ne della capacità di deambu­lazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ri­dotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al pun­to 4 sono coloro che presen­tano ridotte o impedite capa­cità motorie ma che non ri­sultano, contemporanea­mente, «affetti da grave limi­tazione della capacità di de­ambulazione», per cui nei lo­ro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ri­cordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le age­volazioni previste sui veico­li utilizzati per la locomozio­ne dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano uti­lizzati in via esclusiva o pre­valente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese medi­che generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono de­ducibili dal reddito comples­sivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disa­bili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «as­sistenza specifica», tra le al­tre, le spese relative all'assi­stenza infermieristica e riabi­litativa e quelle sostenute dal personale in possesso del­la qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assi­stenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assi­stenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella do­cumentazione rilasciata dal­l'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), in­vece, danno diritto ad una de­trazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscal­mente a carico.

I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carat­tere più specifico, ricordia­mo: la possibilità di detrar­re dall'Irpef il 19% della spe­sa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acqui­sto dei sussidi tecnici e in­formatici, cioè apparecchia­ture e dispositivi meccani­ci, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limita­te da menomazioni perma­nenti di natura motoria, visi­va, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calco­lando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ri­corda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane gui­da. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può esse­re calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acqui­sto degli autoveicoli utiliz­zati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.

contatta i nostri professionisti
Legal.affinati.com

mercoledì 9 dicembre 2009

Fotovoltaico ... ultimo capitolo

La produzione di energia da fonti fotovoltaiche può essere effettuata anche da persone fisiche?

Sì, la fattispecie è affron­tata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragra­fo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsu­mo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte di­rette, qualora l'impianto sia di potenza nominale in­feriore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi ener­getici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corri­sposta non ha rilevanza fi­scale avendo natura di con­tributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in ecces­so, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fisca­li: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esu­berante alla rete. Se l'ener­gia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supe­ra Ì propri consumi e si sce­glie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponi­bile, perché, immessa nel­la rete, genera a favore del privato un credito in termi­ni di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso so­no considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attivi­tà commerciali non eserci­tate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono an­che nel caso dell'impianto realizzato da un condomi­nio. In tale ipotesi, i pro­venti costituiscono reddi­to da imputare direttamen­te in capo ai singoli condo­mini in proporzione ai mil­lesimi di proprietà.

Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC

Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.

venerdì 4 dicembre 2009

Fotovoltaico e condominio

E' possibile?
Il condominio ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Si possono seguire due differenti percorsi: o un singolo inquilino decide di costruire un proprio allestimento nelle parti comuni, o vi provvede unanimemente la totalità dei condomini. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea. E’ importante sottolineare che, oltre al risparmio sulla bolletta elettrica, il nuovo sistema offre una considerevole opportunità di guadagno. Infatti un impianto di circa 50KW produce un guadagno medio di 3000/3500 euro al mese: questo budget una volta trascorso il tempo di restituzione del prestito potrà essere utilizzato per ridurre ulteriori costi di gestione del condominio oppure suddiviso tra i condomini.

Dove collocare l'impianto?
L'impianto potrà essere collocato sul tetto/copertura dell'edificio, oppure una soluzione conveniente potrebbe essere l'installazione di pannelli a tettoia, ad esempio sfruttando i posti macchina scoperti, con l'indubbio vantaggio di portare un secondo concreto miglioramento alle strutture del condominio.

Di che taglia?
Un impianto fotovoltaico da 10/20 kWp è in grado di generare l'energia elettrica sufficiente a coprire i consumi condivisi di un condominio di 20/60 famiglie o comunque grandi condomini.
Ovviamente verranno valutati i budget di spesa disponibili, la superficie disponibile per l'installazione e le richieste di energia del condominio

I vantaggi:
Il conto energia:
Nel settore fotovoltaico, i contributi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sono erogati col “Conto Energia”. Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che eroga del denaro in base all’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.
Quindi col conto energia si ricevono contributi in denaro per ogni Kw prodotto.
I finanziamenti:
La finanziaria 2007 prevede contributi economici e fiscali per case e condomini che si dotano di impianto fotovoltaico, mentre per la nuova costruzione l`installazione dell`impianto fotovoltaico è obbligatoria.

Come fare?
Per gli impianti fotovoltaici è necessaria l`autorizzazione dell`assemblea condominiale e dell`ufficio tecnico comunale, in quanto l`installazione di un impianto fotovoltaico è considerato come ogni altro intervento di manutenzione straordinaria.
Come dicevamo, i moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertineza di immobile (tetto, facciata, terrazzo o su un terreno).

Vuoi saperne di più, senza alcun impegno?
visita il sito di AmministrazioniAC



Il servizio viene reso da
GeneralGroupItalia S.r.l

lunedì 30 novembre 2009

Fotovoltaico e Agricoltura

L'azienda agricola può produrre energia elettrica da due tipi dì fonti rinnovabili
Agroforestali
II regime agricolo agevolato si applica alla produzione di energia elettrica ottenuta dalle biomasse
a condizione che almeno il 51% della materia prima utilizzata nel processo produttivo
provenga dalla stessa azienda
Fotovoltaico
Anche la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico beneficia del regime agricolo agevolato. Non potendosi però definire un criterio di prevalenza, occorre che sussista un evidente rapporto di collegamento tra produzione elettrica e conduzione del fondo agricolo
Viene fissata una franchigia di 200 Kw
al di sotto della quale l'energia rientra nel reddito agrario se prodotta da un'impresa agricola, Anche per la produzione eccedente, tuttavia, l'attività è agricola in presenza di determinate condizioni

