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lunedì 29 giugno 2009

Professionale: Ricorso Art 615 C.p.c.

Dal sito Legal, due facsimile di ricorso ex art 615 C.p.c.
Liberamente consultabili e scaricabili
Chiaramente dovranno essere completati e strutturati sul caso di specie.
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Cosa sono le pagine per professionisti

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Le pagine professionali sono un nuovissimo progetto per fornire informazione e strumenti di lavoro per professionisti.

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Il problema consiste nel saperli scegliere e nel valutare l'attendibilità della loro provenienza.

Il blog, è sempre stato curato da professionisti ed ha diffuso, nonchè diffonderà informazione chiara, precisa e puntuale.

Mi si conceda: noi non forniamo solamente "un'obbligazione di mezzi" ma vogliamo offrire risultati, soluzioni a problemi e non semplicemente strumenti.

Le pagine professionali prevedono un link al nostro sito
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per accedere alla pagina del contenuto che sarà di licero accesso, con pagine studiate per ipovedenti, di facile accessibilità e facile fruizione.

Buona lettura e buon studio con il prossimo Post.

venerdì 26 giugno 2009

Civile: inquinamento acustico

L’ordinanza in materia di contenimento di emissioni acustiche non concreta riproduzione del generico potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, radicando invece la Legge quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447 un potere di intervento ordinario in capo al Sindaco, atteso che la citata legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, costituendo la predetta ordinanza l'ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico.

L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, potendo l’ordinanza de qua essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.

Dal sito altalex, leggi la sentenza

Professionale: circolare agenzia entrate servizi entratel

Dal sito dell'Agenzia delle entrate:
Circolare in formato PDF riguardante gli aggiornamenti per l'accesso ai servizi telematici
clicca qui

Professionale - Pratico

Dal mese di luglio 2009 in preview e nella versione definitiva dal 15 settembre 2009
Il nostro blog con la collaborazione dei professionisti di
Legal - consulenza e soluzioni fiscali, legali e del lavoro
e di
AmministrazioniAC - consulenza e assistenza immobiliare, condominio & locazioni

nonchè supportato da
AffinatiConsulting - Gestione e strategia d'impresa, consulenza Marketing per Professionisti e PMI

offrirà sempre più notizie sia per i professionisti che per il singolo lettore
Grazie per l'attenzione



mercoledì 24 giugno 2009

Guida Condominio: La Caldaia centralizzata

Gli interventi più comuni riguardano la sostituzione della vecchia caldaia con un modello a condensazione e ad adottare la contabilizzazione e termoregolazione di ogni singolo appartamento.

Interventi comuni sono la gestione della caldaia a distanza, direttamente dalla ditta installatrice, al fine di prevenire eventuali problemi, oltre al passaggio dal gasolio al gas metano.

Rilevante è l'adeguamento dei locali delle caldaie alle prescrizioni di sicurezza previste per il metano e la necessaria riduzione del diametro dei camini e delle canne fumarie.

Altro intervento consiste nella coibentazione di alcune parti dell'immobile che presentano elevate perdite di calore, in generale tale intervento non viene mai eseguito a “cappotto” ma in alcune zone rilevate attraverso una termografia (es. tetto,androni, cantine) oppure su i così detti ponti termici ossia quelle parti dell'immobile che a causa di accostamenti di materiali diversi (balconi, pilastri) creano “buchi termici” nella struttura.

Quali maggioranze: in una situazione di non univoca interpretazione della legge, possiamo consigliare il voto favorevole di almeno 501/1000 e la maggioranza dei partecipanti.


lunedì 22 giugno 2009

Civile: Risarcibilità del danno non patrimoniale

I criteri di risarcibilità:

Ingiustizia cd. costituzionalmente qualificata
L’INTERESSE CHE SI ASSUME LESO E’ UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA (OPPURE E’ RICONDUCIBILE AD UNA ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE CHE CONSENTE IL RISTORO EX ART. 2059 C.C.)

Gravità dell’Offesa
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Serietà del danno
Il danno non deve essere “bagatellare” e, cioè, futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, sia tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. I pregiudizi connotati da “futilità” devono essere accettati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

Onere della prova
l’onere incombe sul danneggiato

No alle duplicazioni risarcitorie
Non “esiste” un danno esistenziale e le varie definizioni hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.

