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venerdì 10 aprile 2009

Condominio: accesso beni esclusivi per tutela beni condominiali - Cass. 6262/2009

Nelle azioni a tutela della proprietà o del possesso della cosa comune, ognuno dei comproprietari o compossessori, poiché il suo diritto investe la cosa nella sua interezza, può agire autonomamente a difesa del bene comune (Cass. 3675/96) e che la disciplina dell'accessione “ si attaglia solo al caso che sia occupato con una costruzione il terreno di proprietà altrui, laddove in tema di condominio , essendo i condomini legati da reciproco vincolo, gli stessi non sono terzi tra loro, onde i loro rapporti, traendo la disciplina esclusiva dal complesso di norme dettate in tema di condominio non tollerano di essere regolati dall'istituto dell'accessione ”.

Già nella sentenza Cass. 27 marzo 2007 n. 7523 il giudice di legittimità aveva ritenuto che la disciplina dell'accessione, contenuta nell'art. 934 c.c., si riferisse solo alle costruzioni su terreno altrui non trovando applicazione nelle ipotesi di costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su suolo comune, cui occorre applicare, invece, la normativa in materia di comunione.

Di conseguenza la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se la stessa è stata realizzata in conformità di detta disciplina, cosicché le opere create da un solo contitolare, in assenza di accordo tra tutti i partecipanti alla comunione, non possono considerarsi beni condominiali per accessione, ma vanno considerate appartenenti al comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica.

In ordine alle azioni esperibili, ogni condomino potrà agire da solo a tutela del suo diritto sulle cose comuni.

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