LA TARIFFA INCENTIVANTE, È la somma corrisposta dall'ente gestore per garantire un'equa remunerazìone dei costì dì investimento e di esercizio e quindi equivale a un contributo in conto impianti.
IVA
La cessione di energia al gestore nazionale per l'energia (Gse), in quanto equiparato a un grossista, sconta l'aliquota del 10 %
IMPOSTE DIRETTE. La classificazione agricola dell'attività di produzione di energia elettrica comporta, ai fini delle imposte dirette, la tassazione sulla base del reddito agrario, che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva, tenuto conto del fatto che l'imprenditore che coltiva il terreno dichiara la rendita catastale

In collaborazione con AmministrazioniAC

venerdì 27 novembre 2009

Il nuovo blog

Il Blog rimane nella stessa veste, ma con contenuti innovati:

In particolare:
la singola materia verrà trattata nel corso della settimana, con approfondimenti, commenti, sentenze.
Verranno pubblicati post con documenti in formato pdf e guide operative, che esplicheranno in maniera chiara e pratica l'argomento trattato.

Grazie per l'attenzione

mercoledì 25 novembre 2009

Fotovoltaico e energie alternative: La soluzione in agricoltura

La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche può avere natura agricola. In questo caso non è possibile quantificare la prevalenza di beni provenienti dalla azienda agricola secondo gli ordinari crìteri (circolari n.44/E del 2002 e n. 44/E/20O4) in quanto la luce è una risorsa che non appartiene all'impresa agricola. Tuttavia, l'agenzia Entrate ricorda che ci deve essere, comunque, una correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo. Con la circolare n. 44 E del 2002 e n. 44/E del 2004) vengono quindi fissati dei parametri basati sulla potenza nominale dell'impianto installato, confrontata con alcuni fattori relativi alla attività agri¬cola svolta. Al riguardo, viene fissata una franchigia pari a 200 Kw al di sotto della quale l'energia prodotta rientra nel reddito agrario se prodotta da una impresa agricola.
Per la produzione eccedente, l'attività è agricola qualora sussista almeno uno dei.seguenti tre requisiti: l'energia prodotta derivi da impianti integrati architettonicamente (anche parzialmente) su strutture aziendali esistenti; il volume d'affari derivante dall'attività agricola sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia fo tovoltaica eccedente i 200 Kw (a tal fine viene esclusa la tariffa incentivante); il titolare dell'impresa agricola deve coltivare almeno un ettaro di terreno per ogni io Kw di potenza eccedente la fran¬chigia ed entro il lìmite di i Mw. In base alla circolare, la produzione superiore a un Mw sembra essere esclusa dalla tassazione catastale, ma non viene precisato se la tassazione a bilancio riguardi soltanto la parte ecceden¬te. Si osserva che tale limitazione non è prevista dalla legge.
I terreni coltivati possono essere di proprietà dell'imprenditore o nella sua disponibilità. Devono inoltre essere da lui condotti e ubicati nel comune ove si trova l'impianto fotovoltaico o in comuni confinanti.

Tariffa incentivante
La tariffa incentivante è una somma corrisposta dall'ente gestoreper garantire una equa remunerazione dei costi dì investimento e di esercizio e, quindi, equivale aun contributo in conto impiantì (circolare n. 46/E del 19 luglio 2007). La circolare n, 32/E ricorda che essa non è rilevante ai fini delle imposte dirette qualorasiapex-cepita da soggetti che naturalmcnte,operopzione, determinano il reddito in base all'articolo 32 del Tuir. La tariffa è soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% solo se percepita da soggetti che rientrano nel reddito d'impresa, comprese le società che hanno esercitato l'opzioneper la tassazione in base al reddito agrario. Quindi le società semplici e le imprese individuali non subiscono alcuna ritenuta, mentre le altre società sono soggette a ritenuta anche se hanno optato per la tassazione catastale.

Vuoi saperne di più?
chiedi a
AmministrazioniAC

lunedì 23 novembre 2009

Anteprima 2010

Legal

Il professionista che ha bisogno di una consulenza mirata o il privato che ha un problema particolare potranno sottoporre le proprie questioni allo staff di Legal

Saranno ricontattati e con un preventivo chiaro e dettagliato potranno liberamente decidere di affidare l'incarico ai professionisti.

AmministrazioniAC

Il blog, invece si dedicherà sempre di più ad affrontare casi e questioni di immobili, locazioni e condominio il tutto affidato allo staff di AmministrazioniAC

45 post dettagliati in un anno, 12 guide operative per i problemi degli immobili, 17 professionisti che collaborano, ecco il motivo per cui affidare ad AmministrazioniAC la soluzione dei Vostri quesiti.

Grazie.

Nel frattempo ci trovate su Facebook, Viadeo e xing
Clicca sul link a fianco

venerdì 20 novembre 2009

Condominio: Gli 8 punti del decoro architettonico

I consulenti di AmministrazioniAC hanno steso un vademecum in 8 punti riguardo la salvaguardia del decoro architettonico in condominio:

1) veranda e balcone: il balcone è di proprietà esclusiva, ma non lo sono i fregi e il parapetto, non solo la creazione di una veranda può violare il decoro

2) Canna fumaria: l'installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o incastro nella facciata condominiale è consentita solamente se realizzata in armonia con le caratteristiche dell'immobile

3) Cartellone pubblicitario: L'apposizione di un cartellone che occupa l'intera facciata, lede il decoro dell'immobile, dovranno essere valutati i singoli casi in cui si porvvederà a installare il cartellone sulla sommità del condominio

4) Condizionatore: il posizionamento dell'unità esterna di un condizionatore potrà essere valutata a seconda delle sue dimensioni, in ogni caso potranno essere considerate installazioni "nascoste" direttamente sui terrazzi di proprietà esclusiva

5) Antenna parabolica: se montata sulla ringhiera o sul parapetto può alterare l'estetica dell'immobile, potranno essere valutate due soluzioni: una colorazione particolare della parabola oil montaggio sul tetto di un'antenna centralizzata.

6) Sopraelevazione: potrà essere effettuata nel pieno rispetto dello stile dell'immobile, senza che possa esser percepita modifica dall'occhio di un comune osservatore.

7) Tende: di colori diversi generano sicurante un danneggiamento del valore estetico dell'immobile

8) Porta: è ammessa l'apertura di una nuova porta esclusivamente nell'androne e solamente rispettando i criteri estetici dell'immobile.

mercoledì 18 novembre 2009

Condominio: decoro architettonico e rimozione barriere

Neppure le opere destinate alla rimozione delle barriere architettoniche si sottraggono alla discussione sul decoro dell'edificio condominiale.
La materia come ci sottolineano i consulenti di AmministrazioniAC è regolata dalla legge 13 del 1989 che determina standard per gli edifici di nuova costruzione ( DM 14 giugno 1989) e incentiva gli interventi volti alla rimozione delle barriere.
L'art. 2 della suddetta legge permette che le modifiche con tali finalità possano essere assunte all'interno del Condomino con maggioranze inferiori rispetto a quelle reviste per le innovazioni (in seconda convocazione 1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore dell'edificio)
Ma il secondo comma del citato art. 2 impone che le modifiche seppur atte a rimuovere barriere architettoniche debbono sottostare al principio della salvaguardia del decoro architettonico dell'edificio.
La Corte di Cassazione seppur con pronuncia risalente si è schierata a favore di un orientamento molto restrittivo che favorisce indubbiamente la salvaguardia del decoro a svantaggio degli interventi atti a facilitare la fruibilità dell'immobile (in particolare delle aree comuni) da parte del portatore di handicap.
Mentre la giurisprudenza di merito supportata dalla brillante pronuncia della Corte Costituzionale n. 167 del 10 maggio 1999 ha una visione più ampia permettendo quindi lavori che possono concretamente facilitare non solo l'accesso, ma come dicevamo in precedenza, la fruibilità dei beni condominiali.

lunedì 16 novembre 2009

TIA: dopo la pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con sentenza 238/2009 ha affermato che la T.i.a. (tariffa igiene ambientale) presenta tutti i requisiti del tributo e che pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costiuisce una mera variante della Tarsu.
La Corte prosegue confermando che la Tia per sua stessa natura non può essere inserita nell'ambito di applicazione dell'IVA.
Dato che fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, veniva fatta pagare l'IVA sulle somme dovute, è subito sorto il problema del rimborso, per altro già affrontato dai professionisti di Legal nelle regioni Toscana, Liguria e Lombardia dove le CTP competenti, avevano preceduto la Corte Costituzionale, dando ragione al contribuente.
Ulteriore problema è la necessaria titolarità del tributo direttamente al Comune competente e non più ad aziende esterne a cui era stata di frequente affidata la gestione e la riscossione.
Cosa fare in concreto per presentare l'istanza di rimborso:
preliminarmente è bene chiarire che se si tratta di un immobile destinato ad un'attività commerciale, molto probabilmente l'IVA pagata sulla TIA sarà stata portata in detrazione e pertanto non potrà essere presentata la richiesta di rimborso, se così non fossesi dovrà presentare idonea richiesta al proprio Comune, dopo di chè come previsto dall'art. 21 Dlgs 546/1992 trascorsi 90 giorni dalla data di richiesta,sarà possibile presentare il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione .

venerdì 13 novembre 2009

Condominio: Servitù di parcheggio in area comune

Il requisito dell'apparenza, senza il quale, ai sensi dell'articolo 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve ravvisarsi nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate all'esercizio della servitu', visibili, in modo da escludere la clandestinita' del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo asservito. Pertanto il semplice fatto della sosta dell'autovettura senza la presenza delle opere suddette, destinate all'esercizio della servitù, non è idoneo all'acquisto del diritto di servitù per usucapione.
Cass. 20409/2009

Si ringrazia AmministrazioniAC

Fiscale: Cass. 20094 - Prima casa

La Corte di Cassazione con sentenza n.20094 del 18 settembre 2009, ha sancito la possibilità per il contribuente di usufruire della agevolazione fiscali previste per chi vende, entro il primo quinquennio dall’acquisto di un immobile, qualora questi ottemperi all’onere della prova, posto a suo carico, di aver adibito a propria abitazione o dei propri familiari, l’immobile de quo. Risulta consequenziale la non tassabilità della plusvalenza derivante della vendita dell’immobile stesso.

Così si è pronunciata la Cassazione con la Sentenza 20094 / 2009

martedì 10 novembre 2009

Condominio e disabili: Ascensore

In tema di installazione di un ascensore in una chiostrina ad opera di alcuni condomini, occorre premettere che è legittimo, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalita' particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purche' nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o

potenziali, degli altri condomini, sia l'uso piu' intenso della cosa, purche' non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno nel rispetto del principio generale di cui all'art. 1102 cod. civ..
D'altra parte, la trasformazione della cosa comune nell'interesse esclusivo di alcuni condomini e con pregiudizio del diritto di godimento della stessa anche di un solo condomino, configura l'innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ., comma 2, atteso che in tal caso: a) l'uso del bene avviene in violazione del limite sancito dall'art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione naturale ed esorbita dal novero delle modifiche consentite al condomino, dovendo peraltro intendersi per innovazione in senso tecnico-giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entita' sostanziale o ne muti la destinazione originaria; b) le innovazioni che comportano la compromissione dei diritti degli altri condomini sono vietate ai sensi dell'art. 1120 c.c., comma 2, in quanto rendono il bene inservibile all'uso comune, dovendo qui considerarsi che la condizione di inservibilita' del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino e' riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilita' che il condomino precedentemente ricavava dal bene.
Non può al riguardo neppure richiamarsi la disposizione di cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 1, che in tema di innovazioni idonee "ad eliminare le barriere architettoniche” prevede per facilitare il raggiungimento della maggioranza un abbassamento del quorum che sarebbe richiesto per le innovazioni, richiamando quelli di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 3. Infatti l'art. 2, comma 3 citato fa salvo il disposto dell'art. 1120 c.c., comma 2, e art. 1121 c.c., comma 3, cosi' escludendo la deroga al divieto delle innovazioni pregiudizievoli

lunedì 9 novembre 2009

Associaizioni: Posteggio per il disabile

Il disabile che parcheggia l'auto nelle strisce blu è tenuto a pagare la tariffa oraria anche se non ha trovato posto nelle aree riservate. In assenza di una nor¬mativa che stabilisca espressa¬mente questo beneficio la gratuità della sosta per i portatori di handicap è consentita solo nei parcheggi riservati.

Malgrado unprecedente della Cassazione (sentenza 25388/08) che aveva affermato la gratuità della so¬sta in ogni caso per i disabili titolari del contrassegno, nella Sentenza in esame ( 212/2009)i Giudici "al contrario, hanno sostenuto che nessuna norma esclude il pagamento della sosta nelle zone con strisce blu" e precisa la Cassazione"ha fondamento invocare l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità, anziché onerosità della sosta come per gli altri utenti, «deriva, infatti, un vantaggio meramente economico» e non in termini di mobilità che è invece favorita dalla concreta disponibilità del posto dove sostare."

venerdì 6 novembre 2009

Lavoro: Cass. 14586/2009 licenziamento del dipendente

Non si può licenziare il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro quando sia stato sempre corretto e diligente e non abbia recato alcun danno alla società. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di una società che aveva abbandonato per un brevissimo lasso di tempo il posto di lavoro, peraltro rimanendo nella sede lavorativa. In primo grado, infatti, il Tribunale di Biella aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare, mentre i giudici di appello avevano ritenuto che, ai fini della legittimità del licenziamento, si dovesse tenere conto che la condotta del dipendente aveva determinato il blocco, anche se per un breve tempo, delle macchine e che il dipendente aveva abbandonato il posto di lavoro del quale aveva la responsabilità, per di più in orario notturno, quando i controlli dei superiori erano minori.
Contro la sentenza di appello il dipendente licenziato aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici del merito non avevano tenuto conto della lunga carriera lavorativa, dell’assenza di precedenti sanzioni e della mancanza di qualsiasi danno alla produzione, oltre che della possibilità di una sanzione diversa dal licenziamento prevista dal contratto collettivo. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso e rinviando la questione alla Corte di Appello di Genova per un nuovo esame, ha affermato che il principio di proporzionalità tra la sanzione e l’illecito implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull’intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l’effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale. Infatti, solo a queste condizioni il principio di proporzionalità risulta in grado di influire sul comportamento degli altri dipendenti senza assumere un valore di “esemplarità” disgiunto dalla misura della responsabilità del dipendente e dalla conseguente realizzazione dell’interesse aziendale in termini proporzionati alla portata della prima, garantendo in tal modo, per come si è detto, la reale eticità del rapporto.
Il datore di lavoro non potrà, pertanto, in linea di principio (e cioè, in assenza di puntuali controindicazioni in punto di proporzionalità) irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. In particolare, la Corte di Appello, non operando una valutazione coordinata e unitaria dei dati legalmente rilevanti ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione, ha assegnato esclusivo ed auto sufficiente rilievo alla posizione (peraltro non formalizzata) di responsabilità del dipendente, senza considerare, nell’ambito di un apprezzamento che doveva essere necessariamente globale e non parcellizzato, innanzitutto le difformi previsioni della contrattazione collettiva, che, enucleate al fine di “garantire un rapporto quanto più definito tra sanzione e mancanza”, hanno tipizzato espressamente il fatto contestato prevedendo, con riferimento allo stesso, le minori sanzioni della sospensione o della multa: previsioni dalle quali la corte di merito non poteva prescindere, specie in un contesto professionale (sicuramente rilevante ai fini della prognosi circa la correttezza del futuro adempimento) caratterizzato da una durata ultraventennale del rapporto e dall’assenza di precedenti sanzioni.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di Appello investita nuovamente della questione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: “In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure l’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto della mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie alla sua durata e all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia”

mercoledì 4 novembre 2009

Immobili: ICI e giardino pertinenziale

La Corte di cassazione con la sentenza 19638/09 ha sancito un nuovo principio in tema d’Ici e giardino pertinenziale: II giardino che risulti come area edificabile ma utilizzato come pertinenza del fabbricato principale, sconta la tassazione ai fini lei, qualora il contribuente non ne abbia denunciato la pertinenzialità nella dichiara¬zione ai fini del tributo.

