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giovedì 29 ottobre 2009

Lavoro: lavoratrici gestanti

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21121 chiarisce che:

Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all'inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità, purché tra l'inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all'inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell'ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali per l'assicurazione di maternità.

Immobili: iter leggero per il 55%

Semplificate le procedure per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico dal decreto dell'Economia e finanze 6 agosto 2009, che va a modifìcare il regolamento del 2007.
Dall'11 ottobre 2009 non occorre più allegare alla certificazione dei produttori di finestre con doppi o tripli vetri le certificazioni delle singole componenti (vetri e profilati), nell'ambito della richiesta di detrazione relativa alla coibentazione degli edifici.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione è eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Già il decreto Economia e finanze 7 aprile 2008 aveva stabilito che dal 2008 non era più necessario predisporre l'attestato di qualificazione energetica per infìssi vetrati e pannelli solari termici: bastavala compilazione dell'allegato F al regolamento per la detrazione del 55 per cento.

Per quanto attiene invece al¬la sostituzione di caldaie "normali" con modelli a condensazione sia ad acqua che ad aria (seppur destinate alle grandi superfici) e sempre in quest'ambito e valvole termostatiche debbono essere installate solo "ove tecnicamente compatibili".

L'allegato H del regolamento viene sostituito con l'allegato I al decreto. Entrambi trattano delle prestazioni delle pompe di calore e sono identici, salvo il fatto che sono previsti parametri più facili da raggiungere per i modelli aria-acqua.

L'asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza dell'intervento alle pre¬scrizioni (che va comunque conservata ed esibita solo in caso di controlli fiscali), può essere sostituita dall'analogo documento che doveva essere già rilasciato dal direttore dei lavori. In alternativa può essere anche inserita nella relazio¬ne che il proprietario dell'edificio doveva già depositare presso le amministrazioni competenti, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumino dì energia

Si conferma invece che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi Ielle tariffe incentivanti concessi a chi installa 1 fotovoltaico migliorando contemporaneamente l'efficienza energetica dell'edificio di almeno il io per cento.

Si ringrazia AmministrazioniAC

mercoledì 28 ottobre 2009

Locazioni: registrazione del contratto

Il contratto di locazione prevede necessariamente la registrazione , eccettuato quello a uso turistico.
Ove la locazione abbia una durata inferiore ai 30 giorni, il contratto non sarà soggetto all'obbligo di registrazione.
La natura turistica della locazione è infatti disciplinata non dalla legge 431/98 bensì dalla legge 135/2001 e dalla legislazione regionale.

martedì 27 ottobre 2009

Scudo Fiscale

Avvicinandosi la scadenza del 15 dicembre, termine ultimo per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio.

Anche alla luce della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate 43/E abbiamo dato la risposta ad oltre 200 domande sullo scudo fiscale

Se vuoi saperne di più

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lunedì 26 ottobre 2009

Civile: Mutamento destinazione d'uso e distanze fra fabbricati

La Suprema Corte di Cassazione, facendo riferimento ad un indirizzo consolidato, si è così espressa: “la giurisprudenza ha chiarito che Costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanze legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza”. (Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 4639 del 24 maggio 1997)
Detto ciò andiamo a vedere che cosa si intende per "nuova costruzione"
Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 - sexies, anche ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr.: Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.03.2008 n. 5741 cass. civ., sez. 2, sent. 27 aprile 2006, n. 9637; cass. civ., sez. 2, sent. 26 ottobre 2000, n. 14128 ).
Inderogabilità distanze minime fra edifici
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la distanza minima di dieci metri, stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, traente la sua efficacia precettiva inderogabile dalla Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, art. 41 - quinquies, (come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 cd. Legge Ponte), deve osservarsi in modo assoluto, essendo ratio della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e della sicurezza, ed indipendentemente, quindi, sia dall'altezza degli edifici antistanti che dall'andamento parallelo delle pareti, purchè sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 30 marzo 2001, n. 4715), e dalla possibilità che dalle finestre dell'una sia possibile la veduta sull'altra (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 12 novembre 1998, n. 11404).
Periculum in mora
“Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue "ipso iure", giacché, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose)” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 213 del 11-01-2006)
In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, “al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 3341 del 07-03-2002).
Il mutamento di destinazione d’uso, realizzato attraverso opere edilizie deve considerarsi di nuova costruzione
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, realizzato attraverso opere edilizie effettuate dopo l'ultimazione dello stesso e durante lo sua esistenza, configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia e necessita del permesso di costruire, in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Esemplare: In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/200l; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847
La distanza minima di cui sopra è inderogabile e sovraordinata agli strumenti urbanistici locali (Cass. 15 marzo 2001, n. 3771).

