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lunedì 27 ottobre 2008

Srl Unipersonali - responsabilità del socio unico - un commento

La responsabilità per le obbligazioni della Srl è illimitata per il socio unico solo quando la Srl unipersonale si trova in una situazione di insolvenza, e si verifica inoltre una delle seguenti condizioni:

1) i conferimenti non sono stati effettuati al 100%;
2) la pubblicità non è stata effettuata ai sensi dell'art. 2470 c.c., comma 4 (che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati dell'unico socio).

La precedente disciplina (vecchio art. 2475 c.c., comma 3), che consentiva la costituzione della Srl in modo unilaterale, prevedeva (vecchio art. 2362 c.c.) che la responsabilità era illimitata per il socio unico in qualsiasi caso, ossia senza la condizione dei conferimenti inferiori al 100%, o della mancata pubblicità.

Si tratta, come è evidente, di un enorme vantaggio rispetto al passato, essendo ora libero il socio unico dai rischi conseguenti al cattivo andamento degli affari della Srl, che nel precedente regime comportavano la conseguenza di dover sopportare con il proprio patrimonio le richieste dei creditori sociali.

In conclusione, se in precedenza lo svolgimento di un'attività economica attraverso la Srl unipersonale non assicurava il vantaggio tipico delle società di capitali, ossia la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, ora tale vantaggio è garantito dalla legge, a condizione però di rispettare la disciplina codicistica, che prevede il versamento al 100% dei conferimenti in denaro, e l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati del socio unico

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