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martedì 28 aprile 2009
CLASS ACTION - Volume 1
Il nuovo strumento diverrà operativo dal 1 luglio 2009 , ma già dobbiamo dire che avrà 2 ampie limitazioni:
1) non potrà essere utilizzata contro i default avvenuti prima del 30 giugno 2008
e
2) non potrà essere usata per questioni riguardanti i servizi pubblici
Detto ciò e premesso che per le questioni riguardanti i servizi pubblici è allo studio un'apposita azione ( ne parleremo mercoledì prossimo) cerchiamo con poche e chiare spiegazioni di dare un primo quadro della figura in esame.
Partimo dalle Aree di diritti che possono essere tutelati:
a) Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori
Basterà pensare a tutti quei contratti conclusi attraverso moduli e formulari di adesione, come generalmente accade nell'ambito dei servizi bancari, telefonici assicurativi.
In quest'area si colloca sicuramente la responsabilità per negligenza (ed anche per dolo) dell'intermediario finanziario, e in ogni caso del proponente.
b) Diritti identici di consumatori finali
Non serve l'esistenza di un contratto, basterà solamente di essere in presenza di merce difettosa
c) Diritti dei consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette
Basti pensare alle pratiche concorrenziali scorrette e alle pubblicità ingannevoli
Ma in pratica come si può proporre una class action?
Anche un singolo cittadino potrà dare avvio alla procedura, depositando la sua richiesta in uno degli undici Tribunali competenti (scelti fra i principali capoluoghi di regione)
Seguirà una verifica dei requisiti di ammissibilità.
Accertata la fondatezza della domanda sarà l'Ufficio Giudiziario a dare l'opportuna pubblicità affinchè altri consumatori nelle medesime condizioni possano intervenire
Passati 120 giorni e definita la lista degli aderenti avremo l'inizio della procedura vera e propria.
Ricordiamo che sarà il Tribunale che determinerà il corso della procedura assicurando l'equa, efficace e sollecita gestione del processo, anche al fine di evitare omplicazioni o indebiti risarcimenti.
Sottolineamo poi, come tutti gli aderenti all'azione che eventualmente avessero interesse o avessero raggiunto un accordo privato potranno in qualsiasi momento abbandonare la clas action
Mercoledì prossimo pubblichiamo l'esame dell'azione per le questioni riguardanti i servizi publici
lunedì 27 aprile 2009
Passare con il rosso al semaforo
Noi di Legal però crediamo che non sempre le tecnologie come i vari PhotoRed e T-Red siano utilizzati per tutelare il cittadino poichè presentano notevoli lacune a livello tecnico.
In breve da un punto di vista tecnico le spire magnetiche sono anelli in filo di rame che creano un campo magnetico registrando la velocità delle masse metalliche, (una corrente che passa attraverso la spira crea un campo). La massa metallica del veicolo lo modifica, e questa modifica viene rilevata indicando un passaggio.
Pero', il tempo esatto di questa rilevazione dipende dalla massa ferrosa complessiva, dalla sagoma, dall'altezza da terra, e dal modo in cui uno ci passa sopra - siccome il campo è radiale intorno al sensore, passandoci al centro il campo è più esteso, passando sul bordo è più ridotto (di fatto allungando la distanza tra un sensore e l'altro). Un veicolo più alto (camion) lo attiva più tardi di un veicolo basso..
La velocità si calcola usando la distanza tra i sensori, quindi il calcolo di velocità non sarà mai preciso. Arrivando addirittura a un errore massimo del 25% sul calcolo di velocità.
Oltretutto alcune apparecchiature (le più vecchie) hanno campi magnetici più forti che però possono essere condizionati da elementi esterni, in prossimità dell'incrocio.
Alla luce di quanto detto se l'automobilista ha invaso l'incrocio con la luce gialla potrebbe anche far risultare "un falso positivo" a seconda delle condizioni ambientali, e del veicolo che conduce.