Liquidazione equitativa
solo se il danno è provato nell’an, anche tramite presunzioni

Confronta:
Cassazione: Sentenza 4 giugno 2009, n. 12885
Vuoi saperne di più
Legal

venerdì 19 giugno 2009

Penale: Peculato

PECULATO - UTILIZZO DI DENARO ERARIALE ACCREDITATO SU CAPITOLO DI BILANCIO RELATIVO A "SPESE RISERVATE" - ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONE CAUSALE - CONFIGURABILITA' DEL REATO - SUSSISTENZA Integra il delitto di peculato l’utilizzazione di denaro pubblico nell’ambito di “spese riservate”, quando non si dia una giustificazione certa del loro impiego per finalità corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che le effettua. In motivazione, la S.C. ha precisato che in assenza di una giustificazione causale, cui anche le spese qualificate come riservate sono soggette, la spesa di per sé determina interversione del possesso ed appropriazione, realizzando un’utilizzazione intrinsecamente illecita.
Cass. Sent. 23066/09

Penale: Edilizia, abuso

Con la decisione in esame la Corte, in una fattispecie avente ad oggetto il sequestro preventivo di un’area interessata da attività edificatoria a seguito di rilascio di permesso di costruire, si sofferma sui riflessi penalistici dell’istituto del c.d. “vincolo di asservimento di terreno per scopi edificatori” (o “cessione di cubatura”), affermando che gli effetti derivanti da tale vincolo, decorrenti dal momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, hanno carattere definitivo ed irrevocabile ed integrano una qualità oggettiva dei terreni, producendo una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. Ne consegue che è preclusa la possibilità di richiedere ed assentire ulteriori interventi eccedenti i volumi costruttivi sul fondo asservito, attesa la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, rendendosi configurabile il reato edilizio anche in presenza di un titolo abilitativo erroneamente rilasciato.
Cass. Sent 21117/09

Penale - Locazione di alloggio a stranieri senza il permesso di soggiorno

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI – LOCAZIONE DI ALLOGGIO A STRANIERI PRIVI DI TITOLO DI SOGGIORNO – NECESSITA’ DEL DOLO SPECIFICO – INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE Ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che punisce la condotta di chi dà alloggio a titolo oneroso ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare.
Cass. Sent 19171/09

Condominio: Decreto Ingiuntivo, legittimazione passiva esclusivamente del proprietario

L'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 c.c. e 63 disp. attuaz., di riscuotere pro quota ed in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea le spese e i contributi per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.

Fiscale: Chiarimenti sugli Studi di settore

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per leggere la circolare con i chiarimenti clicca QUI

File in formato PDf dal sito dell'Agenzia delle entrate.

mercoledì 17 giugno 2009

Condominio: posti auto riservati ai disabili

Normativa di riferimento
Per l`edilizia residenziale privata e l`edilizia residenziale pubblica va premesso che il campo di applicazione e la decorrenza sono legati all`entrata in vigore delle norme relative al DM 236/89 : " ... è importante sottolineare che, a decorrere dall`11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall`entrata in vigore delle legge previsti dall`art. 1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell`art. 1. " (fonte: circolare 1669/89)

Cosa dice il DM
Il DM 236 all`art. 8.2.3 Parcheggi, detta: "Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell`accesso dell`edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura." Si osserva quindi che nell`articolo sopra citato non si parla di parcheggi privati acquistati da singoli condomini, né di parcheggi riservati a residenti disabili, ma si richiede di prevedere posti riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, che potranno essere residenti o visitatori e quindi potranno variare.

Posti auto riservati
E` importante sottolineare che in caso diposti auto comuni va prevista la presenza di almeno 1 posto auto, ogni 50 o frazione di 50, riservato ma non personale quindi a disposizione della collettività e in particolare dei mezzi al servizio di persone disabili, posto che il condominio sia stato realizzato dopo l`entrata in vigore del DM 236. Questa disposizione si collega anche al requisito di VISITABILITÀ previsto per l`edilizia residenziale dallo stesso DM 236 che detta "Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell`alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta". Inoltre le stesse prescrizioni parlano di edificio o attrezzatura quindi valgono per i condomini o per attrezzature quali ad esempio impianti sportivi o di alto genere (attrezzature private aperte al pubblico). Nel DM si specifica anche l`ubicazione che deve essere in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell`accesso e la possibilità di avere una copertura. In caso di un condominio realizzato prima dell`entrata in vigore della legge 13 e relativo DM 236 o in caso di assenza di area parcheggio comune le modalità per poter avere un posto auto riservato come sopra indicato può essere sottoposto al parere dell`assemblea condominiale in relazione alle possibili opzioni che si presentano

Si ringrazia AmministrazioniAC

lunedì 15 giugno 2009

La Legge Pinto: risarcimento per l'eccessiva durata del processo

Presupposti per l'applicazione della legge
La domanda di equa riparazione è proponibile alla presenza di
tre presupposti:
1) irragionevole durata del processo;
2) esistenza di un danno;
3) nesso causale tra il primo e il secondo elemento.

Oggetto di valutazione da parte del giudice
Il giudice debba esaminare, al fine di
accertare la violazione, alcuni particolari elementi:
la complessità del caso (elemento oggettivo/materiale);
il comportamento delle parti (elemento soggettivo/personale);
il comportamento del giudice (elemento soggettivo/personale);
il comportamento delle autorità coinvolte nel procedimento (elemento
soggettivo/personale).
Solo la constatazione della presenza di tutti gli elementi porta ad una
pronuncia sull’equa riparazione del danno, quest’ultima unico movente ed
interesse che lo strumento previsto dalla legge asseconda e soddisfa

Qual'è la ragionevole durata del processo?
In generale i giudici italiani hanno fissato la durata ragionevole (che decorre
dalla data del deposito dell’atto introduttivo del processo) del processo in primo
grado, ora in quattro, ora in tre anni, salva sempre la valutazione della
complessità del caso concreto e salvo sempre il fatto che i parametri cronologici
individuati dalla giurisprudenza non possono che avere, in questa materia, un
mero valore orientativo, non tassativo
Per il secondo grado, invece, la durata ragionevole è stata indicata in due anni, ed in uno per i gradi successivi

Le tipologie di danno:
Il Danno Patrimoniale:
La tipologia del danno patrimoniale, che il ricorrente può legittimamente
allegare è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all’art. 2697 c.c.,
gravando sulla parte che agisce per ottenere l’equa riparazione l’onere di
dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale lamentato. Quindi il danno
economico può essere ricollegato alla lunghezza del processo solo se sia l’effetto
immediato di tale lunghezza e a condizione che si ricolleghi al ritardo del
processo sulla base di una normale sequenza causale: in pratica il danno
risarcibile è quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto
causativo. Ovvero, per ottenere l’equa riparazione del danno patrimoniale subito,
occorre dimostrare che sia il danno emergente che il lucro cessante ne siano la
conseguenza immediata e diretta della durata eccessiva del procedimento (ex
art. 1223 c.c. che è richiamato dall’art. 2, co. 3°, legge 89/01, attraverso il rinvio
all’art. 2056 c.c.).
Il Danno non patrimoniale
il danno non patrimoniale non necessita di alcun
sostegno probatorio, la parte non ha l’onere di provarlo ed il giudice deve
riconoscerlo e liquidarlo ogni qualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel
caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal
ricorrente. In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
ribaltato, rispetto al passato, l’onere della prova: non spetta più al ricorrente
dover provare il danno sofferto, ma all’Amministrazione convenuta provarne
l’inconfigurabilità nel caso concreto

I legittimati
essa spetta a chi nel processo abbia assunto la qualità di parte processuale,
quindi non solo l’attore, ma anche il convenuto che abbia richiesto
semplicemente il rigetto della domanda di controparte, così come ha diritto, in
caso di domanda proposta a processo già concluso, non solo la parte vincitrice,
ma anche quella che fosse risultata soccombente
Infatti, il diritto all’equa riparazione del danno di cui alla legge Pinto è previsto a prescindere da quello che sia l’esito della lite, ben potendo anche la parte soccombente aver subito un
danno, soprattutto di tipo non patrimoniale, a causa della irragionevole durata
del processo, salvo però i casi di abuso del processo, configurabili quando risulti
che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente
resistito in giudizio al solo fine di perseguire, mediante varie tecniche
processuali, il perfezionarsi della fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 89/01
Altresì, alla luce di una recente pronuncia degli “ermellini” hanno diritto a
proporre la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo gli
eredi delle parti del processo

Contro chi proporre la domanda
La legge suddetta prevede, ai sensi dell’art. 3, una serie di "convenuti" che si
differenziano in funzione dei settori della giustizia coinvolti:
per procedimenti ordinari, il Ministro della Giustizia;
per procedimenti militari, il Ministro della Difesa;
per procedimenti tributari, il Ministro delle Finanze;
in via del tutto residuale, è prevista l’invocabilità in giudizio nei confronti del
Presidente del Consiglio (il che, si ritiene, avverrà tipicamente per la giustizia
amministrativa)

Come proporre la domanda
La domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo si propone
con ricorso, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente
gli elementi di cui all’art. 125 c.p.c.

