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mercoledì 4 marzo 2009

Consulenza On Line : CONDOMINIO

Legal.Affinati.com
può aiutarVi sia fornendo Consulenze - ad amministratori di condominio, proprietari ed affittuari o titolari di diverso diritto di godimento sull’immobile - al fine di individuare su chi incomba l’obbligo di pagamento delle spese nonché porre in essere tutto quanto necessario al fine della tutela del diritto dell’Utente, sia attraverso la redazione di LETTERE DI DIFFIDA in nome e per conto dell’Utente ovvero del legale e fornendo la consequenziale assistenza in fase stragiudiziale, sia mediante la redazione di ATTI GIURIDICI e la susseguente assistenza nel procedimento.
Laddove si tratti di recuperare le spese sostenute e non pagate, dopo un’iniziale CONSULENZA circa l’effettiva spettanza dell’obbligo al soggetto che se ne ritiene destinatario, sarà possibile procedere al recupero delle somme mediante le procedure di RECUPERO CREDITI.

L’IMPUGNAZIONE della DELIBERA ASSEMBLEARE

Per la gestione delle parti comuni e la regolamentazione dei rapporti tra i vari soggetti che fanno parte del condominio è previsto dalla legge un meccanismo tale da garantire la partecipazione di tutti alle decisioni e l’assunzione di esse soltanto all’esito della verifica della volontà di tutti o parte dei condomini alla loro adozione.

A tal fine, il Codice Civile prescrive che per l’assunzione delle decisioni che interessino le parti comuni del Condominio siano indette apposite riunioni tra i condomini (assemblea condominiale), delle quali deve essere fatto avviso a tutti i condomini. Delle delibere prese in tali assemblee verrà redatto idoneo verbale, ma esso potrà, anche essere:

* DELIBERA ANNULLABILE

il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione per il condomino presente ma dissenziente e dalla data della comunicazione per il condomino assente. A tale termine peraltro si applica la “sospensione feriale” dal primo agosto al 15 settembre di ogni anno.
Sono esempi di delibere annullabili, secondo la giurisprudenza:
- delibera con vizi relativi alla valida costituzione dell’assemblea;
- delibera adottata con maggioranza inferiore a quella legale od a quella prevista dal regolamento condominiale;
- delibera affetta da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o formazione dell’assemblea;
- delibere che violano norme richiedenti particolari maggioranze

* DELIBERA NULLA

può essere impugnata senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse, ovverosia da un qualsiasi condomino, ancorché abbia espresso voto favorevole a suo tempo voto favorevole alla delibera stessa.
Sono esempi di delibere nulle, secondo la giurisprudenza:
- delibera che accolla oneri di spesa in capo al singolo condomino per spese di lite, quando questi abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto a detta lite
- delibera con oggetto impossibile od illecito, delibera che non rientra nella competenza dell’assemblea; delibera che incide su diritti individuali sulle cose o diritti comuni ovvero sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino; delibere invalide in relazione all’oggetto

Con competenza specifica in materia condominiale vi verrà fornita CONSULENZA circa l’impugnabilità o meno di una delibera assembleare ed i termini dell’eventuale impugnazione sia redigendo gli ATTI GIURIDICI necessari per instaurare o resistere nel relativo procedimento avanti all’Autorità Giudiziaria competente ovvero laddove necessario assistervi nel corso del procedimento medesimo.

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