InvitandoVi a guidare sempre con prudenza, speriamo di averVi fornito informazioni preziose per tutte le volte in cui ritenete di aver subito un'ingiustizia.
venerdì 24 aprile 2009
civile: Cass. Sent. 8903/2009 irrisarcibilità danno da stress
Privacy: Cass. Sent 7958/2009 Segnalazione Centrale Rischi
Immobili: abitabilità: Cassazione civile, sez. II, 7 ottobre 2008, n. 24729
In caso di contestazione in sede giurisdizionale circa la sussistenza di fatto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari, ove la contestazione non sia meramente esplorativa e dilatoria, ma puntuale e specifica, in modo da consentire una verifica mirata, è solo possibile - da parte dell’autorità giurisdizionale procedente - rivolgersi all’ente locale competente perché manifesti espressamente se ravvisa la sussistenza delle condizioni per l’abitabilità dell’immobile.
In assenza di riposta alla richiesta di informazioni del giudice, si deve far luogo a istruttoria ed eventuale accertamento tecnico per giungere a una pronuncia sul punto controverso, che avrà effetto limitatamente alle parti contraenti in contesa.
Condominio: Diffazione all'amministratore
(Nella specie i giudici hanno ritenuto di carattere complessivamente diffamatorio l'addebito di “incompetenza in materia edilizia” formulato dal ricorrente al nuovo amministratore, senza che tale accusa fosse basata su un qualche elemento di fatto, additando anche l'amministratore come persona scorretta e tutt'altro che commendevole.)
mercoledì 22 aprile 2009
La crisi può essere un’opportunità?
La risposta alla prima domanda è insita nel titolo di questo mio brevissimo intervento ed è SI, la crisi è un’opportunità, non solamente perché in precedenti crisi globali, si è assistito alla nscita di brillanti idee imprenditoriali, ma perché, la limitata disponibilità indubbiamente “aguzza l’ingegno”.
Veniamo alla seconda domanda, come fare a trasformare una situazione di crisi in opportunità?
La mia formazione mi impone di consigliare di cancellare tutto ciò che avrete letto su qualsiasi rivista che tratta di economia/finanza o lontanamente si dedica ai professionisti.
Serve un intervento organico, gli interventi artigianali possono essere d’aiuto in tempi floridi, in una situazione di crisi come questa serve un intervento mirato che possa agire in maniera globale su tutta l’attività, pena il fallimento delle iniziative e conseguentemente la perdita di molte opportunità.
Non dico questo perché svolgo il lavoro di consulente, ma perché all’inizio, avevo pensato anch’io di potercela fare da solo, ma gli aspetti sono così complessi e in realtà l’investimento ridotto che Vi invito a fare una piccola prova per poi riparlarne insieme.
Ma vengo al concreto, cosa si deve fare :
1) Impostare una strategia di comunicazione: i vostri clienti ed i vostri potenziali clienti sanno cosa fate e soprattutto come lo fate?
2) Curare l’immagine professionale: avete mai pensato all’immagine coordinata di tutta la Vostra attività?
3) Massimizzare le risorse: ci sono sprechi nella Vostra organizzazione?
4) Saper cogliere le nuove opportunità: avete mai pensato che invece che è possibile crearsi nuovi campi di attività semplicemente studiando il mercato e la realtà in cui si opera?
5) Utilizzare la rete: che uso fate del Web?
Le risposte a queste 5 semplicissime domande, possono consolidare il Vostro studio o permetterVi di affrontare con una maggiore preparazione l’avventura professionale appena iniziata
qualche informazione in più sul sito Affinati.com
lunedì 20 aprile 2009
Cartelle pazze : cosa fare
Cosa fare, nel caso in cui si sia già pagato?
Preliminarmente è bene ricordare che l’onere della prova dell’avvenuto pagamento incombe certamente sul debitore apparente e, quindi, il ricorrente dovrà fornire la prova dell’avvenuto pagamento entro il termine breve di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, qualora non si sia proceduto a contestazione immediata.
E’ altresì onere del ricorrente fornire il riscontro esatto fra l’importo ingiunto e quanto pagato. Fermo quanto si dirà al punto che segue, il ricorrente potrà sostenere di avere adempiuto al proprio obbligo di pagamento, estinguendo così la pretesa sanzionatoria, solo allorchè fra l’atto a lui notificato e il pagamento effettuato vi sia totale identità di dati numerici, inerenti gli importi da pagare.
