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lunedì 2 marzo 2009

Speciale - Assicurazione per gli infortuni domestici

Campagna 2009 Promossa dall'INAIL

Chi si deve e si può assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.
Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Adempimenti (Come ci si assicura)

In caso di prima iscrizione
E’ necessario:
a) ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
b) versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

Per rinnovare iscrizione
In caso di rinnovo dell’iscrizione coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovrano utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.

Pagamento del premio online
Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta.

Soggetti che non devono pagare il premio
L’inail sul proprio sito ricorda che il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato :
- in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.

- Per gli anni successivi alla prima iscrizione:
- se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
- se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro, entro il 31 gennaio;
- se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello.

Soggetti esonerati dal pagamento del premio
- Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF -
Nel reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del soggetto assicurabile e del suo nucleo familiare devono essere compresi tutti i redditi posseduti ed in particolare:
1. redditi di lavoro ed assimilati desumibili dal CUD relativo all’anno precedente:
retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, pensioni (escluse quelle di guerra e comprese le pensioni privilegiate ordinarie);
2. redditi dei fabbricati, compresa l’abitazione principale (c.d. «prima casa»), anche se la relativa rendita catastale viene poi dedotta totalmente dal reddito lordo;
3. altri redditi (di terreni, di lavoro autonomo, di capitale, d’impresa e diversi) percepiti nell’anno precedente dal soggetto assicurabile, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare, conviventi, anche se non fiscalmente a carico. Il soggetto che possiede redditi scaturenti da attività che comportino l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale non è soggetto all’obbligo di assicurazione;
4. in caso di assicurato separato o divorziato, l’assegno periodico al coniuge, soltanto per la quota stabilita dal giudice relativamente al mantenimento del coniuge stesso, con esclusione, quindi, di quella relativa al mantenimento dei figli; inoltre, la casa ex residenza coniugale, nel caso in cui il soggetto all’obbligo assicurativo divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sia assegnatario dell’abitazione con provvedimento del Tribunale;
5. indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL;
6. integrazione della rendita diretta erogata dall’INAIL.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF, tra l’altro:
1. rendita diretta erogata dall’INAIL per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000;
2. rendita ai superstiti erogata dall’INAIL;
3. rendita di «passaggio» per silicosi ed asbestosi erogata dall’INAIL;
4. assegno erogato dall’INAIL per assistenza personale continuativa;
5. assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL;
6. speciale assegno continuativo mensile erogato dall’INAIL;
7. erogazione integrativa INAIL di fine anno;
8. rendita diretta erogata dall’INAIL a seguito di infortunio domestico;
9. indennizzi in capitale o in rendita diretta erogati dall’INAIL per invalidità permanente per eventi successivi al 25 luglio 2000;
10. redditi soggetti a tassazione separata (TFR, competenze arretrate, ecc.);
11. pensioni di guerra, elargizioni a vittime di terrorismo e criminalità;
12. indennità di accompagno agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti;
13. pensione di invalidità civile;
14. assegni ricevuti dal coniuge per il mantenimento dei figli;
15. redditi soggetti a ritenuta definitiva (ossia a titolo di imposta), come gli interessi sui depositi bancari;
16. redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come gli utili da quote di fondi comuni di investimento;
17. assegni familiari e assimilati;
18. la maggiorazione sociale delle pensioni.


L'approfondimento degli esperti:


In Italia, la L. 3.12.1999, n. 493 (norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), entrata in vigore il 1.3.2001, cui sono seguiti i relativi regolamenti di attuazione (entrambi emanati con D.M. 15.9.2000), è stata definita una pietra miliare in Europa, in quanto per la prima volta è stato riconosciuto il valore sociale del lavoro prestato in casa per la cura del nucleo familiare

L'emanazione della legge (definita anche "assicurazione delle casalinghe"), è stata agevolata dalla Corte Costituzionale che nel 1995 ha affermato l'equiparabilità del lavoro eseguito nell'ambito familiare, con il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso diritto di tutela previsto dall'art. 35 Cost.

