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venerdì 27 febbraio 2009

Codice della Strada: Sanzioni - Rifiuto di sottoporsi al test - Cass. 3745/2009

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO - CONCORSO APPARENTE DI NORME - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE Non sussiste concorso apparente fra le fattispecie, punite in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7) , trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici. Ne deriva la legittimità dell’irrogazione della sanzione della decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni.

Civile: Divisione ereditaria: Cass 3029/2009

DIVISIONE EREDITARIA - PLURALITA' DI TITOLI DI COMPROPRIETA' - UNICA DIVISIONE - POSSIBILITA' - CRITERI Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico da cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.

Fiscale: Il redditometro si aggiorna al 2009

Dal sito dell'Agenzia delle entrate

Il comunicato (in formato Pdf) riguardante gli aggiornamenti per il redditometro

Fiscale: Bonus Famiglia

Dal sito dell'Agenzia delle entrate

La pagina per valutare i requisiti per il bonus famiglia.

Condominio: responsabilità per caduta intonaco

Il danno causato da un brandello di marmo staccatosi da un balcone al passaggio di un’asta che una impresa di installazione stava sollevando dall’esterno senza adeguate precauzioni è da attribuire all’impresa stessa in concorso di colpa paritetico con il proprietario del balcone con rigetto della domanda di manleva che questo proponga nei confronti del condominio.

Infatti i balconi che non sono elementi portanti della struttura del fabbricato ma accidentali , non costituiscono parti comuni dell’edificio ed appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre invece gli elementi decorativi e i fregi ornamentali che ad essi inseriscano (rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, pilastrini e frontalini ), sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.

Pertanto è onere di chi vi ha interesse, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è provocato dal distacco di elementi decorativi che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartengono alle parti comuni di esso.

Immobili: risarcimento danni per vizi

In materia di risarcimento dei danni derivanti dai gravi vizi e difetti manifestati dall’immobile acquistato, Costantemente affermata, in giurisprudenza, la natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., non v'è dubbio che la stessa possa essere imputata al costruttore materiale dell'edificio, al venditore che abbia avuto un certo ruolo nell'edificazione dell'immobile, nonché al Direttore dei Lavori. La Suprema Corte ha statuito che sussiste la responsabilità del venditore "sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorché abbia nominato un terzo Direttore Lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere"

Immobiliare: Una guida completa

L'aqcuisto di un immobile, è una fase importante nella vita di molti.
Spesso un incauto acquisto può generare, problemi che si prolungano per anni.
La crisi del settore immobiliare e il moltiplicarsi delle figure che agiscono nel settore ha reso la compravendita immobiliare, un contratto a cui dedicare la massima attenzione.

AmministrazioniAC, in collaborazione con un gruppo di esperti nel settore dell'immobiliare, del diritto del condominio e delle locazioni, offrirà su questo blog, alcuni preziosi consigli, che vanno ad arricchire la già ricca pagina delle documentazioni che puoi trovare qui.

Grazie per l'attenzione

giovedì 26 febbraio 2009

Dal sito Legal: Una nuova materia, Diritto Canonico

Un valido e preparato professionista, potrà rendere pareri in diritto canonico.

Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati temporali (o secolari) regolano i loro rapporti con le varie confessioni religiose.

In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:
creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
regolano tali rapporti;
organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.

mercoledì 25 febbraio 2009

Consulenza on line: Danno da vacanza rovinata

Il Codice del Consumo si occupa della vendita dei cd Pacchetti Turistici (contratti avente ad oggetto, almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici) dettando regole precise per la conclusione del relativo contratto, circa gli obblighi di informazione in capo al venditore/organizzatore ed infine sulle responsabilità relativi risarcimenti.

Il consumatore avrà diritto ad essere risarcito dall’organizzatore o dal venditore,salvo che dimostri che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò anche se il venditore/organizzatore si sia avvalso dell’opera di terzi prestatori di servizi che hanno cagionato il danno. In tal caso il venditore/organizzatore, dopo aver risarcito il danno sofferto dal consumatore, potrà rivalersi nei confronti del terzo prestatore del servizio.

Il danno sarà risarcibile nella misura prevista dalle Convenzioni internazionali disciplinanti la materia di cui sono parti l’Italia e l’Unione Europea. La richiesta di risarcimento del danno deve essere fatta valere dal consumatore entro 3 anni dalla data di rientro nel luogo di partenza, salvo per quanto riguarda le prestazioni di trasporto, per le quali il termine di prescrizione è di 12 mesi o 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
La richiesta di risarcimento di danni diversi da quelli alla persona, invece, deve essere fatta entro 1 anno dal rientro e specifiche limitazioni possono essere contenute nel contratto di vendita.

In caso di recesso o cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza, il consumatore avrà diritto ad usufruire di altro pacchetto turistico equivalente o superiore senza aumento del prezzo, o inferiore ma solo con restituzione della differenza. Altrimenti, al consumatore verrà rimborsata la somma già corrisposta entro 7 giorni lavorativi dalla data del recesso o della cancellazione.
Tali disposizioni non si applicano se il recesso/cancellazione sono dipesi da colpa del consumatore.

Dopo aver valutato il singolo caso, e la documentazione prodotta i nostri professinisti potranno:
Fornire idoneo parere
Redigere l'opportuna diffida

Per l'assistenza in sede giudiziale
Ricordiamo che il privato può stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace se il valore della causa non supera i 516,40 euro
Ogni altra forma di assistenza sarà preventivamente concordata con l'Avvocato incaricato.

martedì 24 febbraio 2009

Un blog tutto nuovo

Dopo un'attenta ricerca, la veste grafica del blog è stata aggiornata.
La diversa colorazione rende la lettura migliore e quindi il blog è ancora più accessibile.
Le dimensioni maggiori e l'uso di un nuovo carattere permettono una consultazione più comoda.
La struttura è rimasta invariata, come la completezza delle notizie offerte e l'accuratezza nella redazione dei singoli post.
Buona Lettura!

Dal sito Legal: La pagina delle normative

Nuova sezione nel sito Legal.

clicca qui per consultare la pagina delle normative
Tutti i documenti sono in formato pdf per una più rapida consultazione.

Il servizio è assolutamente gratuito.



I professionisti di Legal, ricordano che si tratta di un servizio di
esclusiva consultazione, ne viene fatto assoluto divieto per ogni altro utilizzo,di cui si declina ogni e qualsivoglia responsabilità.
Grazie.

lunedì 23 febbraio 2009

Speciale: RCA

Clicca qui per consultare il codice delle Assicurazioni
in formato Pdf

dal sito Legal

Speciale : l'Assicurazione RCA

In Italia, per condurre un'automobile è necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile (Rc).

Lo ha stabilito la legge 990 del 24 dicembre 1969 (e successive modifiche), che obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un premio da parte dell'assicurato. Oggi il mondo della Rc auto obbligatoria è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, pienamente operativo a partire dal gennaio 2007.

Le società che operano in questo settore devono essere autorizzate dall'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; per informazioni, è possibile consultare il sito www.isvap.it o telefonare al numero 06421331) e non possono sottrarsi all'obbligo previsto dalla legge: devono assicurare chiunque lo richieda.

Il fatto che la stipula di una copertura assicurativa sia obbligatoria non significa, però, che lo si debba fare senza essere ben consci di quello che viene offerto.

È il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

Le polizze Rc auto (obbligatorie) e Rischi diversi (facoltative) devono contenere le generalità dei contraenti, il tipo e la targa del veicolo, le coperture e i massimali previsti, le eventuali franchigie, l'importo del premio e la durata del contratto.

È importante che le informazioni richieste dalla compagnia (come i dati sul veicolo e la targa, la residenza, l'indicazione dei guidatori, con la loro età e professione eccetera) siano fornite con esattezza: qualora queste informazioni dovessero risultare errate, incomplete o reticenti, la compagnia potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura e, dopo avere liquidato gli eventuali danni a terzi, potrebbe obbligare l'assicurato a rimborsarle in tutto o in parte la somma versata (la cosiddetta rivalsa).