L’amministrazione ha l’obbligo di produrre i documenti relativi alla tempestiva contestazione (immediata o successiva), alla regolarità formale delle notifiche, ed ogni altro atto che fornisca la prova dell’avvenuto formarsi del titolo esecutivo. La formazione del ruolo esattoriale, infatti, può avvenire solo in forza di un titolo esecutivo e la relativa prova deve essere fornita dall’ente impositore, titolare del credito sostanziale.
Detto questo però è essenziale ricordare che il cittadino ha uno strumento a sua difesa, che può proporre personalmente, nel termine però di 30 giorni innanzi al Giudice di Pace competente per territorio (ossia il Giudice di Pace della località dove è stata elevata la contravvenzione).
Infatti malgrado sia stato concesso ai Comuni e alle Province facoltà di affidare a società esterne il recupero del presunto credito, questo procedimento è illegittimo, infatti: L’operato di queste amministrazioni, viola il principio di specialità in materia di riscossione di multe non pagate, disciplinato dall'art. 27 L. 689/81, disposizione “non abrogata da successive norme di legge” in forza della quale “la riscossione è prevista inequivocabilmente tramite ruolo“, senza possibilità di deroghe, soprattutto ad opera di fonti secondarie. L’utilizzo di questo strumento di riscossione viola, inoltre, il principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto si traduce in un ingiustificato aggravio di spese per il cittadino, costretto a pagare onerosi costi aggiuntivi, in contrasto anche con l'art. 52 comma 5 lett. c) del sopra richiamato D.Lvo. 446/97.
Una volta ricevuta l'ingiunzione di pagamento, sarà buona cosa, se si dispone ancora della ricevuta di pagamento di rivolgersi al Comando dei Vigili Urbani competente, e in via di autotutela sarà possibile provvedere allo sgravio della posizione. Nel caso in cui non si dovesse aver conservato la ricevuta sarà possibile proporre opposizione
venerdì 17 aprile 2009
Condominio - Ripartizione spese fra usufruttuario e nudo proprietario
Ai fini della ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario, occorre riferirsi al criterio della natura delle opere da realizzare. L'usufruttuario, avendo l'uso e il godimento della cosa, sarà responsabile per tutto ciò che attiene alla conservazione e al godimento della cosa stessa sotto il profilo materiale e della sua attitudine produttiva. Mentre saranno riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa. Pertanto, spese come quelle di rifacimento della caldaia, di assicurazione del fabbricato, di manutenzione del tetto, non assumono quel carattere di straordinarietà come sopra delineato, ma piuttosto vanno fatte rientrare nell'alveo delle spese relative all'amministrazione e alla conservazione del bene in quanto idonee a preservarne l'attitudine produttiva, con conseguente attribuibilità dei relativi oneri all'usufruttuario.
Agenzia delle entrate - Start Up esenzione plusvalenze
L’esenzione delle plusvalenze da “start up” – articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
clicca qui (documento in formato pdf)
Agenzia delle Entrate - Credi d'imposta per ricerca e sviluppo
Il modello per il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo
clicca qui
Penale: Cass. Sent. 12165/2009
Procedura civile - Cass Sent. 8017/2009 - Pignoramento
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – NUOVO ART. 187 BIS DISP. ATT. C.P.C. – APPLICABILITA’ AL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO – RETROATTIVITA’ | |
Nell’espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell’ultima parte dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l’istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all’assegnazione o all’aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all’assegnatario o all’aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo e tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore dell’antecedente testo dell’art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l’esercizio della facoltà di conversione era consentito “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, risultando ora individuato il termine ultimo – alla stregua della indicata nuova norma di attuazione – in quello dell’aggiudicazione, anche provvisoria, o dell’assegnazione. |
Strada : Obbligo di segnalazione dell'Autovelox Cass. 7419/2009
mercoledì 15 aprile 2009
TIA - E' legittima la richiesta del pagamento dell'IVA?
la TIA (nonostante il nome) non è una tariffa e ciò è dimostrato dalla sentenza n. 17526 del 09/08/2007 la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, che ha precisato che la fattura della tariffa igiene ambientale (TIA) è impugnabile dinanzi ai giudici tributari, in quanto ha natura di atto amministrativo impositivo.