Una collaborazione fra
AmministrazioniAC
e Legal

venerdì 23 ottobre 2009

Fiscale: Studi di settore revisione per l'anno 2010

Direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate il rpogramma di revisione degli studi di settore per l'anno 2010.

File in Pdf clicca qui

mercoledì 21 ottobre 2009

Condominio: Quale maggioranza per il risparmio energetico?

L'art. 7 comma 1 bis del DlGs 29/12/2006 n. 311 ha così modificato la precedente formulazione:
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.1 , individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

lunedì 19 ottobre 2009

Responsabilità professionale

L'avvocato risponde per semplice negligenza?
Il rapporto fra cliente ed avvocato viene definito come contratto di clientela, o più propiramente si parla di mandato professionale, con oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
La giurisprudenza è concorde che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, quindi il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cliente non è motivo sufficiente per imputare alcuna responsabilità all'avvocato.
Per far ciò si dovrà valutare il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.
Quindi al fine di valutare la responsabilità del professionista, rilevano le modalità di svolgimento dell'attività prestata da costui in relazione al parametro di diligenza suddetto.
Nel caso in cui l'attività richiesta sia particolarmente complessa, la responsabilità risulterà attenuata.
In generale quindi si avrà responsabilità del professionista quando operando con incuria o ignoranza di disposizioni di legge o in tutti i casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.
Va comunque specificato che il cliente che ritenga di aver subito un danno a seguito del patrocinio di un legale dovrà affrontare due punti essenziali: la dimostrazione del nesso causale fra danno e condotta del professionista e l'allegazione di tutta la documentazione a sostegno della condotta negligente del legale.

venerdì 16 ottobre 2009

Forum: Legittimità e merito : Civile Cause di prelazione - privilegi

Forum sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».

Cass Sent 21045 del 01 Ottobre 2009

Per operatori del settore

Una sentenza ogni 15 giorni per discutere e ragionare sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito

mercoledì 14 ottobre 2009

Aste: come si sana l'immobile

Come si sana l'immobile acquistato all'Asta?

Secondo il disposto dell'art. 40 comma 6 della legge 47/1985 l'immobile oggetto di un trasferimento derivante da una procedura esecutiva che presenti difformità, può essere sanato, tramite la presentazione di una domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento del bene.

In caso in cui invece il termine sia già scaduto può essere richiesta all'amministrazione comunale l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 Dpr 380/2001 secondo cui l'intervento può essere sanato ove risulti conforme alla disciplina urbanistica ed e3dilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

ASTE

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lunedì 12 ottobre 2009

Civile: Come liberare l'immobile detenuto senza possesso?

Come liberare l'immobile detenuto senza possesso?
E' possibile ricorrere alla procedura speciale prevista dal legislatore agli artt. 657 e ss. C.p.c.?

Il procedimento per convalida, stante la sua natura di procedimento giudiziale speciale volto a garantire una rapida tutela del diritto del soggetto locatore a riottenere la disponibilità del proprio bene immobile, vede risaltare la sua ragion d’essere nel caso in cui l’esigenza della restituzione sia cagionata dall’inadempimento del soggetto conduttore alla propria obbligazione di corrispondere il canone al locatore nei termini pattuiti.

Il mancato pagamento del corrispettivo per il godimento che il conduttore esercita sull’immobile comporta infatti, da un lato, un immediato nocumento economico per il locatore privo del bene e della remuneratività che ne deriva, e, dall’altro, costituisce un inadempimento a un’obbligazione ben determinata e il cui accertamento ben si concilia con la cognizione sommaria che caratterizza il procedimento per convalida.
Questo spiega perché il legislatore non abbia esteso l’esperibilità del procedimento per convalida anche ai casi di inadempimento delle altre obbligazioni principali del conduttore che, secondo il disposto dell’art. 1587 c.c., consistono nel prendere in consegna la cosa locata e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
L’eventuale inadempimento di queste obbligazioni fondamentali non è di agevole accertamento come invece quello riguardante il corrispettivo per il godimento dell’immobile e non potrebbe essere debitamente accertato all’udienza di convalida.Ne consegue dunque che anche la domanda ex art 664 C.p.c. di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all’esecuzione dello sfratto nonché quella di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, essendo quest’ultime proponibili nell’ambito della procedura speciale di cui all’art. 658 C.p.c. nel presupposto dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto dell’intimato per morosità, non troveranno accoglimento innanzi al giudice.

venerdì 9 ottobre 2009

Polizza Tutela Legale

Cosa è?
La polizza di tutela giuridica dà copertura nel caso in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale, sia nel caso che egli venga chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a difesa di un proprio diritto, insomma: è la polizza che, in caso di controversie civili e penali, ti rimborsa le spese legali e peritali - giudiziali ed extragiudiziali - per ogni grado di giudizio.

Quali eventi si assicurano?
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili;
- le controversie contrattuali con società di assicurazione

Quali spese,generalmente sono comprese?
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese investigative;
- le eventuali spese del legale di controparte;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.

Esiste anche per il Condominio?
Certamente e copre i seguenti eventi:
- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi;
- vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
- recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi;
- vertenze con i condomini per l’inosservanza di norme di legge;
- vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali;
- vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali;
- l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici

nonchè comprende le seguenti spese:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese investigative;
- le eventuali spese del legale di controparte;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari

Si ringrazia Legal,
consulenza, assistenza ma soprattutto soluzioni

mercoledì 7 ottobre 2009

Condominio: Se piove dal tetto?

Il condominio in genere è responsabile dei danni provocati dalla caduta della neve dal tetto condominiale, sempre che non si riesca a provare il caso fortuito che ha reso eccezionalmente possibile l'evento dannoso.

Il caso fortuito è un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all'autore materiale dell'illecito.

La nevicata sarà allora prevedibile in località montane e nelle città dove di frequente nevica durante la stagione invernale, mentre non sarà così nella maggior parte delle località dove la nevicato è evento raro.

Ci si dovrà in ogni caso prontamente attivare, onde segnalare il pericolo della caduta della massa nevosa, poiché l'accumulo sul tetto e la relativa potenziale caduta della massa nevosa è evento successivo ed indipendente rispetto alla nevicata anche eccezionale.

L'attenzione a seguito della caduta dovrà essere spostata sul comportamento del danneggiato, in genere un'automobilista che aveva lasciato l'auto in sosta vicino all'immobile, di modo da valutare un eventuale, seppur remoto, concorso di colpa.



Si ringrazia AmministrazioniAC

lunedì 5 ottobre 2009

Tia/Tarsu: è lecito il pagamento dell'IVA?

L’aggravio dell’IVA sul pagamento dell TIA/TARSU è illegittima. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione in base al fatto che quella sui rifiuti non è una tariffa, su cui può gravare l’IVA, ma una tassa a tutti gli effetti. Questo significa che ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni.

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito quanto detto uniformandosi a quanto prevedono le norme comunitarie.

Ma attenzioine, se in Toscana, la strada è facilmente percorribile, in altre parti d'Italia si è già corso ai ripari (ed anche da molto tempo):
Ad esempio il comune di Roma già dall’anno 2003 hanno rivisto il sistema di tariffazione del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, trasformando la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) in Ta.Ri. (Tariffa Rifiuti) ovvero hanno trasformato quella che era considerata una tassa in una tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi al proprio legale di fiducia oppure contattare i nostri consulenti di Legal che valuteranno il singolo caso e potranno emettere preventivi totalmente gratuiti

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venerdì 2 ottobre 2009

Fiscale: Scudo Fiscale

Pubblichiamo il link dell'Agenzia delle entrate sul forum per lo scudo fiscale.

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