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lunedì 27 ottobre 2008

Immobili: cessione e locazione - un utile guida

LOCAZIONE
Le locazioni di immobili abitativi effettuate da soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di qualsiasi soggetto sono sempre esenti dall'applicazione dell'imposta e scontano un'imposta di registro pari al 2%.

Diversa è la situazione per i fabbricati strumentali (categorie A10/B/C/D), il cui regime naturale rimane sempre l'esenzione, tranne tre casi di applicazione dell'Iva:
a) Obbligo di applicazione dell'Iva nei confronti di soggetti che effettuano operazioni esenti per almeno il 75% sul totale (ad esempio banche, imprese di assicurazione);
b) Obbligo di applicazione dell'Iva sulla locazione effettuata nei confronti di cessionari non soggetti passivi di imposta (ad esempio i non titolari di partita Iva);
c) Facoltà per il locatore di applicazione dell'imposta sui canoni di locazione.
È questa ultima possibilità di optare per il regime di imponibilità che consente alle imprese di gestione immobiliare, comprese quelle di leasing, di mantenersi nel regime Iva senza subire la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta, compresa quella relativa all'acquisto dell'immobile, mediante la procedura della rettifica.

Non sono ancora chiare le modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere esercitata con la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione entro il 1° ottobre contenente gli elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'assolvimento dell'imposta di registro dell'1%, ma sarà la stessa Agenzia ad emanare un provvedimento del Direttore entro il 15 settembre in cui saranno stabiliti modalità e termini degli adempimenti.

CESSIONE
Anche per quanto riguarda le cessioni di edifici, la regola generale è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro.

A questa regola generale si sottrae tutta una serie di eccezioni nelle quali occorre applicare l'aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita.

Fabbricati abitativi: la relativa cessione è soggetta ad Iva se effettuata da imprese costruttrici o di ripristino entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (vale la data di comunicazione di fine lavori) Fabbricati strumentali: sono quattro le ipotesi di relativa cessione soggetta ad Iva.
a) Cessione da parte di imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di quattro anni;
b) Cessione da parte di soggetti passivi d'imposta nei confronti di acquirenti soggetti passivi che effettuano operazioni esenti almeno pari al 75% del totale;
c) Cessione da parte di soggetti passivi verso cessionari non soggetti passivi d'imposta;
d) Scelta del cedente di optare per il regime Iva nel contesto dell'atto di cessione.
Il decreto ha previsto tuttavia l'applicazione di una imposta ipocatastale pari al 4% (imposta ipotecaria al 3% e imposta catastale all'1%) per la vendita di fabbricati strumentali fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente sia di operazione cui l'Iva si applica ordinariamente.

RETTIFICA
Le modifiche alle regole Iva con il passaggio dall'imponibilità all'esenzione delle locazioni e delle cessioni dei fabbricati anche strumentali, avrebbero provocato un rilevante danno per le imprese del settore, tenute secondo l'articolo 19-bis, comma 3 del Dpr 633/72 ad effettuare complicati calcoli di rettifica delle detrazioni per salvaguardare il principio della neutralità dell'Iva.

Il legislatore nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 ha limitato i casi di rettifica della detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuata in passato.

Per i fabbricati abitativi posseduti al 4 luglio 2006 occorre distinguere due casi:
a) Per le società che non hanno costruito o ripristinato gli edifici abitativi (immobiliari di rivendita o qualsiasi altro tipo di società) non scatta mai la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis 2, indipendemente dall'anno di acquisto del fabbricato.
b) Per le imprese costruttrici o di ripristino si apre un doppio binario: se la costruzione o l'intervento è terminato prima del 4 luglio 2002 (quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto), non si rettifica la detrazione né per cambio di regime né di destinazione; se invece i lavori sono finiti dopo il 4 luglio 2002 si applicherà la rettifica all'atto del primo impiego di locazione o cessione.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali sono tre le ipotesi da prendere in considerazione:
a) Non scatta la rettifica se l'impresa opta per l'imponibilità nel primo atto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
b) Non scatta la rettifica se la locazione o vendita è soggetta obbligatoriamente (vedi casi descritti in precedenza) ad Iva;
c) La rettifica scatta se l'impresa non opta per l'imponibilità

Srl Unipersonali - responsabilità del socio unico - un commento

La responsabilità per le obbligazioni della Srl è illimitata per il socio unico solo quando la Srl unipersonale si trova in una situazione di insolvenza, e si verifica inoltre una delle seguenti condizioni:

1) i conferimenti non sono stati effettuati al 100%;
2) la pubblicità non è stata effettuata ai sensi dell'art. 2470 c.c., comma 4 (che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati dell'unico socio).

La precedente disciplina (vecchio art. 2475 c.c., comma 3), che consentiva la costituzione della Srl in modo unilaterale, prevedeva (vecchio art. 2362 c.c.) che la responsabilità era illimitata per il socio unico in qualsiasi caso, ossia senza la condizione dei conferimenti inferiori al 100%, o della mancata pubblicità.