Pertanto la natura tributaria della prestazione vieta che su di essa sia prelevata l’imposta sul valore aggiunto; infatti i tributi fuoriescono dal campo di applicazione dell’I.V.A., la quale è commisurata sui corrispettivi liberamente pattuiti nell’ambito degli scambi commerciali fra soggetti privati ex art. 13 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
A tal proposito si rileva l’anomalia formale della lettera di cui al D.Lgs 03/04/2006 n. 152, nella quale il Legislatore all’art. 238 si sforza di definire la tariffa di igiene ambientale come “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, quando nel concreto è acclarato da costante giurisprudenza (cfr. Commissione Tributaria Provinciale Venezia n. 05/2004, Cassazione Civile sentenza n. 4895/2006) la natura di atto avente natura tributaria.
Pertanto è legittimo concludere che, nei comuni ove viene già applicata la TIA, le relative fatture dovrebbero essere impugnate innanzi alla CTP.
venerdì 10 aprile 2009
AUGURI
Un pensiero speciale alle famiglie abruzzesi.
Lo staff.
Il blog tornerà regolarmente mercoledì 15 aprile 2009 - con un nuovo speciale
Condominio: accesso beni esclusivi per tutela beni condominiali - Cass. 6262/2009
Già nella sentenza Cass. 27 marzo 2007 n. 7523 il giudice di legittimità aveva ritenuto che la disciplina dell'accessione, contenuta nell'art. 934 c.c., si riferisse solo alle costruzioni su terreno altrui non trovando applicazione nelle ipotesi di costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su suolo comune, cui occorre applicare, invece, la normativa in materia di comunione.
Di conseguenza la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se la stessa è stata realizzata in conformità di detta disciplina, cosicché le opere create da un solo contitolare, in assenza di accordo tra tutti i partecipanti alla comunione, non possono considerarsi beni condominiali per accessione, ma vanno considerate appartenenti al comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica.
In ordine alle azioni esperibili, ogni condomino potrà agire da solo a tutela del suo diritto sulle cose comuni.
Tributario: Competenza - Cass Sent. 6315/2009
mercoledì 8 aprile 2009
Tassa di proprietà: perdita di possesso dell'autoveicolo
Dobbimo distinguere:
1\ Pagamento tassa di proprietà
Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo d’imposta successivo al momento in cui viene effettuata l’annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della perdita di possesso.
In mancanza della suddetta annotazione, l’obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo.
Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data, mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.
Con la circolare del 02.2002, la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.
Quindi se l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
- documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo;
- dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita,
si può ritenere che questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita di possesso.
Sanzioni al C.d.S.
La perdita di possesso non annulla il principio di solidarietà del proprietario verso eventuali sanzioni del cds.
Resta sempre a suo carico la dimostrazione che l'infrazione è avvenuta contro la sua volontà.
Quindi in questo caso la perdita del possesso non avrà effetto retroattivo.
lunedì 6 aprile 2009
Emergenza TERREMOTO
Per volontari da tutta Italia: telefonare alla protezione civile nazionale 06.68201
Per volontari da Pescara: telefonare al Centro operativo della Protezione Civile presso la Prefettura di Pescara 085.2057627
Per donare il sangue in Abruzzo: rivolgersi presso gli ospedali, per Pescara: Dipartimento di Medicina Trasfusionale PO “Spirito Santo” via Fonte Romana 8 – tel. 085.4252687
Per donare il sangue dal tutta Italia: rivolgersi presso le strutture dell’Avis più vicine:
Per fare donazioni: Raccolta fondi Croce Rossa Italiana:
Conto corrente bancario C/C n. 218020 presso BNL - roma, intestato a CRI, codice Iban IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020, causale: pro terremoto Abruzzo;
Conto corrente postale n. 300004 intestato a CRI causale: pro terremoto Abruzzo;
Versamenti on line sul sito: www.cri.it/donazioni.html
Per enti locali e associazioni di volontariato, comitati, gruppi organizzati: è possibile attivarsi da subito con i corpi locali di protezione civile, con la associazioni prendendo contatti con i coordinamenti regionali, c’è bisogno di medici, tende, coperte, cibo e supporto logistico. Per informarsi: Dipartimento della Protezione Civile 06.68201
Danni da fauna selvatica
Primariamente si deve individuare il soggetto passivo, ossia l'Ente Pubblico responsabile:
questi saranno: il proprietario della strada e l'ente preposta alla tutela della fauna selvatica.
