Pagine

lunedì 27 ottobre 2008

Esecuzione immobiliare, vizi aggiudicazione

Una volta delegate le operazioni di vendita al notaio, i vizi dell’aggiudicazione dichiarata dallo stesso notaio devono essere prima fatti valere con il reclamo e poi contro l’ordinanza del giudice che, rigettando il reclamo, assume a contenuto del proprio atto esecutivo l’aggiudicazione notarile. Ne consegue che i detti vizi, se non fatti valere nelle forme suindicate, non possono più essere dedotti mediante l’impugnazione del successivo decreto di trasferimento.
Cassazione Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008

Nessun commento: