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lunedì 23 febbraio 2009

Speciale : l'Assicurazione RCA

In Italia, per condurre un'automobile è necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile (Rc).

Lo ha stabilito la legge 990 del 24 dicembre 1969 (e successive modifiche), che obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un premio da parte dell'assicurato. Oggi il mondo della Rc auto obbligatoria è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, pienamente operativo a partire dal gennaio 2007.

Le società che operano in questo settore devono essere autorizzate dall'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; per informazioni, è possibile consultare il sito www.isvap.it o telefonare al numero 06421331) e non possono sottrarsi all'obbligo previsto dalla legge: devono assicurare chiunque lo richieda.

Il fatto che la stipula di una copertura assicurativa sia obbligatoria non significa, però, che lo si debba fare senza essere ben consci di quello che viene offerto.

È il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

Le polizze Rc auto (obbligatorie) e Rischi diversi (facoltative) devono contenere le generalità dei contraenti, il tipo e la targa del veicolo, le coperture e i massimali previsti, le eventuali franchigie, l'importo del premio e la durata del contratto.

È importante che le informazioni richieste dalla compagnia (come i dati sul veicolo e la targa, la residenza, l'indicazione dei guidatori, con la loro età e professione eccetera) siano fornite con esattezza: qualora queste informazioni dovessero risultare errate, incomplete o reticenti, la compagnia potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura e, dopo avere liquidato gli eventuali danni a terzi, potrebbe obbligare l'assicurato a rimborsarle in tutto o in parte la somma versata (la cosiddetta rivalsa).

Il premio è il prezzo che l'assicurato versa all'assicuratore in cambio delle garanzie prestate: l'assicurazione contrae, così, l'obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall'assicurato (nei danni Rc auto) oppure direttamente il proprio assicurato nei danni dei contratti Rischi diversi.

In pratica, è il costo della polizza. Generalmente, dipende, oltre che da fattori personali (come l'età del conducente, la città di residenza, la classe di merito eccetera), anche dal tipo e dalle caratteristiche dell'auto; per le polizze furto-incendio e kasko, inoltre, entra in gioco anche il valore della vettura. È possibile rateizzare il premio o pagarlo in unica soluzione una volta all'anno.

Se non viene versato al momento della stipula del contratto, l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento. Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati "periodo di mora", per il pagamento del premio, durante i quali la copertura assicurativa resta operante; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.

Il contrassegno
Chiamato generalmente "tagliando", viene rilasciato dalla compagnia per attestare l'esistenza della polizza.

Ha forma rettangolare (80 mm per 76 mm) e deve essere stampato su carta che abbia una consistenza di 70 grammi al metro quadro. Va esposto obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o il parabrezza (e non sui vetri laterali o sul lunotto come a volte si vede fare), pena una multa: articolo 181 del Codice della strada. Deve essere sempre accompagnato dal certificato di assicurazione (vedi) che, insieme alla carta di circolazione, fa parte della documentazione da tenere sempre a bordo sulle vetture.

Bonus Malus
Formula contrattuale che regolamenta la stragrande maggioranza delle polizze Rc auto, prevede, a ogni scadenza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio, rispettivamente se l'assicurato ha causato o no sinistri nel cosiddetto "periodo di osservazione" (che dura un anno e termina due mesi prima della scadenza della polizza).

Sono stabilite 18 classi di merito, con la 14esima, quella d'ingresso, che corrisponde alla tariffa base. Se, nel periodo di osservazione, l'automobilista non causa incidenti, sale in 13esima (va in bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, causa incidenti, retrocede in 16esima (in malus) e subisce un rincaro. Non è un errore: se si è stati virtuosi, si guadagna una classe all’anno; se si è causato un incidente, si retrocede di due.

Le variazioni percentuali dei premi cambiano a seconda dell'assicurazione, ma, come regola generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base, mentre alla classe 18esima una maggiorazione del 100%. Inoltre, alcune Compagnie prevedono ulteriori classi sia in bonus sia in malus, cui corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.

Massimale
È la cifra massima risarcibile per ogni danno. Per legge, non può essere inferiore a 774.685,35 euro (1,5 miliardi di lire), ed è elevabile anche a 1.549.370,70 o 2.582.284,50 euro (tre o cinque miliardi di lire) dietro il versamento di un premio leggermente più alto.

Per le polizze Rischi diversi, non esistono obblighi di legge e il massimale è di solito stabilito nelle clausole contrattuali, di comune accordo con il contraente: può essere in valore assoluto o in percentuale rispetto al valore del veicolo assicurato (è il caso delle kasko non "a valore intero").

Art. 122 Codice Assicurazioni private
. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

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