La legge in esame specifica che la tutela assicurativa ha ad oggetto il solo rischio infortunistico, con esclusione, quindi, della malattie professionali (Stancati, Maggiore tutela anche per il lavoro domestico, in Ambiente e Sicurezza, 2002, 3, 56).
L'art. 7, 4° co., stabilisce che l'assicurazione in esame comprende i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
L'art. 1, 1257° co., L. 27.12.2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), come riporta la circ. Inail 28.2.2007, n. 10, ha ridotto la percentuale su indicata di inabilità permanente indennizzabile al 27%.
L'art. 2, 3° co., D.M. 15.9.2000 (modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato su G.U., 22.9.2000, n. 222) ha precisato che, oltre a quelli suddetti, sono esclusi dalla copertura assicurativa anche quelli conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico, nonché quelli derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivanti da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari. Prevedeva anche tra le ipotesi di esclusione anche l'infortunio mortale, ma oggi la disposizione è stata abrogata dal D.M. 31.1.2006, che ha previsto la copertura assicurativa anche in caso di eventi letali.

L'art. 3 della legge in esame ha sancito che il Servizio sanitario nazionale debba promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione, sviluppando un'adeguata azione di informazione e di educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni.
Il Servizio sanitario nazionale è vincolato in tale funzione dalle linee guida, stabilite con decreto, ai sensi dell'art. 5, 1° co., dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica amministrazione e per le pari opportunità

L'art. 6, 1° co., lett. b), L. 3.12.1999, n. 493, ribadendo il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico ed i vantaggi che l'intera collettività trae dallo stesso, si preoccupa di definire tale attività ed il suo ambito: al 1° co., lett. a), qualifica quale «lavoro svolto in ambito domestico» quello svolto nell'«insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali».

Il nuovo intervento normativo non rappresenta un'assoluta novità, perché si inscrive nella tendenza ad attribuire rilevanza sociale al lavoro effettuato all'interno della famiglia che era già posta alla base di interventi come l'istituzione della «Mutualità pensioni» per le casalinghe operata dalla L. 5.3.1963, n. 389, le cui finalità sono state di fatto sostituite dalla tutela assistenziale fornita dalla successiva L. 30.4.1969, n. 153, istituiva della pensione sociale. Si ricordi anche il più recente D.Lgs. 16.9.1996, n. 565, che, superando il limite del sesso, ha sostituito la «Mutualità pensioni» con un «Fondo di previdenza» per le persone che svolgono «lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare». Tale espressione, tuttavia, non risulta chiarita dalla legge, che comunque estende la possibilità di iscrizione al Fondo, su base volontaria, ai soggetti che svolgono, senza vincoli di subordinazione, «lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari», precisando la compatibilità dell'iscrizione con lo svolgimento di lavoro su orario ridotto

L'art. 1, 2° co., D.M. 15.9.2000 definisce nucleo familiare l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. In base alla norma il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Ai sensi dell'art. 3, 1° co., D.M. 15.9.2000 (assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo), l'Inail, ai fini di individuare le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.

L'art. 6, 1° co., lett. c), L. 3.12.1999, n. 493 e così l'art. 1, 1° co., D.M. 15.9.2000 stabiliscono quali requisiti per beneficiare dell'assicurazione in esame un'età compresa tra i diciotto ed i sessantacinque anni compiuti (per coloro che matureranno i sessantacinque anni in corso di assicurazione, la stessa sarà valida fino alla successiva scadenza annuale del premio), che svolga il lavoro domestico in via esclusiva senza svolgere altre attività, che comportino l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale

Nel sistema italiano di riparazione del danno alla persona gli accidenti domestici strettamente connessi allo svolgimento delle attività ordinarie dell'esistenza e spesso imputabili alla casualità ovvero alla disattenzione della stessa vittima, occupavano l'ultimo gradino della scala di rilevanza sociale: il nostro ordinamento, come i più, non appronta per le ipotesi – assunte dai teorici come emblematiche perché espressione del c.d. bathub argument – «della caduta nella vasca da bagno» o «da una scala scivolosa», nessun rimedio di carattere indennitario o nessun meccanismo speciale di "accidents compensation". I danni derivanti da tale tipologia di eventi possono trovare una qualche forma di ristoro solo attraverso il ricorso all'assicurazione volontaria, di fatto lo strumento più diffuso per traslare su alti le conseguenze del danno alla persona, specie dove non riescano ad operare le regole di responsabilità. Evidentemente il legislatore ha reputato non più sufficiente o comunque non più giustificato l'impiego dell'"autoassicurazione" e questo mentre in altri ordinamenti si vanno proprio proclamando i benefici di tale rimedio

Non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo: 1. i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (l.s.u.), borse lavoro, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, in quanto svolgono comunque attività assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge; 2. coloro che svolgono lavoro part time, orizzontale, verticale o misto, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Né sono soggetti all'obbligo assicurativo in esame i religiosi e le religiose, in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, così come definito dal D.M. 15.9.2000.