La questione nasce da un caso in cui il contribuente in sede di dichiarazione lei, aveva indicato solo la villetta e l'autorimessa, e non anche il terreno, e in relazione a questi due soli immobili aveva provveduto poi a versare l'imposta. Nei fatti, il terreno veniva utilizzato dal contribuente a uso giardino e, come tale, era stato coltivato con alberi e prato.
In sede di impugnazione la difesa del contribuen¬te ha fatto riferimento, anche nel ricorso per Cassazione, al disposto dell'articolo 2, comma i, lettera a), del Dlg n. 504/92 (decreto Ici), secondo cui ai fini del tributo comunale sono tassabili i fabbricati, da intendersi quali unità immobiliari iscritte o da iscrivere al catasto urbano e con¬siderando parte integrante di esso «l'area occupata dalla costru¬zione e quella che ne costituisce pertinenza
Sulla base, infatti, delle decisioni di legittimità già assunte, si esclude dall'im¬posizione lei l'area pertinenziale, che viene dunque assoggettata al regime del bene principale; là dove per pertinenza è da intendersi quanto disposto dall'articolo 817 del Codice civile. Pertanto, nell'ipotesi in cui un terreno sia al tempo stes¬so pertinenziale ed edificabilc, prevale il carattere dell'accessorietà al bene principale e, in tal modo, l'immobile sfugge a un'autonoma tassazione (per tutte, Cassazione 6501/05). La Corte si è poi spinta oltre affermando il principio per cui l'omessa indicazione dell'immobile o anche della sua natura pertinenziale rispetto al fabbricato principale comporta che il terreno conserva solo il carattere dell'edificabilità e, in quanto tale, esso deve essere tassato.

giovedì 29 ottobre 2009

Lavoro: lavoratrici gestanti

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21121 chiarisce che:

Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all'inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità, purché tra l'inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all'inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell'ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali per l'assicurazione di maternità.

Immobili: iter leggero per il 55%

Semplificate le procedure per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico dal decreto dell'Economia e finanze 6 agosto 2009, che va a modifìcare il regolamento del 2007.
Dall'11 ottobre 2009 non occorre più allegare alla certificazione dei produttori di finestre con doppi o tripli vetri le certificazioni delle singole componenti (vetri e profilati), nell'ambito della richiesta di detrazione relativa alla coibentazione degli edifici.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione è eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Già il decreto Economia e finanze 7 aprile 2008 aveva stabilito che dal 2008 non era più necessario predisporre l'attestato di qualificazione energetica per infìssi vetrati e pannelli solari termici: bastavala compilazione dell'allegato F al regolamento per la detrazione del 55 per cento.

Per quanto attiene invece al¬la sostituzione di caldaie "normali" con modelli a condensazione sia ad acqua che ad aria (seppur destinate alle grandi superfici) e sempre in quest'ambito e valvole termostatiche debbono essere installate solo "ove tecnicamente compatibili".

L'allegato H del regolamento viene sostituito con l'allegato I al decreto. Entrambi trattano delle prestazioni delle pompe di calore e sono identici, salvo il fatto che sono previsti parametri più facili da raggiungere per i modelli aria-acqua.

L'asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza dell'intervento alle pre¬scrizioni (che va comunque conservata ed esibita solo in caso di controlli fiscali), può essere sostituita dall'analogo documento che doveva essere già rilasciato dal direttore dei lavori. In alternativa può essere anche inserita nella relazio¬ne che il proprietario dell'edificio doveva già depositare presso le amministrazioni competenti, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumino dì energia

Si conferma invece che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi Ielle tariffe incentivanti concessi a chi installa 1 fotovoltaico migliorando contemporaneamente l'efficienza energetica dell'edificio di almeno il io per cento.

Si ringrazia AmministrazioniAC

mercoledì 28 ottobre 2009

Locazioni: registrazione del contratto

Il contratto di locazione prevede necessariamente la registrazione , eccettuato quello a uso turistico.
Ove la locazione abbia una durata inferiore ai 30 giorni, il contratto non sarà soggetto all'obbligo di registrazione.
La natura turistica della locazione è infatti disciplinata non dalla legge 431/98 bensì dalla legge 135/2001 e dalla legislazione regionale.

martedì 27 ottobre 2009

Scudo Fiscale

Avvicinandosi la scadenza del 15 dicembre, termine ultimo per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio.

Anche alla luce della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate 43/E abbiamo dato la risposta ad oltre 200 domande sullo scudo fiscale

Se vuoi saperne di più

CLICCA QUI

lunedì 26 ottobre 2009

Civile: Mutamento destinazione d'uso e distanze fra fabbricati

La Suprema Corte di Cassazione, facendo riferimento ad un indirizzo consolidato, si è così espressa: “la giurisprudenza ha chiarito che Costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanze legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza”. (Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 4639 del 24 maggio 1997)
Detto ciò andiamo a vedere che cosa si intende per "nuova costruzione"
Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 - sexies, anche ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr.: Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.03.2008 n. 5741 cass. civ., sez. 2, sent. 27 aprile 2006, n. 9637; cass. civ., sez. 2, sent. 26 ottobre 2000, n. 14128 ).
Inderogabilità distanze minime fra edifici
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la distanza minima di dieci metri, stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, traente la sua efficacia precettiva inderogabile dalla Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, art. 41 - quinquies, (come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 cd. Legge Ponte), deve osservarsi in modo assoluto, essendo ratio della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e della sicurezza, ed indipendentemente, quindi, sia dall'altezza degli edifici antistanti che dall'andamento parallelo delle pareti, purchè sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 30 marzo 2001, n. 4715), e dalla possibilità che dalle finestre dell'una sia possibile la veduta sull'altra (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 12 novembre 1998, n. 11404).
Periculum in mora
“Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue "ipso iure", giacché, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose)” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 213 del 11-01-2006)
In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, “al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 3341 del 07-03-2002).
Il mutamento di destinazione d’uso, realizzato attraverso opere edilizie deve considerarsi di nuova costruzione
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, realizzato attraverso opere edilizie effettuate dopo l'ultimazione dello stesso e durante lo sua esistenza, configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia e necessita del permesso di costruire, in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Esemplare: In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/200l; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847
La distanza minima di cui sopra è inderogabile e sovraordinata agli strumenti urbanistici locali (Cass. 15 marzo 2001, n. 3771).

