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mercoledì 11 marzo 2009

Consulenza: Recupero Credito

Il Decreto Ingiuntivo è un provvedimento emesso dal Giudice su ricorso diella parte, con il quale si ordina ad un soggetto (colui contro il quale il Decreto Ingiuntivo è chiesto) di pagare una data somma ad un altro (colui che chiede l’emissione del Decreto Ingiuntivo).

Funzione del Decreto Ingiuntivo è proprio quella di costituire titolo per dare corso al PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA.

Se ne potranno avvalere coloro che vanno creditori di una somma liquida di denaro (cioè già determinata nel suo ammontare) o della consegna di una quantità determinata di beni, ovvero della consegna di un bene determinato nei confronti di un dato soggetto.

Perché il Giudice conceda il Decreto Ingiuntivo chi lo richiede deve dare del suo credito prova scritta (tali sono, ad esempio: promesse di pagamento provenienti dal debitore, telegrammi, estratti autentici delle scritture contabili).

Il ricorso per Decreto Ingiuntivo dev’essere presentato al Giudice competente, Tribunale o Giudice di Pace, a seconda che il credito per cui si agisce sia o meno di valore superiore agli € 2.500,00.
Unitamente al ricorso deve depositarsi la documentazione comprovante l’esistenza del credito.
Il Giudice, valutato lo scritto e le prove, potrà decidere di emettere il Decreto Ingiunzione ovvero rigettare la richiesta o sospenderla chiedendo ulteriore documentazione.
Emesso il Decreto Ingiuntivo, esso dovrà essere notificato al debitore a cura del ricorrente.

Al debitore è data facoltà di fare opposizione al decreto, entro 40 giorni dalla ricezione di esso. Con l’opposizione il debitore potrà contestare le affermazioni del presunto creditore, spiegando perché ritiene di non essere obbligato nei suoi confronti.
L’opposizione va fatta con atto di citazione a comparire avanti al Tribunale (o Giudice di Pace nei casi di sua competenza), indicando le ragioni per cui si ritiene che il Decreto Ingiuntivo non sia stato validamente emesso, ovvero la somma non sia dovuta a chi erroneamente si afferma creditore. Segue un procedimento ordinario.

Per ottenere Decreto Ingiuntivo sono sufficienti pochi giorni, al massimo qualche settimana.
Chiaramente, se l’altra parte si oppone, iniziando un procedimento ordinario avanti al Tribunale (o Giudice di Pace nei casi di sua competenza) i tempi saranno più lunghi.
Si precisa però che in alcuni casi sia all’inizio, quando il Giudice emette il Decreto Ingiuntivo, sia nel corso del successivo procedimento di opposizione, al ricorrere di determinati presupposti, previsti dalla legge, sarà possibile ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo. Provvisoria esecutività significa che il decreto, ancorché opposto ovvero ancorché non siano decorsi i 40 giorni per l’opposizione, costituirà valido titolo per iniziare l’esecuzione forzata.

Per il ricorso per Decreto Ingiuntivo la parte deve costituirsi a mezzo di procuratore.

I professionisti di Legal, potranno:

- fornire consulenza preventiva circa l'effettiva possibilità di recuperare il credito

- fornire consulenza preventiva circa l'esistenza dei requisiti per proporre opposizione

Una volta valutata la posizione con l'aiuto di un esperto nell'attività di recupero crediti, l'Avvocato incaricato, su richiesta del cliente potrà:

- procedere alla stesura del ricorso per decreto ingiuntivo

- procedere alla stesura dell'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo

Cosa serve:

per il creditore

- indicazione del credito per cui s’intende procedere (importo od oggetto di esso, data e luogo in cui è sorto);

- ragioni addotte dalla controparte (se vi sono) per rifiutare il pagamento;

- documentazione esistente attestante l’esistenza del credito

per il debitore:

- copia del decreto ingiuntivo

- ogni eventuale contestazione del lavoro per cui si ingiunge il pagamento

- ogni altra prova dell'insussistenza del credito presunto.

Vai a legal per consultare le schede o per richiedere un parere o una consulenza

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