La denuncia di infortunio domestico non esiste, contrariamente a quanto avviene per tutti gli altri infortuni sul lavoro. La legge, infatti, prevede solo la richiesta di rendita, per cui è sufficiente, nel caso in cui si verifichi un infortunio domestico, rivolgersi ad un ospedale od al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando il tipo di infortunio occorso .
La segnalazione all'Inail, quindi, dovrà essere fatta solo a guarigione clinica avvenuta e solo se: 1. il medico ritiene che dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente presumibilmente pari o superiore al 33%; 2. l'interessato è in regola con il pagamento del premio annuo od ha presentato l'autocertificazione attestante l'esonero dal pagamento, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa; 3. l'interessato possedeva i requisiti di assicurabilità anche al momento dell'infortunio

La norma in esame, ripresa poi integralmente dall'art. 3, D.M. 15.9.2000, determina il premio assicurativo in lire 25.000 (oggi euro 12,91) annue, esenti da oneri fiscali, che, ai sensi dell'art. 7, D.M. 15.9.2000 e dell'art. 8, L. 3.12.1999, n. 493, rimane a carico dello Stato in presenza di specifici requisiti: 1. la titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9.000.000 (oggi euro 4.648,11); 2. l'appartenenza ad un nucleo familiare, il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superi lire 18.000.000 (pari ad euro 9.296,22).

L'art. 9, L. 3.12.1999, n. 493, richiamato dall'art. 10, D.M. 15.9.2000, stabilisce che la prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, che viene corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale all'effettiva entità dell'invalidità medesima, che, comunque, non può essere inferiore al 33% e, dal 1.1.2007, al 27%.
Tale percentuale è stata fissata dall'art. 1, 1257° co., L. 27.12.2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).
Nella valutazione dei postumi non si tiene conto di invalidità preesistenti se coesistenti.
La prestazione viene calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fiscale per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'art. 116, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e successive modificazioni. Il 3° co. della medesima disposizione, che ritroviamo nell'art. 8, D.M. 15.9.2000, sancisce l'inapplicabilità all'assicurazione in esame del principio di automaticità delle prestazioni.

L'art. 85, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (d'ora in poi "t.u."), così come modificato dall'art. 7, L. 10.5.1982, n. 251 (norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), determina le percentuali di rendita spettanti ai superstiti: a) il 50% al coniuge superstite fino alla morte od a nuovo matrimonio: in tal caso, la somma corrisposta è pari a tre annualità; b) il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale o riconosciuto o riconoscibile, ed adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età ed il 40%, se si tratti di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale e per tutta la durata nomale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se sono superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Giova ricordare che tra i superstiti sono ricompresi, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio, che, salvo prova contraria, si presumono concepiti entro i trecento giorni da tale data; c) in mancanza di superstiti, il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla morte; d) in mancanza di superstiti, il 20% a ciascuno dei fratello o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. L'art. 85, D.P.R. 30.6.1965, 1124 precisa che sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Il 2° co. della medesima disposizione sancisce, inoltre, che per la liquidazione della rendita viene considerata quale retribuzione convenzionale quella annua minima di cui all'art. 9, 1° co., L. 3.12.1999, n. 493.

L'art. 4, L. 3.12.1999, n. 493 ha previsto l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di un sistema informativo per la raccolta dei dati inerenti gli infortuni in esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, sancita dalla L. 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni, allo scopo di: a) valutare ed elaborare i dati medesimi; b) valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria poste in opera; c) redigere piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni ed eliminare le cause di nocività; d) redigere una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

Ai sensi dell'art. 10, 3° co., lett. c), L. 3.12.1999, n. 493 ed ai sensi dell'art. 19, D.M. 15.9.2000 l'assicurato che non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'istituto assicuratore inerenti l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al comitato amministratore, tramite la sede dell'Inail che ha emanato il provvedimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, allegando anche gli elementi giustificativi dell'opposizione; decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, in difetto di riscontro od in caso di riscontro ritenuto insufficiente, gli interessati hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ma la proposizione del gravame non sospende il provvedimento.

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