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lunedì 9 febbraio 2009

Civile - Distanze legali - Cass. Sent. 1073/2009

DISTANZE LEGALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RIDUZIONE IN PRISTINO O DEL SOLO RISARCIMENTO DANNI - CRITERI
In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.

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