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venerdì 20 marzo 2009

Cassazione 4492/2009 - Responsabilità civile e legittima difesa

RESPONSABILITÀ CIVILE - LEGITTIMA DIFESA – PROVA - LESIONI RECIPROCHE Ai fini dell’applicazione dell'art. 2044 cod. civ., dal quale si evince che la responsabilità per danni è esclusa quando il danno è arrecato per difendere sè od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, è necessario che chi invoca la scriminante penalistica della legittima difesa per svincolarsi dall’obbligo risarcitorio provi pienamente la sussistenza della stessa, non essendo sufficiente nel giudizio civile la “semiplena probatio” che, invece, nel processo penale può determinare l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p.. (Nella specie la S.C., nell’annullare la sentenza di merito, ha reputato non corretto il ragionamento della Corte di Appello che aveva ritenuto presuntivamente provata la legittima difesa in presenza di lesioni reciproche, così rigettando la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da uno dei soggetti lesi).

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