Il premio è il prezzo che l'assicurato versa all'assicuratore in cambio delle garanzie prestate: l'assicurazione contrae, così, l'obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall'assicurato (nei danni Rc auto) oppure direttamente il proprio assicurato nei danni dei contratti Rischi diversi.

In pratica, è il costo della polizza. Generalmente, dipende, oltre che da fattori personali (come l'età del conducente, la città di residenza, la classe di merito eccetera), anche dal tipo e dalle caratteristiche dell'auto; per le polizze furto-incendio e kasko, inoltre, entra in gioco anche il valore della vettura. È possibile rateizzare il premio o pagarlo in unica soluzione una volta all'anno.

Se non viene versato al momento della stipula del contratto, l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento. Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati "periodo di mora", per il pagamento del premio, durante i quali la copertura assicurativa resta operante; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.

Il contrassegno
Chiamato generalmente "tagliando", viene rilasciato dalla compagnia per attestare l'esistenza della polizza.

Ha forma rettangolare (80 mm per 76 mm) e deve essere stampato su carta che abbia una consistenza di 70 grammi al metro quadro. Va esposto obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o il parabrezza (e non sui vetri laterali o sul lunotto come a volte si vede fare), pena una multa: articolo 181 del Codice della strada. Deve essere sempre accompagnato dal certificato di assicurazione (vedi) che, insieme alla carta di circolazione, fa parte della documentazione da tenere sempre a bordo sulle vetture.

Bonus Malus
Formula contrattuale che regolamenta la stragrande maggioranza delle polizze Rc auto, prevede, a ogni scadenza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio, rispettivamente se l'assicurato ha causato o no sinistri nel cosiddetto "periodo di osservazione" (che dura un anno e termina due mesi prima della scadenza della polizza).

Sono stabilite 18 classi di merito, con la 14esima, quella d'ingresso, che corrisponde alla tariffa base. Se, nel periodo di osservazione, l'automobilista non causa incidenti, sale in 13esima (va in bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, causa incidenti, retrocede in 16esima (in malus) e subisce un rincaro. Non è un errore: se si è stati virtuosi, si guadagna una classe all’anno; se si è causato un incidente, si retrocede di due.

Le variazioni percentuali dei premi cambiano a seconda dell'assicurazione, ma, come regola generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base, mentre alla classe 18esima una maggiorazione del 100%. Inoltre, alcune Compagnie prevedono ulteriori classi sia in bonus sia in malus, cui corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.

Massimale
È la cifra massima risarcibile per ogni danno. Per legge, non può essere inferiore a 774.685,35 euro (1,5 miliardi di lire), ed è elevabile anche a 1.549.370,70 o 2.582.284,50 euro (tre o cinque miliardi di lire) dietro il versamento di un premio leggermente più alto.

Per le polizze Rischi diversi, non esistono obblighi di legge e il massimale è di solito stabilito nelle clausole contrattuali, di comune accordo con il contraente: può essere in valore assoluto o in percentuale rispetto al valore del veicolo assicurato (è il caso delle kasko non "a valore intero").

Art. 122 Codice Assicurazioni private
. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

venerdì 20 febbraio 2009

Fiscale: immatricolazione veicoli provenienti UE

La circolare dell'Agenzia delel Entrate che ha fornito tutti i chiarimenti in merito.

Circolare 3E del 04 febbraio 2009

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

File in formato Pdf.

Lavoro: esternalizzazioni obblighi gravanti sul datore di lavoro

LAVORO – ESTERNALIZZAZIONI - OBBLIGHI DI SICUREZZA GRAVANTI SUL DATORE DI LAVORO
Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo nel quale i rischi lavorativi interferiscono con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi) e concorrono a configurare l'ambiente di lavoro (ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R n. 547 del 1955), ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell' articolo 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti, l’applicazione di tale principio non subendo attenuazioni per la notorietà dell’impresa presso la quale il dipendente è inviato a lavorare per una presunta maggiore osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni.

