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lunedì 16 marzo 2009

Dir. Canonico: Annullamento del matrimonio

Cosa è:
L’annullamento viene dichiarato quando il matrimonio non è mai stato valido dalla sua origine; il divorzio è lo scioglimento di un matrimonio già valido.

Il Giudice competente:
Per i matrimoni celebrati con rito civile o con rito religioso diverso dal cattolico, è competente il Tribunale civile, mentre per i matrimoni concordatari, e cioè celebrati in Chiesa e trascritti nei registri di Stato civile, sono competenti sia il Tribunale ecclesiastico sia quello civile.

La nullità:
La pronuncia di nullità evidenzia che il matrimonio, anche se formalmente celebrato, non è mai stato valido, per mancanza di uno dei requisiti necessari o in presenza di impedimenti che hanno reso nulla la manifestazione del consenso.
Il matrimonio canonico può essere dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici, quando sussistono i motivi di particolare gravità previsti dal codice di diritto canonico.
Dalla dichiarazione di nullità discende l'inefficacia del matrimonio dalla sua origine, come se non fosse mai stato celebrato.

Impedimenti dirimenti
Attengono a circostanze che rendono la persona inabile a contrarre un matrimonio. Se nonostante ciò, la persona si sposa, contrae matrimonio invalido, salvo che nei casi in cui, quando sia possibile, abbia ottenuto la prescritta dispensa.
Tali impedimenti sono
1\Età
Secondo il can. 1083,1, per contrarre matrimonio, l’uomo deve aver raggiunto l’età minima di 16 anni, la donna di 14. Si tratta di una nullità insanabile.
2\Impotenza
Deve trattarsi di una incapacità a realizzare il coito (can. 1084.1). Per determinare la nullità del matrimonio, l'impotenza deve essere certa, antecedente, perpetua, assoluta o relativa .
3\Vincolo di precedente matrimonio(can. 1085)
4\Disparità di culto(can. 1086)
è il matrimonio tra un battezzato e un non battezzato ( ma è dispensabile)
5\Ordine sacerdotale(can. 1087)
Ovvero lo stato clericale. Ha il suo fondamento nel celibato ecclesiastico. E’ dispensabile dal Pontefice.
6\Voto o professione religiosa(can. 1088)
l'avere fatto voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso. E’ dispensabile dal Pontefice.
7\Il ratto
L’impedimento tutela la libertà di consenso della donna.
Sussiste quando si rapisce o si trattiene una donna presso di sè, con l’intenzione di contrarre matrimonio. L’impedimento è dispensabile, e quindi il matrimonio tra il rapitore e la rapita può aver luogo, a condizione che la rapita, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
8\Crimen
L'impedimentum criminis, previsto dal can. 1090, contempla due diverse fattispecie: riguarda chi, allo scopo di contrarre matrimonio con una persona, uccide (anche a mezzo di sicario) il coniuge proprio o dell’altro; oppure coloro che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione. La Santa Sede può concedere la dispensa, rarissima in caso di omicidio pubblico.
Parentela
9\La consanguineità (can. 1091): riguarda la linea retta e collaterale entro il quarto grado.
L’affinità (can. 1092), il vincolo di un coniuge con i consanguinei in linea retta dell’altro.
La pubblica onestà (impedimentum publicae honestatis) (can. 1093) sorge tra una persona e i consanguinei in linea retta dell'altra, a seguito di un matrimonio invalido o di un concubinato pubblico o notorio;
La parentela legale (can. 1094) sorge a seguito di adozione, in linea retta, oppure in secondo grado della linea collaterale.


IL CONSENSO NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
Il codice di diritto canonico disciplina il consenso matrimoniale (e quindi regola anche le ipotesi di vizio del consenso) nei canoni 1095-1107.

IL CONSENSO MATRIMONIALE
Il consenso delle parti rappresenta il requisito fondamentale del matrimonio canonico.
Il canone 1057 & 1 del codice di diritto canonico specifica che "Il matrimonio è costituito con il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente capaci. Nessuna potestà umana può supplire detto consenso".
Se manca il consenso, seppure apparentemente manifestato, viene a mancare lo stesso matrimonio, la cui causa efficiente è appunto costituita dal consenso delle parti.

