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lunedì 29 aprile 2013

Opportunità di investire all'estero: Vol.1 INDIA

L'India si presenta come una solida realtà in molti settori dell'industria e dei servizi.
Manodopera qualifica, basso costo del lavoro e un sistema legale modellato sul sistema anglosassone.
Ecco le forme societarie che possono essere costituite in India

1) Wholly Owned Subsidiary/Private Limited Company (Societa’ di Capitali a Responsabilita’ Limitata);
2) Liaison Office (Ufficio di Rappresentanza);
3) Branch Office (Filiale)
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (Wholly Owned Subsidiary)
Una Wholly Owned Subsidiary – Private Ltd Company e’ societa’ di diritto indiano (equivalente ad una Srl in Italia) e’ una societa’ di diritto locale a responsabilita’ limitata. E’ ammessa la detenzione del 100% del capitale della WoS che e’ il veicolo societario preferito per produrre e vendere in India. Dal punto di vista legale la societa’ (anche se di proprieta’ italiana) e’ trattata come una impresa locale anche dal punto di vista della tassazione che in questo caso e’ del 30% circa. Questa tipologia societaria (WoS) e’ la piu’ frequentemente utilizzata dalle imprese straniere per entrare nel mercato indiano, grazie alla sua flessibilita’, la responsabilita’ limitata, la tassazione conveniente. E’ inoltre assai piu’ rapida nella costituzione rispetto alle altre tipologie societarie.
APERTURA DI FILIALE (Branch Office)
In India le Branch Offices (equivalente alla ns Filiale) sono assoggettate ad un imposizione fiscale sui profitti pari a circa il 40% piu’ alta, rispetto ad altre tipologie societarie quail ad esempio la Wholly Owned Subsidiary, che sconta invece un aliquota media del 30%. E’ importante inoltre sapere che la responsabilita’ non e’ limitata alla sola societa’ indiana ma si estende alla casa madre italiana. Infine occorre notare che la lista di documenti da produrre per la costituzione di una Filiale e’ piu’ lunga rispetto alla WOS e richiede generalmente qualche settimana di tempo i piu’.
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA (Liaison Office)
La Liasion Office (o Ufficio di Rappresentanza) ha uno spettro d’azione assai limitato in India. Ad una Liaison Office non e’ infatti consentita l’emissione di fatture ne la ricezione di pagamenti da parte di soggetti indiani. Una Liaison Office puo’ solo ricevere rimesse e pagamenti dall’estero per pagare il proprio personale locale e finanziare la propria attivita’ in India. Una Liaison Office e’ generalmente la forma prescelta per portare avanti attivita’ marketing, campagne di comunicazione, fare rappresentanza e tutte quelle attivita’ finalizzate a far conoscere il proprio marchio o prodotto in vista di una eventuale presenza piu’ strutturata. E’ anche consentita l’attivita’ di scouting di clienti e/o potenziali fornitori. Tra le attivita’ consentite anche l’assistenza tecnica ed il supporto ad eventuali clienti italiani nelle loro operazioni in India. 

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domenica 21 aprile 2013

Condominio - Riforma in pillole

AMMINISTRATORE. Una figura profondamente modificata e riqualificata dalla riforma. L'amministratore è obbligatorio quando ci sono più di 8 condomini, resta in carica 2 anni (salvo rinnovo) e deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno).
Ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell'assemblea. E' anche obbligato a stipulare una polizza di responsabilità professionale.
In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il suo mandato.

ANIMALI. Sarà vietato vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.

ANTENNE. Il singolo condomino potrà installare un impianto di ricezione radiotelevisiva (la "parabola") individuale. Una norma che rischia di aumentare il deturpamento delle facciate.

ASSEMBLEA. Per facilitare le decisioni si abbassano i quorum per la validità dell'assemblea e delle sue delibere:
per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Viene limitato l'(ab)uso della delega: se i condòmini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.

CONSIGLIO CONDOMINIALE. Se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull'operato dell'amministratore.

CONTO CORRENTE. Tutte le entrate e le uscite del condominio devono passare su un conto corrente bancario intestato al condominio.

INTERVENTI  STRAORDINARI. Per le innovazioni che riguardano la sicurezza, la salubrità, la rimozione delle barriere architettoniche, il risparmio energetico, i parcheggi, le antenne e gli impianti telematici centralizzati basta il voto dell'assemblea col 50% + 1 degli intervenuti e 2/3 dei millesimi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

MOROSITA'. Nei confronti dei condòmini in ritardo col pagamento delle spese condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l'amministratore ha l'obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare.

PANNELLI SOLARI. Gli impianti di energia da fonti rinnovabili possono essere installati sulle parti comuni (tetti) anche se destinati ad alimentare singole unità immobiliari. Non serve l'autorizzazione dell'assemblea che però può imporre cautele e vincoli architettonici (con la maggioranza di 2/3 dei millesimi). Una disposizione a sostegno delle energie rinnovabili ma che può creare conflittualità nel condominio.

PARTI COMUNI. Viene ampliata la definizione di "parti comuni" comprendendo anche le antenne e gli impianti telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. Viene prevista anche la multiproprietà con godimento periodico. Per cambiare la destinazione d'uso delle parti comuni serve il voto dell'80% dei partecipanti e dei millesimi. La divisione delle parti comuni può avvenire solo con il consenso unanime dell'assemblea.

RISCALDAMENTO. Il singolo condomino potrà staccarsi dall'impianto centralizzato se il suo appartamento non è sufficientemente riscaldato per problemi tecnici dell'impianto condominiale (che non vengono risolti nel corso di una stagione) e se il distacco non comporta squilibri che compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti. Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva, chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto. La norma contrasta con le esigenze generali di risparmio energetico e può generare molto contenzioso.

SANZIONI.
Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.

WEB. L'assemblea può decidere l'apertura di un sito internet condominiale, curato dall'amministratore, per la pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili (estratto conto, situazione pagamenti). Ogni condomino potrà accedervi con una password. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei votanti e dei millesimi.

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lunedì 15 aprile 2013

Fotovoltaico detrazione 50% (ris. A.d'E. 22 del 02/04/2013)

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 22 del 2 aprile 2013 ha precisato che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica possono usufruire della detrazione 50%.

L’Agenzia aveva già fornito chiarimenti sulle detrazioni fiscali legati ad un impianto fotovoltaico tuttavia nella risoluzione di qualche giorno fa si precisa che per beneficiare del bonus fiscale, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici.

L’Agenzia ha inoltre  sottolineato la conferma da parte del ministero dello Sviluppo Economico sul fatto che la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili possa essere equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione può attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico .

Ad ogni modo i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dovranno conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 2 novembre 2011).

L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

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lunedì 8 aprile 2013

Condominio: Furto - Cassazione 1890 / 2013

Nuova rilevante pronunciata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione sulle responsabilità del condominio e  delle imprese nel caso di furto in appartamento, si tratta della sentenza 1890/ 2013 che, oltre a ripercorrere il percorso logico/giuridico che ha portato il giudice di secondo grado a quella pronuncia, risolve anche questioni che possono essere definite di rito e riguardano l'introduzione del ricorso in Cassazione.

La situazione era di sicuro eccezionale infatti il ricorrente aveva subito il furto in appartamento e l'ingresso in casa dei ladri era stato agevolato dai ponteggi per i lavori in corso nel condominio stesso.

Per questo motivo il ricorrente aveva agito in tutela per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio e dell'impresa che aveva montato i ponteggi stessi. La sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Milano aveva accolto i motivi del ricorrente, ma la stessa sentenza era stata impugnata dall'impresa e dal condominio e in secondo grado la sentenza è stata riformata in favore degli appellanti.
Da qui il ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del ricorrente non già perché il condominio e l'impresa avevano adottato tutti i provvedimenti necessari ad evitare i furti, ma bensì perché vi era stata una delibera condominiale, a cui aveva partecipato anche il ricorrente, in cui per eccessiva onerosità l'assemblea aveva rinunciato all'installazione dei sistemi di allarme sul ponteggio.

E' stato infatti dimostrato che l'impresa aveva sollecitato l'installazione dell'antifurto proprio perché il ponteggio poteva facilitare l'ingresso di malintenzionati, ma l'assemblea condominiale non aveva aderito a tale sollecitazione. Il ricorrente d'altronde, pur essendo presente all'adunanza, anche in tale sede non aveva manifestato in alcun modo contrarietà alla posizione espressa dall'assemblea.

Non bastasse ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso anche perché i preziosi rubati erano mal custoditi infatti, nonostante l'ingente valore, erano contenuti in una scatola nell'armadio e non in una cassaforte o in un blindato. La Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto valuta anche le questioni di rito ovvero i vizi nell'introduzione del ricorso stesso perché nel ricorso non sono indicate le norme di legge che secondo il ricorrente sarebbero state violate e non sono ben precisati i motivi di censura della motivazione della sentenza di secondo grado. Afferma infatti la Cassazione che la legge individua una serie di motivi di critica verso la motivazione, ma questi tra di loro sono alternativi e non possono essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al giudice la discrezione nello scegliere il vizio da cui è colpita la motivazione. I vizi previsti sono "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione", questi stessi secondo la Corte possono essere chiamati in uno stesso giudizio solo per proposizioni diverse della stessa sentenza, ma non genericamente riferibili alla motivazione in toto perché un'omessa motivazione è in contraddizione con un' insufficiente o contraddittoria motivazione.

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martedì 2 aprile 2013

Mercato Immobiliare: Non è solamente colpa delle tasse

Freno per le locazioni turistiche o aggravio per le imprese soffocate dall'invenduto, in tanti additano il prelievo fiscale come uno dei principali colpevoli della crisi del mattone. Fatto sta che l'introduzione dell'Imu non sembra la causa diretta del crollo delle compravendite: gravosa quanto sperequata, l'imposta sugli immobili nel 2012 ha sicuramente penalizzato ulteriormente i proprietari, ma in un settore già in crisi e indebolito da precedenti previsioni sovradimensionate di crescita.
In realtà, le reazioni di mercato alla crescente pressione fiscale hanno radici in fenomeni più profondi. Il boom dell'offerta di immobili in vendita è prima di tutto frutto di uno stallo degli acquisti di prime case. A cui si aggiunge un ampio stock di nuove costruzioni immesse sul mercato che faticano a venire assorbite. A scegliere di vendere per sfuggire al fisco sono stati solo alcuni proprietari di abitazioni di pregio, magari in località turistiche che finora avevano resistito, «spinti più dalle ipotesi di una patrimoniale sulla ricchezza immobiliare che dall'Imu», afferma Luca Dondi, responsabile real estate di Nomisma.
Sulla contrazione progressiva delle compravendite l'introduzione dell'imposta «non ha inciso in modo rilevante – aggiunge Dondi – anche se ha sicuramente concorso ad aggravare una situazione già drammatica. L'impatto sul mercato è stato sovrastimato, quanto meno dal punto di vista della comunicazione. Si è addossata all'imposta una responsabilità maggiore rispetto ad altri fattori ben più gravi per il settore». L'Imu, questa la tesi di Nomisma, è penalizzante, ma è solo un elemento addizionale in un quadro già stagnante: i mutui erogati sono dimezzati, i prezzi sono scesi troppo poco (-4,2% nel 2012, in media in 13 città capoluogo di provincia, secondo l'ultimo osservatorio dell'istituto) e le compravendite di abitazioni sono crollate del 25,8 per cento.
È sui redditi da locazione che il fisco «raggiunge livelli in alcuni casi insopportabili», spiega ancora Dondi. In questo caso l'Imu ha eroso i guadagni, anche se in modo diverso da città a città e in base a rendite catastali inique. «Oggi le locazioni in scadenza raramente vengono rinnovate – afferma Corrano Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia – non c'è più alcuna redditività e dal 2013 si pagano le imposte anche sulle spese reali». La riduzione della base imponibile, per chi non sceglie la cedolare secca, è infatti scesa dal 15 al 5%, «quando in Europa l'incidenza media delle spese di gestione a carico del proprietario è calcolata al 30 per cento».
Lo sfitto così aumenta, specie tra le unità commerciali e uffici, dove le attività economiche languono. «Ma è un fenomeno involontario – aggiunge Sforza – non si può abbassare troppo i canoni, diventerebbero più bassi delle imposte».
Nel frattempo, le imprese di costruzione chiedono una revisione dell'imposta per rilanciare gli investimenti immobiliari. «Paghiamo una politica depressiva – ha detto Paolo Buzzetti dell'Ance – sull'economia e sull'edilizia in particolare. Con le famiglie tartassate dall'Imu e dalle altre imposte, siamo alle prese con una durissima e lunga crisi economica. In questo contesto l'Imu a carico delle imprese edili sugli immobili destinati alla vendita è ingiusta e rappresenta una distorsione del mercato». Sulle imprese, infatti, pesa il nuovo che resta invenduto e i cantieri si fermano ancor prima di iniziare. «La fiscalità incide sul magazzino delle imprese – conclude Dondi – e, in questo caso, la politica è stata miope: invece di privilegiare logiche di tenuta complessiva dell'economia, si è scelto di vessare un settore già indebolito».

Da Il Sole 24 Ore.

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