Si tratta, come è evidente, di un enorme vantaggio rispetto al passato, essendo ora libero il socio unico dai rischi conseguenti al cattivo andamento degli affari della Srl, che nel precedente regime comportavano la conseguenza di dover sopportare con il proprio patrimonio le richieste dei creditori sociali.

In conclusione, se in precedenza lo svolgimento di un'attività economica attraverso la Srl unipersonale non assicurava il vantaggio tipico delle società di capitali, ossia la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, ora tale vantaggio è garantito dalla legge, a condizione però di rispettare la disciplina codicistica, che prevede il versamento al 100% dei conferimenti in denaro, e l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati del socio unico

Esecuzione immobiliare, vizi aggiudicazione

Una volta delegate le operazioni di vendita al notaio, i vizi dell’aggiudicazione dichiarata dallo stesso notaio devono essere prima fatti valere con il reclamo e poi contro l’ordinanza del giudice che, rigettando il reclamo, assume a contenuto del proprio atto esecutivo l’aggiudicazione notarile. Ne consegue che i detti vizi, se non fatti valere nelle forme suindicate, non possono più essere dedotti mediante l’impugnazione del successivo decreto di trasferimento.
Cassazione Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008

Lavoro: sussistenza mobbing

La responsabilità del datore di lavoro per mobbing sussiste anche ove, pur in assenza di un suo specifico intento lesivo, il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente, per la colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo; né ad escludere tale responsabilità, quando il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero tardivo intervento "pacificatore", non seguito da concrete misure e da vigilanza.
Cassazione Sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008

Penale - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - GETTO PERICOLOSO DI COSE - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI

Con la decisione in esame la Corte, dopo aver operato un’approfondita ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi in materia di inquinamento elettromagnetico, ha affermato: a) che il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 cod. pen.; b) che detto reato è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto; c) che il mero superamento dei limiti tabellari, non accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone, configura solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Cassazione SENTENZA N. 36845 UD.13/05/2008

Condominio: Pagamento spese, valore della controversia

Cass. civ., sez. II ord., 13 novembre 2007, n. 23559

Nei giudizi di impugnativa di delibera assembleare, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della controversia va determinato in relazione alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo.

lunedì 20 ottobre 2008

Condominio: Comunicati in bacheca e rischio diffamazione

Cassazione sez. V sentenza 31 marzo 2008 n. 13540

Rischia una condanna per diffamazione chi affigge in un luogo aperto al pubblico, all'interno del condominio, il nome e cognome dell'inquilino che resta indietro con i pagamenti.

In particolare gli Ermellini hanno precisato che "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora essa venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere in re ipsa".

Giudice Pace, stop al rito del lavoro per i sinistri con lesione

Cassazione Sez.III Civ. ordinanza 07.08.2008 n° 21418

... Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.».
Sciogliendo la riserva formulata nella relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.

Lavoro: LAVORO SUBORDINATO – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure dirette ad evitare eventi dannosi per la salute dei lavoratori, non si esaurisce nell'osservanza di misure dirette ad evitare l’evento previste da specifiche disposizioni di legge, comprendendo anche misure “innominate”, necessarie per la particolarità del lavoro (giubbotto di protezione per dipendenti di istituti di vigilanza), per il cui funzionamento, ove esigano quotidianamente la collaborazione del dipendente, il datore di lavoro deve eseguire il relativo controllo con adeguata continuità.
SENTENZA N. 18376 DEL 03/07/2008

Penale: DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – MODELLO F24 – NATURA GIURIDICA - ATTESTATO DEL CONTENUTO DI ATTI

La S.C. ha affermato che il modello F24, utilizzato per il pagamento di contravvenzioni concernenti irregolarità fiscali, ha natura giuridica di attestato del contenuto di atti, sicchè la relativa falsificazione ad opera di un privato integra il delitto di cui agli artt. 478 e 482 cod. pen..

Costituzionale - PROCESSO PENALE – SEQUESTRO PROBATORIO – RIESAME – AVVISO D’UDIENZA AL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA – MANCATA PREVISIONE

E’ stata dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 324 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l’avviso della data fissata per l’udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore ed al difensore stesso. Non sussiste violazione degli artt. 3 e 24 Cost., giacché, da un lato, è evidente l’eterogeneità tra la posizione della persona offesa e le situazioni dell’imputato e del pubblico ministero, mentre, dall’altro, il legislatore gode di discrezionalità nel modulare la configurazione della tutela processuale della persona offesa.

lunedì 13 ottobre 2008

Condominio: DDL Carfagna

Prime riflessioni
Prostituzione e regolamento condominiale.

Il regolamento condominiale di un edificio, ammesso che esista, atteso che nei condominii con meno di dieci proprietari il documento non è obbligatorio, può avere carattere contrattuale o assembleare.

