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mercoledì 8 aprile 2009

Tassa di proprietà: perdita di possesso dell'autoveicolo

E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui un cittadino dichiara di aver perso il possesso di un'autoveicolo a seguito di vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini della trascrizione al PRA onde prevenire la notifica di verbali per violazione di norme del Codice della strada e per evitare il pagamento della tassa di proprietà?

Dobbimo distinguere:
1\ Pagamento tassa di proprietà

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo d’imposta successivo al momento in cui viene effettuata l’annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della perdita di possesso.

In mancanza della suddetta annotazione, l’obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo.

Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data, mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Con la circolare del 02.2002, la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Quindi se l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
- documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo;
- dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita,
si può ritenere che questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita di possesso.


Sanzioni al C.d.S.
La perdita di possesso non annulla il principio di solidarietà del proprietario verso eventuali sanzioni del cds.
Resta sempre a suo carico la dimostrazione che l'infrazione è avvenuta contro la sua volontà.
Quindi in questo caso la perdita del possesso non avrà effetto retroattivo.

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