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lunedì 14 settembre 2009

Spese di giudizio: diritto al rimborso

La scorsa settimana i professioni di Legal hanno affrontato il problema dell'illegittima maggiorazione delle cartelle esattoriali a seguito di multe non pagate o pagate in ritardo rispetto ai 60 giorni.

Va da se che per opporsi alle suddette cartelle esattoriali si deve instaurare un procedimento innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, quindi il cittadino deve sostenere delle spese, queste spese venivano per prassi consolidata compensate.

La Cassazione ha però rivoluzionato questo orientamento:

Cassaz. Civ. 19.11.2007, n. 23993 espone che nel valutare la soccombenza e la conseguente condanna alle spese processuali, non si può omettere di considerare che, seppure in casi particolari, il cittadino può essere assoggettato ad esazione senza che ne ricorrano i presupposti e che, in tal caso, egli venga a trovarsi nella condizione di dover far valere le proprie ragioni in un giudizio, con l’accollo delle spese relative. Adire il Giudice e farsi assistere professionalmente costituiscono, in simili casi, l’attuazione concreta di un diritto inviolabile previsto dall’art. 24 della Costituzione.

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