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lunedì 9 marzo 2009

DIRITTO CANONICO: da oggi sul sito Legal

Da oggi sul sito Legal:

Diritto Canonico

L'espressione “diritto canonico” indica generalmente la manifestazione del diritto nella vita della Chiesa cattolica, un diritto che riguarda una grande comunità umana sparsa in tutto il mondo. Quindi questa espressione si può definire anche come “l'insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini che sono propri della Chiesa”. In maniera più sintetica possiamo dire che il diritto canonico è l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, cioè l'insieme di fattori che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata. Questa seconda definizione contiene la distinzione tra la giuridicità, che è insita nella Chiesa in quanto Corpo di Cristo che si incarna in un corpo sociale, ed il complesso delle norme poste dall'autorità ecclesiastica; distinzione ampiamente sottolineata anche da Giovanni Paolo II. Ma l'espressione “diritto canonico” può avere anche un altro significato: la scienza che studia la Chiesa nella sua dimensione giuridica e l'esperienza giuridica che essa produce, cioè la scienza che indaga il complesso di norme, che reggono la comunità ecclesiale, e le forme ed il funzionamento dell'organizzazione ecclesiastica. Si tratta infatti di una delle branche della scienza giuridica e quindi l'espressione “diritto canonico” si riferisce anche alla disciplina che è oggetto di insegnamento nelle istituzioni formative della Chiesa e nelle università secolari. In conclusione possiamo dire che l'espressione “diritto canonico” può riferirsi al diritto che disciplina la vita della Chiesa cattolica (quindi l'insieme delle regole o norme), l'organizzazione di questa comunità come realtà organizzata (quindi la società, la comunità umana) e la scienza che studia questo diritto (l'interpretazione di queste norme).

In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che:

  • creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
  • regolano tali rapporti;
  • organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
  • valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.

Nell'ottobre 2008 Papa benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore l'1 gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno.

La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia.

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