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lunedì 26 gennaio 2009

Lavoro - Cooperativa

Commette il reato di cui all’art. 37, legge 24 novembre 1981 n. 689, il datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti i quali si costituiscano altrettanto fittiziamente come soci di una società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà inesistente e non operante come entità autonoma, in quanto i rapporti tra i c.d. nuovi soci della cooperativa e il vecchio datore di lavoro permangano inalterati e quindi debbano continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò proprio al fine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti.
Cass. sez. III pen. 17/6/2005 n. 22883
Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con quale si ripianava il debito della società mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario svolto, non avendo l’assemblea alcun potere di disporre di quei diritti con atto unilaterale, la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., essendo inidonea a produrre l’effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia – mediante partecipazione alla deliberazione dell’assemblea e sottoscrizione del relativo verbale – effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del soggetto e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato.
Cass. 7/3/2005 n. 4822
E' legittima la clausola dell'atto costitutivo di società cooperativa che preveda la gratuità dell'incarico di amministratore, trattandosi di attività non equiparabile ad una prestazione di lavoro subordinato in senso stretto e non essendo perciò ad essa applicabile il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Cass. 26/2/2002, n. 2861
L'utilizzazione da parte delle organizzazioni sindacali dello strumento dell'art. 28 St. lav. nei confronti di una cooperativa è consentita solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla l. 3 aprile 2001, n. 142).
Cass. 27/8/2002, n. 12584
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, l'art. 1 comma 1, D.Lgs. 17/1/03 n. 5 (definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 L. 3/10/01 n. 366), limitatamente alle parole: "incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, c.p.c."; l'art. 12 della L. 3/10/01 n. 366 non ha infatti conferito al Governo alcuna delega per intervenire in materia di rito applicabile ai procedimenti connessi, materia che deve pertanto restare regolata dall'art. 40 c.p.c.
Corte Cost. 12/3/2008 n. 71
In applicazione dell'art. 29, 1° comma, L. 3/6/75 n. 160, come sostituito dall'art. 1, 203° comma, L. 23/12/96 n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Cass. 10/1/2008 n. 288
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro petrsonale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società), nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.
Cass. 8/1/2007 n. 66
I soci delle cooperative sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del T.U. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività. Ne consegue che, in relazione ad un infortunio accorso al socio mentre era in autovettura, l’indagine del giudice deve accertare se l’incidente si sia verificato in connessione con la esecuzione di atti materiali, purchè pertinenti all’oggetto dell’impresa ed alle sue necessità operative, poiché solo in tal caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancanza di prova circa l’attività svolta dal ricorrente, il quale neppure aveva specificato quale fosse quella svolta nell’ambito della società, ed aveva quindi concluso che l’attività espletata al momento dell’incidente non poteva essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché potesse applicarsi la norma prevista a tutela del socio lavoratore).
Cass. 29/9/2005 n. 19051

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