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mercoledì 30 settembre 2009

condominio: Favoreggiamento in caso di locazione a prostituta

In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, integra il delitto di favoreggiamento alla prostituzione il prendere in locazione, nell'interesse di una prostituta, un immobile dove quest'ultima possa esercitare il meretricio.

Cass. 810/2009

lunedì 13 ottobre 2008

Condominio: DDL Carfagna

Prime riflessioni
Prostituzione e regolamento condominiale.

Il regolamento condominiale di un edificio, ammesso che esista, atteso che nei condominii con meno di dieci proprietari il documento non è obbligatorio, può avere carattere contrattuale o assembleare.

Nel primo caso il regolamento oltrechè disciplinare l’uso delle cose comuni può limitare i diritti dei proprietari anche sulle proprietà esclusive, ad esempio vietare l’uso dell’appartamento a sedi di partito, scuole di ballo e danza, ecc. Non mi risulta comunque che sia previsto il divieto di utilizzo dell’immobile per esercitare la prostituzione. Nel caso è vagamente indicato il divieto di far uso della proprietà privata provocando rumori, suoni, vibrazioni eccedenti la normale tollerabilità, o contro il decoro dell’edificio.

Se invece il regolamento è assembleare, ovvero approvato dall’assemblea, non possono essere inserite, nel documento, limitiazioni all’uso della cosa privata.

La Cass.Civ. Sez.II 29/08/1998 n° 8622, la Cass. civile, sez. II, 18-04-2002, n. 5626, la Cass. civile, sez. Unite, 30-12-1999, n. 943, la Corte App. di Milano 24-02-1995, il Giudice conciliatore di Bari 10-10-1989, n. 308, il Trib. di Milano, sez. VIII, 24-09-1987 ilTrib. di Messina 08-04-1981, tanto per citare alcune sentenze, si sono espresse chiaramente sulla nullità dei vincoli e restrizioni che l’assemblea possa porre suull’uso della proprietà privata, nullità che trova origine dal Codice Civile.

Da sottolineare come recentemente un nuovo orientamento abbia acconsentito all’inserimento di determinate clausole all’interno del regolamento, che dovrà essere approvato all’unanimità.

Via alternativa, ma seguibile dal singolo privato sarebbe nei nuovi contratti di locazione occorre inserire, da subito, un patto che ponga il “divieto di esercizio della prostituzione in qualsiasi forma, nonche’ di attivita’ connesse”, pena la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile.