Pagine

mercoledì 11 febbraio 2009

Contratto di parcheggio, Cass Sent 1957/2009

CONTRATTO INNOMINATO O MISTO - PARCHEGGIO DI AUTOMEZZO IN PIAZZALE GESTITO DA DITTA PRIVATA - CONTRATTO ATIPICO - CONTRATTO DI DEPOSITO - DISCIPLINA - APPLICABILITA' - RESPONSABILITA' DEL GESTORE PER IL CASO DI FURTO DEL VEICOLO La S.C. - riprendendo le indicazioni della sent. n. 5837 del 2007 (rv. 595648) - ha affermato che, nel caso di parcheggio di un’auto in un piazzale gestito da ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Ne consegue responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’esposizione di un cartello affisso all’ingresso del parcheggio, con cui la ditta rappresenta di non rispondere del furto totale o parziale delle auto. Trattasi, infatti, in tale caso di una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio, perciò inefficace se non sia approvata specificamente per iscritto.

Vogliamo soffermarci su questo importante orientamento della Suprema Corte.
L'apposizione di cartelli o note non può modificare i normali rapporti contrattuali.


Nessun commento: