Tale pronuncia è assai interessante, da
un lato perché non si rinvengono precedenti in materia, dall’altro
perché conferma quale sia l’effettiva posizione della Suprema Corte
sulla legittimazione passiva dell’amministratore.
Nel 2010, la Suprema Corte si è
pronunciata sul tema della legittimazione passiva dell’amministratore
del condominio a resistere in giudizio per le materie non espressamente
incluse tra quelle di sua competenza, sostenendo che “l’amministratore
del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle
parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia
all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi
poteri, ai sensi dell’art. 1131, commi 2 e 3 c.c., può costituirsi in
giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva
autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la
necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per
evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero
di impugnazione” (Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. n. 18331/2010).
Nel 2012, invece, la stessa Corte di Cassazione, con sent. n. 16901/2012 ha stabilito che “ai
sensi dell’art. 1131, comma 2, cod. civ., la legittimazione passiva
dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o
concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste
anche in ordine alle azioni di natura reale relativa alle parti comuni
dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal
singolo condomino”.
Dunque, sembrerebbe che dal 2010 al 2012
la Corte sia passata da una prima posizione, per cui l’amministratore,
nelle materie non espressamente incluse tra quelle di sua competenza,
per resistere in giudizio doveva farsi autorizzare dall’assemblea
condominiale, ad una seconda posizione, per cui il potere
dell’amministratore di resistere in giudizio è autonomo e senza “limiti”.
Invece, oggi la Suprema Corte, con
un’inversione di marcia in materia, conferma quanto sostenuto già nel
2010, e quindi che, come qualunque mandatario, l’amministratore, nello
specifico in tema di legittimazione passiva, non può avere carta bianca
nel proprio operato, ma necessariamente deve essere autorizzato, se non
nei casi espressamente previsti, dal mandante, id est il condominio.
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