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venerdì 27 febbraio 2009

Condominio: responsabilità per caduta intonaco

Il danno causato da un brandello di marmo staccatosi da un balcone al passaggio di un’asta che una impresa di installazione stava sollevando dall’esterno senza adeguate precauzioni è da attribuire all’impresa stessa in concorso di colpa paritetico con il proprietario del balcone con rigetto della domanda di manleva che questo proponga nei confronti del condominio.

Infatti i balconi che non sono elementi portanti della struttura del fabbricato ma accidentali , non costituiscono parti comuni dell’edificio ed appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre invece gli elementi decorativi e i fregi ornamentali che ad essi inseriscano (rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, pilastrini e frontalini ), sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.

Pertanto è onere di chi vi ha interesse, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è provocato dal distacco di elementi decorativi che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartengono alle parti comuni di esso.

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