Dove proporre la domanda
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di
procedura penale.

Termini
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del
procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di
decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il
medesimo procedimento, è divenuta definitiva

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venerdì 12 giugno 2009

Accesso all'ascensore per un disabile

Deve ritenersi nulla la delibera assembleare che - pur in presenza di due condomini disabili – autorizzi l’installazione di un ascensore, con sensibile riduzione delle dimensioni delle scale condominiali. Il Supremo collegio ha altresì aggiunto che: “questa Corte non ignora il diverso orientamento di Cassazione 4 luglio 2001, numero 9033, secondo cui il pregiudizio per alcuni condomini della originaria possibilità di utilizzazione delle scale possa essere compensato dal miglior godimento, anche se di diverso contenuto, offerto dalla innovazione, ma ritiene trattarsi di una valutazione fatta in un caso concreto non applicabile alla fattispecie, nella quale la Corte ha rilevato che la riduzione della rampa a metri 0,85 comporta una grave menomazione, rendendo disagevole il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni”.
Cassazione 1 giugno 2007, numero 12847

Installazione di un servo-scala

In tema di deliberazioni condominiali, l’installazione di un servo-scala per facilitare l’accesso ai disabili non implica rinuncia alla realizzazione degli strumenti considerati idonei al superamento delle barriere architettoniche e deliberati dall’assemblea. A tal fine, l’installazione dell’ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all’art. 1 primo comma del D.P.R. 384/1978, costituisce innovazione.
Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2005, n. 8286

mercoledì 10 giugno 2009

Condominio: disabili

La sentenza n. 12705 del 13 giugno 2008 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione non contiene, sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito condominiale, elementi di novità rispetto ai principi espressi dalla stessa Corte in precedente pronuncia (sentenza n. 12705 del 26.04.2005).

La sentenza fornisce alcuni spunti per una riflessione sull'argomento che presenta orientamenti contrastanti

Diritti ed esigenze contrapposti

È un dato oggettivo dell'esperienza che in ambito condominiale si registri un conflitto tra le ragioni di proprietà, comuni o individuali, dei condòmini e le ragioni del condomino disabile che esige il diritto al superamento di una barriera architettonica.

Il disabile può essere un comproprietario dell'edificio condominiale e, cosa ben più importante, certamente è portatore di un diritto all'accessibilità all'edificio condominiale e alla sua unità abitativa.

La materia ci obbliga ad uno sforzo interpretativo, poiché, da un lato, deve temperare l'impronta prettamente patrimonialistica delle norme in materia di condominio con le istanze di tutela introdotte della Legge 13 del 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche; norme che lo stesso articolo 2, comma 3 della Legge richiama espressamente.

Dall'altro lato, l'interpretazione deve contemplare anche le diverse istanze di tutela dei soggetti di questo conflitto, definendone, alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, il grado di prevalenza, cioè se debba prevalere la tutela del patrimonio o la tutela del soggetto debole che deve accedere alla propria abitazione.

Quali diritti

Per quanto riguarda il disabile, è necessario avere coscienza e conoscenza che la barriera architettonica è una situazione ambientale che interagisce - negativamente - con i diritti della sua persona e non solo con il suo patrimonio.

In primo luogo incide sul diritto ad un pieno inserimento sociale, che ha come condizione la possibilità per il disabile di accedere, in autonomia e sicurezza, dove meglio crede in base alle sue necessità, interessi ed aspirazioni.

Sotto questo profilo non è superfluo notare come sia mutata la visione del soggetto disabile: da tempo non è più un "soggetto non recuperabile" e la sua socializzazione è vista come elemento essenziale per la sua salute, con effetti e funzioni sostanzialmente terapeutiche, al pari delle cure e delle terapie di riabilitazione.

La barriera

L'accessibilità è stata identificata come uno dei presupposti per un pieno e libero inserimento sociale della persona disabile, quindi per la realizzazione della sua persona (lettera G dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 14.06.1989, n. 236).

L'accessibilità, intesa come "la possibilità, anche per persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità ambientali e ambienti, di entravi agevolmente e di fruire spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata autonomia e sicurezza", è diventata "una qualitas essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici. Per quanto riguarda poi gli edifici privati già esistenti, vengono in considerazione, come espressione dello stesso indirizzo legislativo, gli interventi previsti dall'art. 2 della citata L. 13 del 1989, in virtù dei quali è possibile apportare all'immobile condominiale, a spese dell'interessato ed anche in deroga alle norme sul condominio negli edifici, le modifiche necessarie per renderlo più comodamente accessibile".

Per la Corte di Cassazione in altre parole, la barriera architettonica è situazione che può compromettere la salute e lo sviluppo della persona disabile.

I diritti del condomino disabile al superamento della barriera architettonica presente nell'edificio condominiale nel quale abita o al quale deve accedere, pertanto, non sono certo meno importanti delle ragioni di tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, della servibilità o usabilità delle parti comuni, o dei diritti di proprietà sulle singole unità inglobate nell'edificio condominiale.

I limiti della legge

La barriera architettonica può compromettere, anche in ambito condominiale, le attività realizzatrici della persona disabile: questo è un concetto che, pur nella sua recente elaborazione, fa oramai parte del patrimonio di base dell'operatore del diritto.

In altri termini, la barriera architettonica può essere fonte, oltre che di un danno alla salute del disabile (danno biologico), anche di un danno esistenziale, inteso, appunto, come voce di danno all'interno della quale vanno ricondotti tutti gli impedimenti che la persona subisce sul piano delle attività attraverso le quali persegue il proprio sviluppo individuale.

Se non bastasse, la giurisprudenza di merito ha anche individuato un danno esistenziale nella riduzione delle potenzialità di godimento della propria abitazione.

I diritti di proprietà dei condòmini - alla cui tutela vigila, in caso di innovazioni sottese a superare una barriera architettonica, il secondo comma dell'art. 1120 del Codice Civile, espressamente richiamato dal terzo comma dell'art. 2 della Legge 13 del 1989 - si contrappongono alle posizioni soggettive del disabile di rilevanza costituzionale.

Purtroppo queste posizioni soggettive sembrano non essere tutelate pienamente dalla Legge 13/1989, se consideriamo i limiti alle innovazioni dalla stessa posti con il terzo comma del suo articolo 2. Per questo non è stata esente da critiche.

Infatti, non si può certo dire che la legge 13 del 1989 riconosca al disabile un diritto incondizionato alle innovazioni atte a superare la barriera architettonica.

La Legge 13 riconosce al disabile solo il più limitato diritto a realizzare opere mobili facilmente rimovibili (e non è il caso dell'ascensore), all'installazione di servoscala e all'allargamento di porte, purché ciò sia fatto a sue spese (vedi il secondo comma dell'articolo 2 della Legge 13/1989). Viceversa, ancorché con maggioranze meno rigorose di quelle previste dall'art. 1120, 1° comma del Codice Civile, richiede un consenso qualificato (con una maggioranza ampia) degli altri condòmini per l'esecuzione di opere di tipo strutturale qualificabili, appunto, come innovazioni.

Paradossalmente, in termini concreti, l'eliminazione delle barriere architettoniche ha trovato talora soluzione più efficace nelle norme in materia di comunione, vale a dire l'articolo 1102 del Codice Civile, che non nella legislazione speciale.

Giurisprudenza favorevole

Fa riferimento stretto al Codice Civile la sentenza che ha stabilito che il disabile ha anche diritto ad utilizzare il cortile comune per procedere all'installazione di una colonna d'ascensore al servizio del proprio edificio, tanto più nell'ipotesi in cui tra i condòmini utilizzatori dell'impianto installato vi siano soggetti disabili.

Sulla stessa linea è la sentenza che ha fissato il diritto ad installare un ascensore all'esterno dell'edificio condominiale, anche con l'eventuale dissenso degli altri condòmini, non costituendo ciò un'innovazione, ma una mera modifica, necessaria per il miglior godimento della cosa.

In altri casi la giurisprudenza ha prestato maggiore ed espressa attenzione all'esigenza di tutela per le posizioni soggettive costituzionalmente rilevanti del disabile e alla funzione sociale che deve avere la proprietà privata. L'intento è di garantire un'applicazione della Legge 13 più incisiva sul piano della tutela effettiva.

Su questo solco è la sentenza che ha riconosciuto il diritto del disabile all'installazione dell'ascensore nella gabbia delle scale, poiché nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi - da effettuarsi nello spirito della funzione sociale che la proprietà privata ha nella Costituzione - risulta che l'ascensore consente al condomino disabile la soluzione di un problema vitale e di primo interesse quale è l'adeguato inserimento nella vita sociale.

In un altro caso ha riconosciuto il diritto alla realizzazione, sull'esterno dell'edificio condominiale, di una struttura metallica e di uno scalino per l'installazione di una piattaforma mobile, poiché la tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale va contemperata con l'esigenza di eguaglianza e solidarietà dovuta nei confronti dei disabili.

In un altro caso è stato ammesso il diritto all'escavazione del sottosuolo condominiale finalizzata all'installazione di un ascensore, senza che ciò arrechi danni attuali o futuri all'edificio condominiale, poiché ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale rendono lecite anche le opere che incidono sul compossesso dei condòmini.

Giurisprudenza contraria

Non manca, infatti, giurisprudenza di merito e di legittimità che, sulla base di un'interpretazione letterale della Legge 13 e nel rispetto delle norme in materia di condominio, non deroga, in alcun modo, all'intangibilità dei diritti di proprietà dei condòmini, intaccati dalle innovazioni richieste o adottate dal disabile.

In altri termini, si può dire che dall'esame delle diverse pronunce in materia di abbattimento delle barriere architettoniche risulta che dall'applicazione della Legge 13 del 1989 e dalle norme sul condominio e sulla comunione non è risolto il punto centrale dell'intera questione, vale a dire: se il disabile abbia o meno diritto di fare uso delle parti comuni dell'edificio condominiale per superare una barriera architettonica, anche contro il parere degli altri condòmini e ancorché l'innovazione realizzata incida, pur non travolgendoli, sui diritti di proprietà (comuni e/o individuali) di terzi, dovendo rilevare, per contro, il consenso dei condòmini al solo fine di vedere un loro concorso nelle spese di realizzazione dell'innovazione.

lunedì 8 giugno 2009

Immobiliare: La pagella verde della casa

Dal mese di luglio 2009 tutte le unità immobiliari trasferite a titolo oneroso dovranno essere dotate di attestato di certificazione energetica, come previsto dall'art. 6 del DLgs 192/2005 comma 1-bis.

La questione è complessa e gli scenari incerti, cerchiamo di procedere con ordine:

Quanto potrà costare?
dai 300 ai 1000 euro per il tecnico incaricato di redigere il documento.

Come si dovrà operare?
Diversa sarà la posizione di immobili situati nel territorio di Regioni che hanno già steso una disciplina specifica da quelle dove questa disciplina non c'è, per le prime sarà bene, nel clima di incertezza attenersi alla normativa regionale

Sarà un obbligo derogabile?
Viene escluso da fonti del Notariato che le parti possano di comune accordo derogare all'allegazione dell'attezione, tutt'al più potranno trovare un accordo su una fornitura del medesimo in un secondo momento

E se l'unità è in condominio?
Qui le cose dovrebbero essere più semplici, infatti basterà un'attestazione unitaria per tutto lo stabile

Le conseguenze della mancata allegazione?
Diciamo subito che il contratto si perfezionerà in tutte le sue parti, ma farà sorgere in capo al venditore inadempiente una forma di resposabilità civile e conseguentemente un obbligo di risarcimento

Cosa dovrà contenere tale attestazione?
Quanto indicato nel paragrafo 2 dell'allegato A al DlGs 192/05, e cioè : fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza dell'unità immobiliare e i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa

AmministrazioniAC, vi aggiornerà sugli sviluppi.
Grazie per la lettura

venerdì 5 giugno 2009

Fiscale: scadenze 2009

Le scadenze 2009 dal sito dell'Agenzia delle Entrate

clicca qui

Fiscale: Scadenzario mese di giugno

Pubblichiamo un utile link con lo scadenzario del mese di giugno.

clicca qui

mercoledì 3 giugno 2009

Piano Casa: La legge Regionale Toscana 24/2009

Prime riflessioni sulla legge regionale Toscana che attua, prima in Italia, il PIANO CASA

Partiamo subito dal concetto che a tutti interessa: se gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Se invece i comuni avevvano escluso ogni tipo di addizione funzionale l'incremento non sarà possibile.

Ma cosa sono le addizioni funzionali?
La Legge sul governo del territorio (L.R.T. 1/2005) allarga le addizioni non solamente ai così detti volumi tecnici ma anche agli ampliamenti di volume veri e propri.

Gli ampliamenti, seguendo fedelmente l'accordo Stato-regioni, potranno intressare non solamente le case mono o bi familiari ma anche tutti gli altri, purchè con superficie utile lorda non superiore a 350mq.

Le demolizioni e ricostruzioni possono, invece, prevedere fino ad un 35% in più.

Le principali esclusioni riguardano i centri storici, gli edifici con vincoli storico/artistico e ovviamente le zone di inedificabilità assoluta (parchi e riserve)

Vanno ovviamente rispettate le distanze legali tra fabbricati e le altezze massime, nonchè le dotazioni di opere di urbanizzazione primaria.

Essenziale sarà il requisito del risparmio energetico: in caso di ampliamenti l'indice di prestazione energetica delle volumetrie aggiunte deve essere migliore del 20% rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni dal 2010 in poi.

Tutte queste misure saranno valide per tutti gli interventi per cui sia stata presentata una DIA entro la fine del 2010

Nella legge non si fa riferimento ai contributi di costruzione dovuti, alle norme antisimische o alle autorizzazioni paesaggistiche, per cui si rinvia integralmente alla normativa vigente.

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lunedì 1 giugno 2009

FISCALE: Interpello - sua impugnabilità

L'interpello non è impugnabile.

Consulta sul sito dell'Agenzia delle Entrate il documento in formato Pdf

FISCALE: Guida per il contribuente, interpello

contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso"). E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione desunta in base al silenzio-assenso (art.11)

1. Cosa riguarda l’istanza di interpello

L’istanza deve riguardare l’applicazione di una norma a casi concreti e personali, quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma stessa.

L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto alla interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni,istruzioni, note ed atti similari.

Le istanze concernenti i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, possono riguardare in particolare:
- le imposte sui redditi
- l'imposta sul valore aggiunto
- la Dual Income Tax (DIT)
- l'imposta di registro
- l'imposta di bollo
- le tasse sulle concessioni governative
- l'imposta sugli intrattenimenti
- altri tributi minori.

Per quanto riguarda l'IRAP la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. La potesta' di accertamento in materia di IRAP infatti e' attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

2. Chi può presentare l’istanza di interpello

L’istanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato, salvo eccezioni (ad esempio, genitore per conto del figlio minore).

Tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello rientrano anche, limitatamente ai quesiti riguardanti le norme che disciplinano l'effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, nonche' i responsabili d'imposta (ad esempio, i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e i coobbligati al pagamento dei tributi.

Oltre che dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche, l'interpello puo' essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal caso la procura deve essere conferita secondo le formalita' stabilite all'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

3. Come si presenta l’istanza di interpello

L’istanza di interpello deve essere scritta in carta libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento. I fogli su cui è scritta l’istanza non devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o anche tre parti (per adeguare il plico al formato prescritto dalle poste), i cui bordi vanno fermati con colla. Su una facciata del plico va scritto l’indirizzo, sull’altra il mittente. In alternativa, l’istanza può anche essere consegnata direttamente. In tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta con relativo numero di protocollo.

4. A chi si presenta

L’istanza va presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. I contribuenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, ricavi per più di 258 milioni di euro, gli enti pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato presentano l’istanza direttamente alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate. Per i tributi di competenza dell’Agenzia del territorio e delle dogane, l’istanza va indirizzata alla rispettiva Direzione Compartimentale.

5. Quando si presenta

L’istanza deve essere presentata "prima" di applicare la norma di cui si chiede la corretta interpretazione.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, nel caso di adempimenti periodici (ad esempio versamento IVA, presentazione delle dichiarazioni, ecc.), il contribuente non potra' rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avra' fornito risposta all'interpello.

6. Devono sussistere obiettive condizioni d'incertezza

La presentazione dell’istanza è possibile, come si è visto al punto 1, solo in caso di "obiettive condizioni di incertezza". Queste condizioni mancano qualora sia stata fornita dall’Amministrazione finanziaria la soluzione interpretativa a casi analoghi a quello prospettato dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati "Documentazione Tributaria" consultabile attraverso i siti internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

Quando manchi un'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione, le condizioni di obiettiva incertezza ricorrono in presenza di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato della norma.
Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie, spesso complesse e non univoche, si può verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori. La previsione va estesa ovviamente anche alle disposizioni normative di non recente emanazione, qualora ricorrano i presupposti appena richiamati.

7. Cosa deve contenere l’istanza

L’istanza deve contenere:

- i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante
- la descrizione del caso concreto e personale, che deve essere "circostanziata e specifica". Questo significa che il contribuente deve esporre nei dettagli la sua situazione personale e il problema interpretativo che l’amministrazione dovrebbe risolvere

- il domicilio del contribuente (o della persona a cui dovrà essere inviata la risposta dell’amministrazione

- la sottoscrizione del contribuente, o del suo legale rappresentante.