Una collaborazione fra
AmministrazioniAC
e Legal

venerdì 23 ottobre 2009

Fiscale: Studi di settore revisione per l'anno 2010

Direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate il rpogramma di revisione degli studi di settore per l'anno 2010.

File in Pdf clicca qui

mercoledì 21 ottobre 2009

Condominio: Quale maggioranza per il risparmio energetico?

L'art. 7 comma 1 bis del DlGs 29/12/2006 n. 311 ha così modificato la precedente formulazione:
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.1 , individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

lunedì 19 ottobre 2009

Responsabilità professionale

L'avvocato risponde per semplice negligenza?
Il rapporto fra cliente ed avvocato viene definito come contratto di clientela, o più propiramente si parla di mandato professionale, con oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
La giurisprudenza è concorde che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, quindi il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cliente non è motivo sufficiente per imputare alcuna responsabilità all'avvocato.
Per far ciò si dovrà valutare il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.
Quindi al fine di valutare la responsabilità del professionista, rilevano le modalità di svolgimento dell'attività prestata da costui in relazione al parametro di diligenza suddetto.
Nel caso in cui l'attività richiesta sia particolarmente complessa, la responsabilità risulterà attenuata.
In generale quindi si avrà responsabilità del professionista quando operando con incuria o ignoranza di disposizioni di legge o in tutti i casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.
Va comunque specificato che il cliente che ritenga di aver subito un danno a seguito del patrocinio di un legale dovrà affrontare due punti essenziali: la dimostrazione del nesso causale fra danno e condotta del professionista e l'allegazione di tutta la documentazione a sostegno della condotta negligente del legale.

venerdì 16 ottobre 2009

Forum: Legittimità e merito : Civile Cause di prelazione - privilegi

Forum sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».

Cass Sent 21045 del 01 Ottobre 2009

Per operatori del settore

Una sentenza ogni 15 giorni per discutere e ragionare sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito

mercoledì 14 ottobre 2009

Aste: come si sana l'immobile

Come si sana l'immobile acquistato all'Asta?

Secondo il disposto dell'art. 40 comma 6 della legge 47/1985 l'immobile oggetto di un trasferimento derivante da una procedura esecutiva che presenti difformità, può essere sanato, tramite la presentazione di una domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento del bene.

In caso in cui invece il termine sia già scaduto può essere richiesta all'amministrazione comunale l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 Dpr 380/2001 secondo cui l'intervento può essere sanato ove risulti conforme alla disciplina urbanistica ed e3dilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

ASTE

Da novembre il pacchetto dei servizi offerti si arricchirà di una nuova opportunità:

Assistenza e Consulenza per acquistare immobili alle aste.

Per chi cerca un immobile particolare,ma anche un semplice box,
per chi vuole investire
per chi vuole realizzare il sogno di acquistare una casa
a prezzi ribassati di oltre il 40%,
Per le agenzie che potranno offrire un servizio aggiuntivo alla loro clientela

Offriremo

- consulenza legale e procedurale resa da avvocati specializzati nel settore
- ricerca dettagliata a livello nazionale
- assistenza diretta il giorno dell'asta
- assistenza fiscale e ricerca mutuo.

Il tutto con un costo preventivato e che verrà azzerato al momento dell'acquisto.

clicca qui per saperne di più

lunedì 12 ottobre 2009

Civile: Come liberare l'immobile detenuto senza possesso?

Come liberare l'immobile detenuto senza possesso?
E' possibile ricorrere alla procedura speciale prevista dal legislatore agli artt. 657 e ss. C.p.c.?

Il procedimento per convalida, stante la sua natura di procedimento giudiziale speciale volto a garantire una rapida tutela del diritto del soggetto locatore a riottenere la disponibilità del proprio bene immobile, vede risaltare la sua ragion d’essere nel caso in cui l’esigenza della restituzione sia cagionata dall’inadempimento del soggetto conduttore alla propria obbligazione di corrispondere il canone al locatore nei termini pattuiti.

Il mancato pagamento del corrispettivo per il godimento che il conduttore esercita sull’immobile comporta infatti, da un lato, un immediato nocumento economico per il locatore privo del bene e della remuneratività che ne deriva, e, dall’altro, costituisce un inadempimento a un’obbligazione ben determinata e il cui accertamento ben si concilia con la cognizione sommaria che caratterizza il procedimento per convalida.
Questo spiega perché il legislatore non abbia esteso l’esperibilità del procedimento per convalida anche ai casi di inadempimento delle altre obbligazioni principali del conduttore che, secondo il disposto dell’art. 1587 c.c., consistono nel prendere in consegna la cosa locata e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
L’eventuale inadempimento di queste obbligazioni fondamentali non è di agevole accertamento come invece quello riguardante il corrispettivo per il godimento dell’immobile e non potrebbe essere debitamente accertato all’udienza di convalida.Ne consegue dunque che anche la domanda ex art 664 C.p.c. di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all’esecuzione dello sfratto nonché quella di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, essendo quest’ultime proponibili nell’ambito della procedura speciale di cui all’art. 658 C.p.c. nel presupposto dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto dell’intimato per morosità, non troveranno accoglimento innanzi al giudice.

venerdì 9 ottobre 2009

Polizza Tutela Legale

Cosa è?
La polizza di tutela giuridica dà copertura nel caso in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale, sia nel caso che egli venga chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a difesa di un proprio diritto, insomma: è la polizza che, in caso di controversie civili e penali, ti rimborsa le spese legali e peritali - giudiziali ed extragiudiziali - per ogni grado di giudizio.

Quali eventi si assicurano?
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili;
- le controversie contrattuali con società di assicurazione

Quali spese,generalmente sono comprese?
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese investigative;
- le eventuali spese del legale di controparte;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.

Esiste anche per il Condominio?
Certamente e copre i seguenti eventi:
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
- recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi;
- vertenze con i condomini per l’inosservanza di norme di legge;
- vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali;
- vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali;
- l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici

nonchè comprende le seguenti spese:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese investigative;
- le eventuali spese del legale di controparte;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari

Si ringrazia Legal,
consulenza, assistenza ma soprattutto soluzioni

mercoledì 7 ottobre 2009

Condominio: Se piove dal tetto?

Il condominio in genere è responsabile dei danni provocati dalla caduta della neve dal tetto condominiale, sempre che non si riesca a provare il caso fortuito che ha reso eccezionalmente possibile l'evento dannoso.

Il caso fortuito è un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all'autore materiale dell'illecito.

La nevicata sarà allora prevedibile in località montane e nelle città dove di frequente nevica durante la stagione invernale, mentre non sarà così nella maggior parte delle località dove la nevicato è evento raro.

Ci si dovrà in ogni caso prontamente attivare, onde segnalare il pericolo della caduta della massa nevosa, poiché l'accumulo sul tetto e la relativa potenziale caduta della massa nevosa è evento successivo ed indipendente rispetto alla nevicata anche eccezionale.

L'attenzione a seguito della caduta dovrà essere spostata sul comportamento del danneggiato, in genere un'automobilista che aveva lasciato l'auto in sosta vicino all'immobile, di modo da valutare un eventuale, seppur remoto, concorso di colpa.



Si ringrazia AmministrazioniAC

lunedì 5 ottobre 2009

Tia/Tarsu: è lecito il pagamento dell'IVA?

L’aggravio dell’IVA sul pagamento dell TIA/TARSU è illegittima. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione in base al fatto che quella sui rifiuti non è una tariffa, su cui può gravare l’IVA, ma una tassa a tutti gli effetti. Questo significa che ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni.

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito quanto detto uniformandosi a quanto prevedono le norme comunitarie.

Ma attenzioine, se in Toscana, la strada è facilmente percorribile, in altre parti d'Italia si è già corso ai ripari (ed anche da molto tempo):
Ad esempio il comune di Roma già dall’anno 2003 hanno rivisto il sistema di tariffazione del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, trasformando la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) in Ta.Ri. (Tariffa Rifiuti) ovvero hanno trasformato quella che era considerata una tassa in una tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi al proprio legale di fiducia oppure contattare i nostri consulenti di Legal che valuteranno il singolo caso e potranno emettere preventivi totalmente gratuiti

clicca qui

venerdì 2 ottobre 2009

Fiscale: Scudo Fiscale

Pubblichiamo il link dell'Agenzia delle entrate sul forum per lo scudo fiscale.

CLICCA QUI

mercoledì 30 settembre 2009

GUIDA CONDOMINIO

In attesa della riforma del Condominio, AmministrazioniAC pubblica una guida
Disponibile da lunedì 5 ottobre 2009
Buona lettura

Condominio: Nulla la notifica di atto tributario eseguita al vicino

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia", cioè di parentela o di affinità, nè di servizio, quale "addetta alla casa", è da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia trovata nell'abitazione del destinatario; mentre è stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la relazione di parentela o affinità fra il destinatario e la persona che ricevette la notifica.

Cass. 16444/2009

condominio: Favoreggiamento in caso di locazione a prostituta

In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, integra il delitto di favoreggiamento alla prostituzione il prendere in locazione, nell'interesse di una prostituta, un immobile dove quest'ultima possa esercitare il meretricio.

Cass. 810/2009

lunedì 28 settembre 2009

Proroga fino al 2012 per la detrazione Irpef del 36%

Confermata l’aliquota del 10%. Proroga fino al 2012 per la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di manutenzione

Il regime agevolato dell’Iva sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli diventa permanente. Lo ha stabilito la Finanziaria 2010appena approvata dal Consiglio dei ministri.

Con la probabile approvazione del Parlamento, dunque, non si dovrà rinunciare all’aliquota agevolata del 10% La Finanziaria estende fino al 2012 anche le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, ovvero la detrazionedall'Irpef del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali.La detrazione, riferita all'unità immobiliare, si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro da dividere in dieci anni. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali.Prorogata pure la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, effettuati su interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. All’acquirente o all’assegnatario spetta la detrazione del 36%, calcolata sull’ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

AmministrazioniAC

Per tutti coloro che credono nel valore della casa

venerdì 25 settembre 2009

Speciale finanziaria 2010

Lunedì, gli Esperti di AmministrazioniAC
ci parleranno di:
Aliquota del 10%. Proroga fino al 2012 per la detrazione Irpef del 35% sugli interventi di manutenzione
Buona lettura

Speciale Finanziaria 2010

Via libera del Consiglio dei ministri alla Finanziaria per il 2010. Si tratta di una legge leggera composta di soli tre articoli per una entità di circa tre miliardi. Previsti 693 milioni di fondi per il rinnovo dei contratti pubblici, l'estensione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni anche nel 2012 e una norma per le pensioni agricole. C'è poi la formula di rito in base alla quale le maggiori risorse che dovessero emergere dai conti pubblici saranno utilizzate per abbattere le tasse su lavoratori e dipendenti con famiglie numerose e a basso reddito.

La manovra è stata presentata ieri alle parti sociali e criticata dai sindacati per la mancanza di risorse sulle detassazione dei redditi da lavoro e per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Nella relazione Previsionale e Programmatica migliorano le previsioni sul Pil, che secondo le stime del governo avrà una contrazione del 4,8% nel 2009 (il Dpef prevedeva il -5,2%), mentre nel 2010 ci sarà una crescita dello 0,7% (contro lo 0,5% previsto dal Dpef). Il deficit pubblico si attesterà quest'anno al 5,3% e si ridurra' al 5% nel 2010. Il debito pubblico si attesterà quest'anno al 115,1% e nel 2010 al picco del 117,3%. Anche in questo caso, la Relazione migliora le indicazioni del Dpef (115,7% nel 2009 e 118,2% nel 2010).

Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici, gli importi complessivi ammontano a 3,4 miliardi per il prossimo triennio: 693 milioni per il 2010 (350 milioni per i contratti a carico dello stato, 343 milioni per il settore non statale); 1.087 milioni per il 2011 e 1.680 milioni per il 2012. Per il personale statale non contrattualizzato (i precari) vengono stanziati 135 milioni. E’ poi prevista una norma per evitare un buco da 3 miliardi nelle pensioni agricole. Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sono estese al 2012. Nessun impegno immediato a ridurre le tasse sul lavoro, a meno che nel corso del prossimo anno non emergano altre risorse. "Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Dpef – si legge infatti nell'articolo 1 della Bozza - sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati".

"Questa volta - ha detto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa - abbiamo presentato una legge finanziaria dotata di tre articoli e tabelle che non ha modificato niente per il 2010 e 2011, e che ha aggiunto invece il 2012".

'Non è una manovra': ha detto il ministro dell'Economia Giulio Tremonti: 'Ci sono le tabelle secche e al 2010 e 2011è stato aggiunto il 2012. Non ci sono tasse non ci sono aggiunte. E' una fotografia". Tremonti ha poi annunciato che i proventi derivanti dallo scudo fiscale e dalla lotta all'evasione saranno utilizzati per voci di spesa "ineludibili", come università e ricerca, cinque per mille, alcune voci del lavoro e missioni di pace.
'Le risorse per gli ammortizzatori sociali che non saranno utilizzate - ha aggiunto Tremonti - rimarranno comunque nel comparto del lavoro'.

Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, Tremonti ha detto che "saranno mantenuti gli impegni, ma non c'è la cifra specifica. C'è la vacanza e non c'è mai stato un rinnovo istantaneo".

La legge comincerà il suo iter parlamentare dal Senato.

mercoledì 23 settembre 2009

Condominio: Riforma

Ddl Senato 71 - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici - Testo Unificato

Art. 1

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini». Art. 2

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all'amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare entro trenta giorni l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l'assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato». Art. 3

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell'articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Art. 4

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell'articolo 1117-ter».Art. 5

1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Ciascun condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all'amministratore che convoca l'assemblea entro trenta giorni». Art. 6

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Se le modifiche comportano l'esecuzione di opere, è data preventiva notizia all'amministratore». Art. 7

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonchè rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso.

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sè di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonchè le modalità dell'accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato.

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell'amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliata mente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l'accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell'impianto». Art. 8

1. All'articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne».

2. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)». Art. 9

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore nonchè i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell'incarico. L'amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l'amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell'amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonchè a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l'aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva». Art. 10

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonchè menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all'amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonchè le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonchè gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Art. 11

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonchè dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l'indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

«Art. 1130-ter. – (Consiglio di condominio). L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo». Art. 12

1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l'amministratore rappresenta il condominio nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell'assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l'amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese». Art. 13

1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata.

Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l'amministratore, può intraprenderne l'esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell'esecuzione». Art. 14

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al meno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall'amministratore». Art. 15

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l'autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l'annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione.

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell'esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall'avvio della stessa.

La sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.

In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull'istanza cautelare nell'udienza di prima comparizione delle parti». Art. 16

1. L'articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione). Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale». Art. 17

1. All'articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni». Art. 18

1. All'articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell'articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime». Art. 19

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall'articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell'amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L'amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonchè l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell'articolo 1129, nono comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l'unità immobiliare risponde in solido con l'avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto». Art. 20

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente ». Art. 21

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni». Art. 22

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell'assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea

L'usufruttuario, nonchè, salvo patto contrario, il conduttore, di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario». Art. 23

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano». Art. 24

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e` notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa e` a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni». Art. 25

1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – E' tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nell'elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonchè l'ubicazione e il codice fiscale dei condominii amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, nè sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell'elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonchè tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell'elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonchè la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinchè tali dati siano separatamente riportati nell'elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta dell'elenco non comporta oneri a carico dello Stato». Art. 26

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l'attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni. Art. 27

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile». Art. 28

1. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile». Art. 29

1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC