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mercoledì 15 aprile 2009

TIA - E' legittima la richiesta del pagamento dell'IVA?

Come sostenuto da molte Associazioni di consumatori ed ormai da oltre 2 anni da questo Studio,
la TIA (nonostante il nome) non è una tariffa e ciò è dimostrato dalla sentenza n. 17526 del 09/08/2007 la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, che ha precisato che la fattura della tariffa igiene ambientale (TIA) è impugnabile dinanzi ai giudici tributari, in quanto ha natura di atto amministrativo impositivo.

Pertanto la natura tributaria della prestazione vieta che su di essa sia prelevata l’imposta sul valore aggiunto; infatti i tributi fuoriescono dal campo di applicazione dell’I.V.A., la quale è commisurata sui corrispettivi liberamente pattuiti nell’ambito degli scambi commerciali fra soggetti privati ex art. 13 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

A tal proposito si rileva l’anomalia formale della lettera di cui al D.Lgs 03/04/2006 n. 152, nella quale il Legislatore all’art. 238 si sforza di definire la tariffa di igiene ambientale come “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, quando nel concreto è acclarato da costante giurisprudenza (cfr. Commissione Tributaria Provinciale Venezia n. 05/2004, Cassazione Civile sentenza n. 4895/2006) la natura di atto avente natura tributaria.

Pertanto è legittimo concludere che, nei comuni ove viene già applicata la TIA, le relative fatture dovrebbero essere impugnate innanzi alla CTP.

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