L'OGGETTO DEL CONSENSO
Deve essere diretto alla costituzione di una comunione di vita, "per sua natura ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole" (come prevede il can. 1055 &1).
I contraenti devono almeno sapere che il matrimonio è un consorzio permanente tra uomo e donna, ordinato alla procreazione della prole, mediante la cooperazione sessuale tra i coniugi, come previsto dal can.1096& 1 del codice di diritto canonico: l'ignoranza su tali elementi non si presume dopo la pubertà (can. 1096 & 2).

LA MANCANZA DEL CONSENSO PER INCAPACITA’
Le parti devono prestare un valido consenso matrimoniale.
Requisito essenziale per la validità del consenso, è che provenga da una persona capace di intendere e di volere.
Il can. 1095 distingue tre diverse ipotesi in cui il soggetto contraente appare incapace di contrarre matrimonio:

1\per mancanza di un sufficiente uso della ragione:
Si tratta di un difetto che può dipendere da molte ragioni, permanenti come l’infermità di mente e le psicosi, oppure transitorie come l’ipnosi, l’alcoolismo o l’uso di droghe.

2\per un grave difetto di discrezione del giudizio relativamente ai diritti e ai doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente.
Riguarda le personalità caratterizzate da nevrosi gravi e psicopatie, come gli isterici, nevrastenici, paranoici, psiconevrotici, ansiosi, oppure da immaturità psichica e dalla mancanza del senso della realtà,. Le manifestazioni di questi soggetti sono i disturbi psicomotori e le turbe del comportamento.

3\ per l’incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica
Mentre le prime due ipotesi riguardano l’atto soggettivo del consenso, e cioè il fattore intellettivo che risulta alterato, questa ipotesi riguarda l’incapacità di assumere l’oggetto del consenso e quindi l’impossibilità di adempiere l’obbligo che deve essere assunto. Si deve trattare di una incapacità perpetua ed assoluta, collegata a situazioni di carattere psichico: tra gli esempi, in generale gli aspetti caratteriali e in particolare l’immaturità psichica, le personalità border-line, i maniaci, le anomalie psicosessuali come l’omosessualità, il transessualismo, la ninfomania, il narcisismo, il feticismo e le perversioni psicosessuali: insomma riguarda tutte quelle persone incapaci di stabilire un rapporto interpersonale a fine matrimoniale.
Tale incapacità rende invalido il matrimonio perché il soggetto non è capace di assumere gli obblighi matrimoniali, e quindi anche nell’ipotesi che detto soggetto abbia avuto la discrezione di giudizio sufficiente per un valido consenso.
L’incapacità deve essere antecedente al matrimonio e perpetua.

LA SIMULAZIONE DEL CONSENSO
Il can. 1101 disciplina la simulazione del consenso.
Si tratta dei casi in cui la manifestazione esterna (ed apparente) del consenso non corrisponde alla volontà interna.


Il codice di dritto canonico presume che il consenso interno sia corrispondente alle parole o ai gesti usati nella celebrazione, ma si tratta di una presunzione semplice, che viene superata dalla prova contraria.
La simulazione può essere bilaterale, e quindi concordata, oppure unilaterale.
In entrambi i casi presuppone UN ATTO POSITIVO DI VOLONTA’ espresso in foro esterno.
Perciò la simulazione unilaterale non può essere confusa con la riserva mentale, che rimane un atto interno, non portato all’esterno.
Nel caso in cui un coniuge abbia effettuato una riserva mentale, limitata all’interno del proprio animo, ancorchè il matrimonio sia nullo in foro interno, l’ordinamento canonico non potrebbe mai dichiararne la nullità, per mancanza di prove.

Il can. 1101 distingue le due ipotesi di simulazione totale o parziale del consenso.
Dal punto di vista teorico si tratta di una distinzione abbastanza semplice:. “Nella simulazione totale manca la volontà di compiere il matrimonio, mentre nella simulazione parziale tale volontà c’è anche se tale da essere per così dire contraddittoria con se stessa e finisca per mancare come vera e propria volontà matrimoniale” (Giacchi)
Dal punto di vista pratico, la conseguenza è sempre la stessa: in caso di simulazione, totale o parziale che sia, il matrimonio è nullo. La parte anche se esprime all’esterno un consenso, non ha l’animo di obbligarsi.
Dalla simulazione totale o parziale va distinta la diversa ipotesi in cui una o entrambe le parti esprimano il consenso al matrimonio ed alle sue caratteristiche essenziali, avendo però la semplice intenzione di non adempiere in futuro se ne capiterà l’occasione, agli obblighi assunti, in particolare quello della fedeltà.
In tale caso, l’intenzione non riguarda la formazione del consenso, ma l’esecuzione, e non incide quindi sulla validità del matrimonio.
Come anche nel caso in cui venga espresso il consenso sullo scambio dei corpi ai fini degli atti di per sé adatti alla procreazione, ma poi nella pratica, per i più svariati motivi, si posticipi nel tempo la possibilità di mettere al mondo figli, ricorrendo a mezzi contraccettivi. Anche in tale caso, si avrebbe un errato uso del diritto (e corrispondenti obblighi), non incidente però sulla formazione del consenso.

