Il danno causato da un brandello di marmo staccatosi da un balcone al passaggio di un’asta che una impresa di installazione stava sollevando dall’esterno senza adeguate precauzioni è da attribuire all’impresa stessa in concorso di colpa paritetico con il proprietario del balcone con rigetto della domanda di manleva che questo proponga nei confronti del condominio.
Infatti i balconi che non sono elementi portanti della struttura del fabbricato ma accidentali , non costituiscono parti comuni dell’edificio ed appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre invece gli elementi decorativi e i fregi ornamentali che ad essi inseriscano (rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, pilastrini e frontalini ), sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.
Pertanto è onere di chi vi ha interesse, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è provocato dal distacco di elementi decorativi che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartengono alle parti comuni di esso.
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