Cass. 45/2009

Civile: Fallimento, concordato preventivo, giudizio di omologazione

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO - PIANO PER L'AMMISSIONE - SOCI FINANZIATORI - INSERIMENTO NEL PIANO DI CUI FACCIANO PARTE CREDITORI CHIROGRAFARI - ESCLUSIONE - DEROGA AL PRINCIPIO DI POSTERGAZIONE - LIMITI
Ai fini della formazione del piano di ammissione al concordato preventivo, i soci finanziatori non possono essere inseriti nel piano del quale facciano parte anche altri creditori chirografari, sia per la loro diversa posizione nei confronti della società rispetto ai terzi sia, e soprattutto, in applicazione dell’art. 2467, comma 1, cod. civ., che ha introdotto il principio della postergazione delle loro ragioni creditorie rispetto a quelle degli altri creditori, principio derogabile soltanto con il consenso della maggioranza di ciascuna classe di creditori.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA'
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo, come si desume anche dall’art. 36 bis L.F., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti alla sospensione feriale i termini processuali di cui ai precedenti articoli 26 e 36 della citata legge, consente di ritenere applicabile, “a contrario”, la sospensione a tutti gli altri procedimenti, compreso quello di omologazione.
Cass. 2706/2009

Lavoro: previdenza, rendita vitalizia litisconsorzio necessario INPS e datore di lavoro

PREVIDENZA - AZIONE GIUDIZIALE DEL LAVORATORE PER LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO E DELL’INPS
Sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell’INPS nel caso in cui il lavoratore, sostituendosi al datore di lavoro, agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia per essersi il datore sottratto al versamento all’INPS della relativa riserva matematica, per il cui versamento questi resta obbligato, ferme restando le sanzioni penali a suo carico.

Sentenza n. 3678 del 16/02/2009

mercoledì 18 febbraio 2009

Consulenza On -Line

Cosa facciamo?

I professionisti di Legal.affinati.com , da questo post inizieranno a spiegare cosa, come e quando agire a tutela dei propri diritti.

Infrazioni al Codice della strada

Avverso le sanzioni al codice della strada o ai provvedimenti emessi dalla Prefettura, in relazione a violazioni del codice della strada, è possibile ricorrerre al Giudice di Pace o al Prefetto.

I termini entro cui poter ricorrere variano a seconda dell'atto che si intende impugnare e variano tra 30 e 60 giorni. Importantissimo, quindi, non appena si riceve un verbale di violazione di norme relative alla circolazione stadale, contattare il sito al fine di valutare le possibilità di proporre un ricorso vincente e presentarlo nei termini indicati, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

Chi viene fermato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti subisce una doppia sanzione: il ritiro della patente di guida ed il relativo procedimento penale.

I professionisti di Legal, potranno:
1\ senza alcun impegno, valutare la situazione e fornire una prima risposta
2\ redigere un atto completo, e arricchitto della giurisprudenza più recente, da presentare al Giudice di Pace o Prefetto competente
3\ Fornire pareri e assistenza nel caso di sospensione della patente

Per i pareri clicca qui
Per gli atti e i ricorsi clicca qui

I professionisti di Legal, ricordano di rispettare sempre i limiti di velocità imposti, e di mantenere una condotta di guida sicura per se e per i conducenti degli altri veicoli.

lunedì 16 febbraio 2009

Legal.Affinati.com e AffinatiConsulting per il Protocollo di Kyoto

Speciale Diritto dell'Ambiente

A 4 anni dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, i Professionisti di Legal.Affinati.com hanno realizzato una piccola guida in materia di Diritto dell'ambiente, consultabile anche sul blog di AffinatiConsulting.

