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venerdì 20 febbraio 2009

Civile: Fallimento, concordato preventivo, giudizio di omologazione

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO - PIANO PER L'AMMISSIONE - SOCI FINANZIATORI - INSERIMENTO NEL PIANO DI CUI FACCIANO PARTE CREDITORI CHIROGRAFARI - ESCLUSIONE - DEROGA AL PRINCIPIO DI POSTERGAZIONE - LIMITI
Ai fini della formazione del piano di ammissione al concordato preventivo, i soci finanziatori non possono essere inseriti nel piano del quale facciano parte anche altri creditori chirografari, sia per la loro diversa posizione nei confronti della società rispetto ai terzi sia, e soprattutto, in applicazione dell’art. 2467, comma 1, cod. civ., che ha introdotto il principio della postergazione delle loro ragioni creditorie rispetto a quelle degli altri creditori, principio derogabile soltanto con il consenso della maggioranza di ciascuna classe di creditori.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA'
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo, come si desume anche dall’art. 36 bis L.F., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti alla sospensione feriale i termini processuali di cui ai precedenti articoli 26 e 36 della citata legge, consente di ritenere applicabile, “a contrario”, la sospensione a tutti gli altri procedimenti, compreso quello di omologazione.
Cass. 2706/2009

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