La simulazione totale avviene quando una parte con atto positivo di volontà esclude lo stesso matrimonio..
Nella casistica, va fatto riferimento al soggetto che si sposa esclusivamente per un fine diverso dal matrimonio, escludendo espressamente il consortium di tutta la vita con l’altro, è il caso, ad esempio, del matrimonio contratto per evitare il servizio militare.
Si può anche simulare a causa di una particolare perversione d’animo del contraente, che esclude positivamente la dignità sacramentale del matrimonio tra cristiani.
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La simulazione parziale avviene quando una parte, sebbene voglia il matrimonio, escluda uno o più dei Bona matrimonii e cioè il bonum prolis, il bonum fidei o il bonum sacramenti.
L’ESCLUSIONE DEL BONUM PROLIS comporta l’esclusione del diritto agli atti coniugali, temporaneamente o per sempre.
Chi esclude tale diritto, deve concepire i rapporti sessuali sempre con l’uso di contraccettivi o simili, o comunque deve sottrarsi agli atti coniugali idonei alla procreazione.
Non viene meno tale vizio nel caso di nascita di prole avvenuta per errore, o eventualmente in stato di ubriachezza.
Le cause dell’esclusione sono le più varie: normalmente sono date dal desiderio di vivere una vita libera, dalla mancanza di amore verso l’altra parte o dal desiderio di non legarsi per tutta la vita, all’avversione verso i bambini, oppure dal timore della nascita di un figlio deforme.
L’ESCLUSIONE DEL BONUM FIDEI Comporta la negazione con atto positivo di volontà del diritto esclusivo agli atti coniugali.
Deve essere escluso l’obbligo della fedeltà: il comportamento successivo al matrimonio (ad esempio con varie relazioni extraconiugali) non costituisce prova di tale esclusione.
Tra le cause dell’esclusione citiamo la presenza al momento del matrimonio di una relazione con altro/i partner/s (magari presente/i alla celebrazione) al/ai quale/i non si intende rinunciare, per mancanza di amore verso l’altro coniuge, oppure perché si considera il libertinaggio come un diritto irrinunciabile.
L’ESCLUSIONE DEL BONUM SACRAMENTI
Si tratta dell’esclusione dell’indissolubilità, che costituisce una proprietà essenziale del matrimonio.
Se un soggetto con atto positivo di volontà vuole contrarre un matrimonio dissolubile, contrae un matrimonio nullo.
Poichè l’indissolubilità attiene alla stessa essenza del matrimonio, al contrario delle ipotesi sopra esaminate, relative agli altri Bona, nell’esclusione dell’indissolubilità non si può distinguere tra l’obbligo ed il suo adempimento, il suo uso cioè non conforme al diritto scambiato.
I casi di esclusione dell’indissolubilità sono generalmente un matrimonio di prova, oppure il riservarsi la possibilità di divorziare, in caso di fallimento del matrimonio.
Tra le cause dell’esclusione, ricordiamo: una concezione narcisistica della vita, oppure una visione molto laica del matrimonio.

Tra le cause dell’esclusione di tutti i Bona considerati, si accompagna quasi sempre la previsione della cattiva riuscita del matrimonio e la mancanza di amore verso l’altra parte.

ESCLUSIONE DELLA DIGNITA’ SACRAMENTALE
Si contrae matrimonio nullo se viene positivamente esclusa la dignità sacramentale, ossia l’esplicito e formale rifiuto della dottrina della Chiesa in relazione alla sacramentalità del matrimonio.