Le principali distinzioni attengono all'oggetto della tutela (cfr. artt. 300 e 311), all'individuazione del soggetto responsabile del risarcimento del danno ambientale (cfr. art. 304) ed al criterio di imputazione della responsabilità (cfr. artt. 300 e 311)

La Suprema Corte, con riferimento alla previgente L. n. 349/1986, ha precisato che l'ambiente in senso giuridico si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressione di un autonomo valore collettivo, che, come tale, è specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento. Perciò lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno all'ambiente, risarcibile in considerazione del suo valore di assieme, un danno a singoli beni o valori, risarcibile in termini di stretta equivalenza pecuniaria, con conseguente necessità di distinguere tra il danno all'ambiente, sempre di natura pubblicistica, e il danno da lesione di determinati beni, privati o pubblici, fermo restando che entrambi ricadono nell'ambito della tutela aquiliana apprestata dall'art. 2043 c.c.

Il «deterioramento significativo e misurabile» (art. 300, 2° co.) deve essere valutato rispetto alle «condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale» (art. 302, n. 12). In questo caso, l'obbligo di ripristino ambientale ovvero di risarcimento per equivalente esige, nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per l'integrità ambientale, fermo restando che, in ogni caso, il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema

La prevenzione

La procedura di cui agli artt. 304 ss. prevede una disciplina peculiare pel caso in cui il danno – o la minaccia di danno – all'ambiente sia causato da un atto effettuato nel corso di un'attività professionale avente rilevanza ambientale. In questo caso, responsabile è il c.d. «operatore», figura riferibile a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla siffatta attività o che comunque ha un potere decisionale sui suoi aspetti tecnici o finanziari. Si è, tuttavia, osservato che, data l'ampiezza della nozione di «operatore», l'ipotesi che si possa essere in presenza di un soggetto diverso dovrebbe ritenersi marginale (Fimiani, Le nuove norme sul danno ambientale, Milano, 2006,60).
Le attività professionali aventi rilevanza ambientale sono quelle che direttamente o indirettamente vengono contemplate dalla normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l'ambiente (cfr. all. III, dir. 2004/35/CE). Tra queste attività, si segnalano, in particolare, l'esercizio di impianti soggetti ad autorizzazione per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e per la lotta all'inquinamento atmosferico, la gestione di rifiuti, gli scarichi delle acque, l'estrazione o l'arginazione delle acque, le attività concernenti la produzione, lo stoccaggio, il trattamento e il trasporto di sostanze e preparati pericolosi, il trasporto di merci pericolose o inquinanti, qualsiasi uso o rilascio di organismi geneticamente modificati

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà, non l'obbligo di attuare le misure di prevenzione. Tale previsione suscita perplessità, specie ove si osservi che alle Regioni, alle Province autonome ed alle persone fisiche e giuridiche interessate alle vicende è attribuito soltanto il potere di eccitare l'adozione di provvedimenti da parte del Ministro, non il potere di agire in sostituzione

Il ripristino

Solo l'operatore è tenuto immediatamente al ripristino del danno ambientale, mentre nel caso di danno ambientale cagionato da un soggetto diverso dall'operatore, l'obbligo di attivarsi presuppone l'emissione dell'ordinanza ministeriale di cui agli artt. 312 ss.
L'obbligo di ripristino posto a carico del c.d. operatore non soggiace al limite della eccessiva onerosità (cfr. art. 2058 c.c.), espressamente previsto all'art. 313, 2° co.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà, non obbligo di attuare le misure di ripristino. Tale previsione suscita perplessità, specie ove si osservi che alle Regioni, alle Province autonome ed alle persone fisiche e giuridiche interessate alle vicende è attribuito soltanto il potere di eccitare l'adozione di provvedimenti da parte del Ministro, non il potere di agire in Le richieste di intervento presentate dalle Regioni e dagli Enti locali, dalle persone fisiche o giuridiche che siano o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni (cfr. art. 13, L. n. 349/1986, modificato dalla L. n. 93/2001), non generano, in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un obbligo di intervento, ma solo l'obbligo di esaminarle e di adottare un provvedimento motivato, avverso il quale può essere presentato ricorso dinanzi al giudice amministrativo . Perciò la posizione dei soggetti portatori di interessi che abbiano inoltrato una richiesta di intervento integra un mero interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri ministeriali. Radicando l'interesse a richiedere l'intervento statale in capo alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali, anche associati, ed alle persone fisiche e giuridiche nel caso siano o possano essere colpite dal danno ambientale o vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte VI, il legislatore – sul piano sostanziale – ha recepito il criterio giurisprudenziale della vicinitas rispetto alla fonte della lesione.Nel senso che, sotto il vigore della L. n. 349/1986, dovessero ritenersi legittimati ad agire uti singulis il proprietario del fondo o della casa finitimi, il comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni o un'associazione ambientalista

Il Risarcimento

La dottrina prevalente si è chiesta se, analogamente a quanto statuiva l'art. 18, 1° co., L. n. 349/1986, abrogato, sia stato accolto un c.d. "principio di tipicità" dei fatti produttivi di danno ambientale. Ci si chiede, in particolare, se soltanto i fatti che implichino una violazione di legge, di regolamento ovvero di provvedimento amministrativo determinino la responsabilità ambientale, ovvero se sia sufficiente l'atto (almeno) colposo lesivo dell'ambiente. Si propende per la soluzione «estensiva», per il recepimento cioè di un principio di atipicità dell'illecito ambientale .

Accanto a chi afferma la natura non-patrimoniale del danno ambientale, sul rilievo che solo la considerazione congiunta degli elementi rilevanti esprimerebbe il valore del danno subito, intraducibile mediante valori economici, altri ora ha affermato la patrimonialità del danno ambientale (Maddalena, Il danno all'ambiente tra giudice civile e giudice contabile, ora ha ritenuto che la natura del danno dovrebbe determinarsi non sulla base della patrimonialità del bene leso, ma facendo riferimento alle conseguenze della lesione .

La distinzione tra danno patrimoniale in sé e danno al bene ambiente assume rilevanza sostanziale a seguito della concentrazione, in capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale (art. 309). Rientrano nella esclusiva pertinenza statale esclusivamente i profili strettamente riparatori dell'ambiente in sé; sono, invece, legittimati a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito, ad esempio a seguito del ripristino, della bonifica, della rimozione dei rifiuti, gli enti territoriali

Nel caso il danno ambientale dovesse compromettere la salute dei cittadini che vivono nell'area interessata, spetterà loro il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale ed eventualmente del danno patrimoniale in base alla prevedibile perdita reddituale futura. Per quanto attiene, in particolare, al risarcimento del danno esistenziale, si dovrà accertare il nesso di causalità tra condotta dell'autore del fatto e danno ambientale, oltre al collegamento tra il fatto lesivo per l'ambiente e le sue conseguenze dannose per i singoli .
Il danno non patrimoniale da perdita della fruibilità ambientale non coincide con la lesione dell'interesse protetto: la privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del rapporto con l'ambiente, nella preclusione della possibilità di relazionarsi con esso e, in definitiva, della compressione della possibilità di pieno sviluppo ed esplicazione della personalità umana, si atteggia, infatti, alla stregua di conseguenza della lesione dell'interesse protetto (danno-conseguenza).

Il 2° co. indica che il legislatore, in linea con quanto sancito dall'art. 18, 8° co., L. n. 349/1986, abrogato , ha accordato una preferenza al ripristino dello stato dei luoghi rispetto al risarcimento per equivalente

Per quanto attiene alla quantificazione del danno relativamente al raggiungimento o mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat, si dovrà fare riferimento – in primis – ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi alla capacità di rigenerazione naturale , fermo restando il valore orientativo dei criteri di cui all'all. 4. In ogni caso, trova applicazione la limitazione dell'entità del risarcimento sia nel caso di materiale impossibilità di ripristino in forma specifica, sia nel caso di eccessiva onerosità dello stesso (cfr. art. 313), sempre che il responsabile non sia un operatore professionale (cfr. artt. 304 e 305).
A seguito della abrogazione dell'art. 18, 6° co., L. n. 349/1986, non trovano più applicazione i criteri ivi previsti, specie per quanto attiene al «profitto conseguito dal trasgressore».

L'ordinanza di ripristino

L'ordinanza di cui all'art. 313, 1° co., non è espressione di un potere cautelare, ma di un potere di condanna (al risarcimento del danno in forma specifica o generica), con conseguente obbligo di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo

Se nel termine assegnato con l'ordinanza emessa ai sensi del 1° co. non viene eseguito il ripristino, viene emanata una seconda ordinanza, immediatamente esecutiva, con cui si ingiunge di pagare una somma nel termini di sessanta giorni dalla sua notifica.Il tenore letterale e la ratio della norma inducono a ritenere che all'emissione dell'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente può farsi luogo solo se vi sia stata la previa emissione della ingiunzione di risarcimento in forma specifica, e solo se il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile o eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 2058 c.c. Fa eccezione il caso in cui già in sede di istruttoria ministeriale (cfr. art. 312) dovesse emergere la materiale impossibilità di eseguire il ripristino. In questo caso, il principio di buon andamento della P.A. (cfr. art. 97 Cost.) depone nel senso della superfluità della previa emissione di un'ingiunzione di ripristino ambientale

Ricorre eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 2058, 2° co., c.c. qualora il sacrificio economico imposto al danneggiante in ordine al risarcimento in forma specifica superi in misura eccessiva, in relazione alla fattispecie in concreto considerata, il valore da corrispondere in base al criterio del risarcimento per equivalente pecuniario

Si esclude che la solidarietà passiva, espressamente prevista con riferimento al risarcimento in forma specifica (cfr. art. 313, 3° co.), trovi applicazione nel caso di emissione dell'ordinanza di pagamento dell'equivalente patrimoniale. L'esclusione dell'operatività della solidarietà passiva viene argomentata sul rilievo della natura eccezionale della previsione normativa di cui all'art. 313, 3° co., stante l'operatività del principio di solidarietà passiva, per regola generale, esclusivamente nel caso di danno imputabile a più persone

Stante l'esplicito richiamo in esso contenuto, il termine di centottanta giorni di cui all'art. 313, 4° co., si riferisce – per necessità logica – all'ordinanza di ripristino. Decorso inutilmente tale termine, non rimarrà che esercitare l'azione civile di risarcimento del danno entro l'ordinario termine di prescrizione (cinque anni).

Il Ricorso avverso l'ordinanza

Nonostante il tenore letterale del 1° co., si ritiene che – in linea con i principi di carattere generale – la piena conoscenza dell'ordinanza (a prescindere cioè dalla sua avvenuta comunicazione) sarebbe idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, posto che la conoscenza dei fatti essenziali permette al destinatario di proporre la relativa impugnazione, salvo la possibilità di proporre motivi aggiunti, emersi a seguito della conoscenza integrale dell'ordinanza.

Se il danno ambientale si è verificato in ambiti territoriali che ricadono sotto diverse competenze territoriali, la competenza a conoscere dell'impugnazione spetterà al T.A.R. Lazio.

Il 3° co. è espressione della regola dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato, sancita dall'art. 8, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

mercoledì 11 febbraio 2009

Danno da perdita di Chance - Cass. Sent. 1850/2009

Il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere destinata a supplire alle iniziative istruttorie cui le parti sono tenute per l'onere probatorio che grava su di esse.

Mentre la liquidazione equitativa del danno, è ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione, non vi si può ricorrere per ovviare all'inadempimento della parte agli oneri probatori che le incombono.