Se nel caso del primo soggetto la risposta è immediata, nel caso del secondo la questione è molto dibattuta, mi spiego meglio.
In alcune regioni come la Toscana e il Piemonte, completissime leggi regionali di delega affidano alle Province il compito di tutelare la fauna selvatica, mentre in altre leggi di delega sicuramente meno complete e una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione hanno attribuito la legittimazione passiva alle regioni.
Nel caso di specie non è richiamabile la disposizione normativa di cui all’art. 2052 Cod. Civ. con l’applicazione del principio di presunzione di responsabilità, ivi contemplato, in quanto il fondamento di tale presunzione va ricercato nella disponibilità dell’animale da parte del dominus quale normalmente si riscontra nel caso di animali domestici (Cass. 2192/96)
La responsabilità del fatto va attribuita agli Enti in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 Cod. Civ. consistendo il fatto colposo nell’aver omesso e trascurato le Amministrazioni di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo (Cass. 10008/2003)
La solidarietà fra il proprietario della strada e la Provincia /Regione
Nel caso ente proprietario della strada e Ente prediposto alla tutela della fauna selvatica siano diversi, sussiste in capo ai medesimi un vincolo di solidarietà, il primo per aver omesso di avvisare il conducente con l'apposizione di idonea cartellonistica ed il secondo perchè non ha messo in atto una politica di controllo della proliferazione delle specie selvatiche.
Ultimi consigli:
La prova dell'evento dannoso è rigorosa, quindi preliminarmente ci si deve sempre accertare della presenza o meno di cartelli sulla sede stradale, secondariamente riguardo all'ente che ha la gestione della fauna è sempre bene accertarsi che non abbia posto in essere attività per la riduzione o il controllo della stessa, in terzo luogo è sempre bene valutare l'assenza di cause che potrebbero determinare un concorso di colpa, come ad esempio, l'eccessiva velocità tenuta alla guida dell'autovettura incorsa nel sinistro.
venerdì 3 aprile 2009
Condominio: Vietato lasciare il cane senza museruola in giardino condominiale
Il cane ve tenuto al guinzaglio e con la museruola anche nel giardino condominiale perchè se l’animale aggredisce un condomino, il proprietario sarà ritenuto responsabile di averlo lasciato libero. Questo è in sintesi l'enunciato della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4672 del 3 febbraio 2009.
(Nella specie, la Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose inflitta dal tribunale di Catania che aveva considerato «colpevole il proprietario per avere lasciato libero l’animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto conto anche della mole dell’animale».)
Condominio, Competenza Giudice di Pace in controversie apposizione cavi
In tema di condominio, l'assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l'istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalita' di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimita' o meno di tale forma di utilizzazione, perche' contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perche' incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facolta' della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprieta' o il diritto di esercitarne in generale le relative facolta', ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facolta' di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Lavoro: SENTENZA N. 5719 DEL 10 MARZO 2009
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | |
La S.C., in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., ha statuito che l’art. 14 bis della legge n. 30 del 1997, come modificato dall’art. 44 della legge n. 326 del 2003, che impone la necessità della notifica, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’ente pubblico corrispondente alla residenza o domicilio dell’interessato, vincola anche le persone giuridiche e le società commerciali, dovendosi in tali casi intendere la locuzione “residenza della persona” come riferita alla sede sociale. | |
Cass. Sent. 7369 del 26/03/2009 - provvisoria esecutività sentenza
Fiscale: Lo scadenzario del Mille Proroghe
Clicca qui per leggere tutte le scadenze del decreto mille proroghe ed anti crisi.
mercoledì 1 aprile 2009
Parliamo un pò di noi
Una filosofia:
Trovare soluzioni dove gli altri vedono problemi
Unire la passione nella ricerca alla preparazione
Vogliamo trovare una soluzione prima di tutto, senza obbligare il cliente al pagamento di "parcelle famose" o ancora peggio spaventose
Vogliamo parlare chiaro e dire come stanno le cose
Sappiamo che solo la collaborazione di più cervelli può risolvere problemi complessi, ecco perchè crediamo nella multidisciplinarietà
Vogliamo fornire soluzioni per il privato, come per le aziende.
Vogliamo che il sapere giuridico e fiscale sia di libero accesso, ma che l'informazione specialistica sia resa da chi ha esperienza e conoscenza della materia
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