IL MATRIMONIO SOTTO CONDIZIONE
Non si può contrarre validamente il matrimonio con una condizione futura, una condizione cioè apposta relativamente ad un evento futuro e incerto, al quale la persona abbia voluto legare, con atto positivo di volontà, la validità del matrimonio.
Alcuni esempi: “il matrimonio che oggi celebriamo avrà valore se erediterai da tuo padre un immobile” oppure “Il matrimonio sarà valido se conseguirai la laurea”.
Se si riuscirà a provare l’apposizione della condizione in epoca antecedente alla celebrazione, il matrimonio verrà dichiarato nullo.

Il matrimonio celebrato sotto condizione presente o passata sarà invece valido o no a seconda che la condizione si verifichi o meno.
Ad esempio: “il matrimonio sarà valido solo se sei vergine”.

LA VIOLENZA : LA FORZA FISICA
E’ una costrizione materiale che toglie la volontà.
L’esempio classico è quello di far esprimere il consenso matrimoniale con una pistola puntata contro.
Ovviamente tale comportamento violento toglie ogni libertà di consenso.

IL TIMORE : IL TURBAMENTO DELL’ANIMO
Si tratta di una pressione psicologica, una coazione morale, per liberarsi dalla quale una persona è costretta a scegliere il matrimonio.
Pertanto sussiste un consenso matrimoniale, che viene dato appunto per liberarsi dal timore, ma la volontà non è libera.
Il can. 1103 prevede espressamente la necessità del concomitante concorso di quattro requisiti, ai fini della nullità del matrimonio.
Il timore deve insomma essere
GRAVE
PROVENIENTE DALL’ESTERNO
ANCHE SENZA RIGUARDARE IL MATRIMONIO
SENZA CHE SI POSSA TROVARE ALTRA SOLUZIONE

Vizi del consenso
Ricapitolando:
i vizi del consenso, secondo la normativa positiva prevista dal codice di diritto canonico, che si riferisce alle seguenti ipotesi
-- la mancanza di un sufficiente uso della ragione;
.. il grave difetto di discrezione del giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali;
-- l'impossibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica;
-- l'ignoranza sull'essenza del matrimonio; o
-- l'errore sulla persona o su una qualità essenziale e sostanziale del coniuge;
-- l'errore, indotto con inganno (dolo) su una qualità dell'altra parte che per sua natura può turbare in modo grave la comunione della vita coniugale;
-- l 'errore di diritto sulle proprietà essenziali del matrimonio o sulla sua dignità sacramentale, ma esclusivamente nel caso in cui determini la volontà
-- l'esclusione del matrimonio oppure di una delle sue finalità essenziali (la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo e la procreazione)
-- il matrimonio sotto condizione futura;
-- la violenza fisica ed il timore grave provocato dall'esterno.

Vizi di forma
Ricordiamo che gli sposi sono i soggetti della celebrazione. Il sacerdote che assiste e recepisce le loro volontà è solo un teste qualificato.
Il diritto canonico prevede varie forme di celebrazione del matrimonio (tra quelle in via eccezionale, elenchiamo il matrimonio per procura; il matrimonio segreto; il matrimonio in urgente pericolo di morte; il matrimonio davanti ai soli testimoni, in caso di pericolo non urgente di morte oppure se vi è la impossibilità della presenza dell’ecclesiastico competente per almeno un mese).
Ordinariamente, perché il matrimonio sia valido, deve essere celebrato davanti al Vescovo competente per territorio, oppure davanti al parroco, nel suo territorio, o ad un sacerdote da questi delegato, alla presenza di due testimoni.
In caso di mancanza di delega preventiva, il matrimonio è nullo.

EFFETTI
La dichiarazione di nullità del matrimonio canonico inficia la validità di tale matrimonio sin dalla sua origine e cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito (con il divorzio invece viene dichiarato lo scioglimento degli effetti civili di un matrimonio valido, sia esso religioso o civile).
La pronuncia definitiva del tribunale ecclesiastico viene trasmessa al Tribunale della Signatura Apostolica che ai fini del riconoscimento ne cura la trasmissione alla competente Corte d'Appello.
La Corte d'Appello pronuncia l'efficacia in Italia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, che verrà annotata presso i registri dello stato civile.
La sentenza ecclesiastica di nullità, resa esecutiva con la delibazione, consente di celebrare un nuovo matrimonio in chiesa avente effetti civili.

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