Fonte: Altalex.com

Contratto di parcheggio, Cass Sent 1957/2009

CONTRATTO INNOMINATO O MISTO - PARCHEGGIO DI AUTOMEZZO IN PIAZZALE GESTITO DA DITTA PRIVATA - CONTRATTO ATIPICO - CONTRATTO DI DEPOSITO - DISCIPLINA - APPLICABILITA' - RESPONSABILITA' DEL GESTORE PER IL CASO DI FURTO DEL VEICOLO La S.C. - riprendendo le indicazioni della sent. n. 5837 del 2007 (rv. 595648) - ha affermato che, nel caso di parcheggio di un’auto in un piazzale gestito da ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Ne consegue responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’esposizione di un cartello affisso all’ingresso del parcheggio, con cui la ditta rappresenta di non rispondere del furto totale o parziale delle auto. Trattasi, infatti, in tale caso di una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio, perciò inefficace se non sia approvata specificamente per iscritto.

Vogliamo soffermarci su questo importante orientamento della Suprema Corte.
L'apposizione di cartelli o note non può modificare i normali rapporti contrattuali.


Civile, locazioni, determinazione valore della causa

In materia di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente.

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1467

lunedì 9 febbraio 2009

Condominio - Parcheggio Cass. Sent. 1547/2009

Se il regolamento condominiale non lo preclude esplicitamente è possibile utilizzare il resède comune a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini con le limitazioni previste per consentire l'accesso agli esercizi commerciali ed artigianali posti al piano terra dell'edificio condominiale, perchè un tale divieto non si può ricavare automaticamente dal disposto dall'art. 1102 c.c..

Tributario - Omessa dichiarazione ICI - Cass. Sent 932/2009

TRIBUTI - ICI - PLURALITA' DI IMMOBILI POSSEDUTI - OMESSA DICHIARAZIONE PER UNO DI ESSI - VIOLAZIONE CONFIGURABILE
In tema di imposta comunale sugli immobili, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui all' art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite, ed è punibile, ai sensi del comma 1 dell' art. 14 dello stesso d.lgs., a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia" e non già, ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli".

Civile - Distanze legali - Cass. Sent. 1073/2009

DISTANZE LEGALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RIDUZIONE IN PRISTINO O DEL SOLO RISARCIMENTO DANNI - CRITERI
In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.

Civile: durata ragionevole del processo amministrativo. Cass. Sent. 1732/2009

DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - CONSIDERAZIONE UNITARIA RISPETTO ALLA COGNIZIONE - ESCLUSIONE - AUTONOMIA DEI DUE GIUDIZI - CONSEGUENZE
Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo - fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della citata durata ragionevole, se proposta dopo il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato.

Processo civile, termini impugnazione - Cass. Sent. 557/2009

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CUI ALL'ART. 186-QUATER C.P.C. - RINUNCIA ALLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTIMATO - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - TERMINE LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.

lunedì 2 febbraio 2009

Fiscale - Contratti di locazione

Contratti di locazione, la registrazione anche via web.

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dal sito dell'Agenzia delle Entrate
*file in formato PDF

Contratti Agrari - diritto di riscatto Cass. Sent. 973/2009

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RISCATTO - AZIONE ESERCITATA ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE AL FINE DI ACCERTARE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE – AMMISSIBILITA’ - CONSEGUENZE
Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.

Cass. Sent. 553/2009 - Contratti Caparra o recesso

CONTRATTI - CAPARRA CONFIRMATORIA - RISOLUZIONE/RISARCIMENTO - RECESSO/RITENZIONE CAPARRA - RAPPORTI TRA LE AZIONI
Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.

Condominio : responsabilità dell'amministratore

Secondo quanto previsto dell'art. 1131 del codice civile, l'amministratore è obbligato ad informare sollecitamente l'assemblea di atti o provvedimenti giudiziari notificati al condominio il cui contenuto non sia riconducibile al novero della proprie attribuzioni istituzionali, come delineate dall'art. 1130 c.c. o ampliate dal regolamento condominiale; in caso contrario deve escludersi la configurabilità di tale dovere di informativa. Ne deriva che non sussiste responsabilità alcuna laddove l'amministratore non abbia immediatamente informato i condomini della notificazione di atto giudiziario con cui era stata azionata pretesa risarcitoria relativa a difetti di manutenzione ordinaria di parti condominiali .