Dal 24 dicembre scorso non è più necessario allegare l'Ape (Attestato
di prestazione energetica) al nuovo contratto di locazione per singole
unità immobiliari. L'obbligo rimane solo per le locazioni di interi
edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso.
Per tutte le
nuove locazioni, quelle cioè stipulate per la prima volta e fatta
eccezione per quelle di durata complessiva inferiore a 30 giorni
nell'arco dell'anno (non soggette a registrazione), resta il solo
obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla
prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così
come la si deduce del relativo attestato che in ogni caso deve essere
messo a disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il
contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative
dirette a concedere il godimento del bene (art. 6, c.2, D.Lgs 192/05
modificato dalla L. 90/13).
L'adempimento di tale obbligo deve essere documentato attraverso
l'inserimento nel contratto di apposita clausola con cui il conduttore
dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione circa la
prestazione energetica del bene locato (nuovo art. 6, c.3, D.Lgs.
192/05). Per l'effetto, è sufficiente riportare nel contratto la
dichiarazione dell'interessato di avere ricevuto le opportune
informazioni, senza che sia necessario specificare nel dettaglio il tipo
e la qualità delle stesse, non richiedendo la norma alcuna altra
particolare formalità.
AmministrazioniAC.com
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