In mancanza di queste indicazioni, l’istanza è inammissibile. Tuttavia, se l’istanza è priva della sottoscrizione, il contribuente deve essere invitato a sottoscriverla; se lo fa entro trenta giorni dal giorno in cui riceve l’invito, l’irregolarità è sanata.

8. La documentazione

Alla domanda devono essere allegati i documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito posto. Il contribuente non è però tenuto ad allegare i documenti che siano già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni. In questo caso può limitarsi a indicarli con tutti gli estremi necessari per consentire all’amministrazione di acquisirli presso l’ufficio che li detiene. Naturalmente nulla vieta al contribuente che voglia agevolare la risposta, di inviare all’amministrazione anche copia di documenti già in suo possesso.

9. L’interpretazione

Il contribuente deve, nel suo interesse, esporre nell’istanza, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare (ad esempio: "in relazione all’atto di compravendita che devo stipulare prossimamente, intendo attribuirmi i benefici per l’acquisto della prima casa"), possibilmente motivandoli in base all’interpretazione che nel suo caso ritiene debba essere data alla legge.

Se questa indicazione manca l’istanza non diventa perciò inammissibile; gli effetti che essa produce sono però differenti rispetto alle altre istanze, e nel caso in cui l’Amministrazione dia la risposta decorsi i 120 giorni o rettifichi la risposta data in precedenza e il contribuente ha già applicato la norma, l’amministrazione potrà recuperare le imposte dovute e i relativi interessi, senza però l’applicazione di sanzioni.

Il contribuente, per velocizzare le comunicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, può anche indicare nell’istanza propri numeri di telefax e indirizzi di posta elettronica.

10. Invio a ufficio incompetente

Se l’istanza è inviata ad un ufficio incompetente, questo è tenuto a inviarla all’ufficio giusto. Ovviamente in questo caso i termini per la risposta decorrono dal giorno in cui quest’ultimo ufficio ha ricevuto l’istanza.

11. Integrazione della documentazione

Se i documenti allegati all’istanza non sono sufficienti per fornire la risposta, l’amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di presentare i documenti necessari. In questo caso il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti.

12. La risposta

Gli uffici tenuti a rispondere debbono notificare la risposta oppure comunicarla per raccomandata entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. E’ possibile anche la risposta per via telematica al recapito di telefax o di e-mail. La risposta deve essere motivata, e deve essere data anche se l’istanza era inammissibile per mancanza delle "oggettive condizioni di incertezza" (in questo caso l’amministrazione risponde indicando la circolare, nota o risoluzione che risolvono "compiutamente" il problema interpretativo segnalato dal contribuente).

13. Risposta collettiva

Se un numero elevato di contribuenti sollevano mediante istanze di interpello la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l’amministrazione può rispondere tramite una circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Ministero delle finanze. In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta a scrivere personalmente a ciascuno dei contribuenti che hanno posto il quesito, segnalandogli gli estremi del documento.

14. Efficacia della risposta

La risposta dell’amministrazione ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto segnalato. A meno che non intervenga una rettifica, l’efficacia della risposta si prolunga anche in tutte le successive occasioni in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione alla norma oggetto di interpello in fattispecie analoghe e riconducibili a quella prospettata nell’istanza.

15. Mancata risposta: scatta il silenzio assenso

Se l’amministrazione non risponde nel termine di 120 giorni, scatta il silenzio-assenso nei confronti dell’ipotesi di soluzione prospettata dal contribuente (si intende, cioè, che l’amministrazione concordi con la soluzione da lui data). Il contribuente può dare applicazione alla norma in questo senso, e qualunque successivo atto dell’amministrazione (sia di accertamento che sanzionatorio) emanato in difformità di questa interpretazione è nullo.

16. Risposta rettificativa

Decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione dell’interpello l’amministrazione può ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall’interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi tre ipotesi:

a – il contribuente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso: la questione è chiusa, ma il contribuente – se in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma – sarà tenuto ad applicare il secondo parere, e non più il primo;

b – il contribuente non ha ancora dato applicazione alla norma. In tal caso se nonostante il cambio di orientamento il contribuente procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, senza la irrogazione di sanzioni;

c – il contribuente ha già dato attuazione alla norma, ma nell’istanza aveva omesso di specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intendeva adottare. L’ufficio in tal caso può recuperare il tributo e gli interessi, sia pure senza irrogazione di sanzioni.