Nel primo caso il regolamento oltrechè disciplinare l’uso delle cose comuni può limitare i diritti dei proprietari anche sulle proprietà esclusive, ad esempio vietare l’uso dell’appartamento a sedi di partito, scuole di ballo e danza, ecc. Non mi risulta comunque che sia previsto il divieto di utilizzo dell’immobile per esercitare la prostituzione. Nel caso è vagamente indicato il divieto di far uso della proprietà privata provocando rumori, suoni, vibrazioni eccedenti la normale tollerabilità, o contro il decoro dell’edificio.

Se invece il regolamento è assembleare, ovvero approvato dall’assemblea, non possono essere inserite, nel documento, limitiazioni all’uso della cosa privata.

La Cass.Civ. Sez.II 29/08/1998 n° 8622, la Cass. civile, sez. II, 18-04-2002, n. 5626, la Cass. civile, sez. Unite, 30-12-1999, n. 943, la Corte App. di Milano 24-02-1995, il Giudice conciliatore di Bari 10-10-1989, n. 308, il Trib. di Milano, sez. VIII, 24-09-1987 ilTrib. di Messina 08-04-1981, tanto per citare alcune sentenze, si sono espresse chiaramente sulla nullità dei vincoli e restrizioni che l’assemblea possa porre suull’uso della proprietà privata, nullità che trova origine dal Codice Civile.

Da sottolineare come recentemente un nuovo orientamento abbia acconsentito all’inserimento di determinate clausole all’interno del regolamento, che dovrà essere approvato all’unanimità.

Via alternativa, ma seguibile dal singolo privato sarebbe nei nuovi contratti di locazione occorre inserire, da subito, un patto che ponga il “divieto di esercizio della prostituzione in qualsiasi forma, nonche’ di attivita’ connesse”, pena la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile.

Tributario: Cassazione Sent. N.14879 DEL 09/04/2008

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – ATTIVITA’ DI ODONTOIATRA
Ai fini della ricostruzione del reddito e dell’accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio può verificare il consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, dal momento che esiste una correlazione tra il materiale di consumo utilizzato e gli interventi sui pazienti.

Penale: Cassazione sent. N. 34620 UD.27/06/2008

STUPEFACENTI – FATTO DI LIEVE ENTITA’ – SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ – APPLICAZIONE – PRESUPPOSTI
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la Corte ha precisato che per procedere all’applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l’interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti; b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità; c) che l’imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità e d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Obbligazioni pecuniarie - rivalutazione - calcolo - precisazioni - necessità

« - nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate -, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.;

- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;

- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;

- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa ».

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.07.2008 n° 19499

Condominio: Nei confronti dell’ex condomino non può essere chiesto ed emesso un decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi

In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (“per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”).

Nei confronti del condominio l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.

Corte di Cassazione, sez. II civ. - sentenza 9 settembre 2008, n.23345

lunedì 6 ottobre 2008

Condominio L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso

A norma dell'art. 1134 c.c., "il condomino che ha fatto spese comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente". La "ratio" della norma è quella di evitare, nel condominio negli edifici, dannose interferenze del singolo condomino nell'amministrazione riservata agli organi del condomino.
L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso, spettando a lui dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e impedivano di avvertire tempestivamente l'Amministratore e gli altri condomini.
Il concetto di "urgenza" impiegato nell'art. 1134 c.c., designa la stretta necessità, la necessità immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del condomino e quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore e gli altri condomini.
Tribunale Trani, 22 Gennaio 2008

Cassazione Sent. n. 22658 del 9 settembre 2008

L’avvocato che, nell’esecuzione di un mandato di assistenza stragiudiziale, riceva delle somme di denaro per conto del cliente, è responsabile nei confronti di quest’ultimo del furto di tale somme.
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà

Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007

Penale - Cassazione Sent 36700/2008

La Corte, relativamente ad una complessa vicenda che vedeva imputato un professore di un liceo per una serie di episodi di abuso di ufficio ed altri reati, ha stabilito, tra l’altro, che costituisce minaccia grave la indebita prospettazione della bocciatura rivolta ad un’alunna a seguito di un’assemblea di genitori nel corso della quale la madre di quest’ultima aveva proposto la rimozione del professore.

venerdì 3 ottobre 2008

SENTENZA N. 21692 DEL 14/08/2008

PREVIDENZA - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEI TERRITORI MONTANI E NELLE ZONE SVANTAGGIATE
Le agevolazioni contributive a favore delle imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone svantaggiate escludono il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Cassazione SENTENZA N. 19495 DEL 16/07/2008

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITE DEL GIUDICATO
Con riferimento all’efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale e al limite della stessa, costituito dal giudicato, le S.U. - pronunciando in materia di giurisdizione e rispetto a fattispecie in cui rilevava la sent. n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - hanno ritenuto che se tale limite non ci fosse la retroattività contrasterebbe con l’art. 111 Cost., vanificandosi un’attività processuale sfociata in una pronuncia irrevocabile.