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lunedì 7 settembre 2009

Cartella esattoriale - Multa - Maggiorazione art 27 L. 689/81

Maggiorazione art 27 L. 689/81
Per la riscossione di tali somme-divenute esigibili, l’art. 206 del c.d.s. rimanda alle norme di cui all’art. 27 della legge 689/81 la cui formulazione -contestuale alla depenalizzazione— doveva servire alla riscossione delle sanzioni comminate in ordinanze-ingiuntive emesse dal Prefetto per violazione diverse dalla tipologia delle violazioni alle norme del codice della strada. In tale contesto, l’ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento di cornice di un iter procedurale di cui agli artt. 17 e 18 della legge 689/81 diveniva titolo esecutivo per una somma determinata –motu proprio—dal Prefetto con ordinanza motivata
Diversamente avviene nel sistema configurato del nuovo codice della strada ove, a seguito della violazione alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di contestazione la cui sanzione non è stata corrisposta nella misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, automaticamente, ex lege e secondo la previsione normativa di cui all’art. 203 comma 3°del cds, diviene titolo esecutivo, proprio in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17-18 della legge 689/81 che trovano applicazione, ut supra, per la emissione della ordinanza ingiunzione relativa a fattispecie che partecipano ad una tipologia di violazioni diverse da quelle del c.d.s.

In
Cassazione n. 3701/2007, la Suprema Corte ha sancito il principio dell'illegittimità della maggiorazione, sempre conteggiata nelle cartelle di pagamento.
Va poi rilevato come l’applicazione omnia di detta maggiorazione determinerebbe
in capo alla Pubblica Amministrazione un paradossale interesse che il debitore possa provvedere al pagamento il più tardi possibile.
Ma Vi è di più poichè applicando le dette maggiorazioni, in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale in relazione ad altre entrate della pubblica amministrazione (ad esempio in tema di imposte dirette) si
perverrebbe, sostanzialmente e praticamente alla applicazione di una sanzione sulla sanzione."

Dal sito partner Legal

1 commento:

nessuno ha detto...

Ho fatto presente al dirigente della Polizia municipale di Roma che la cartella esattoriale che mi hanno costretto a pagare il base all'27 L. 689 è errato. Mi hanno risposto: ci faccia causa. Ora per recuperare 104 € dovendone spendere molti di più è la causa poer cui molti pagano e subiscono. Con tanti complimenti ai vari comuni. Una domanda:se è illegale, perchè le amministrazioni le applicano? Grazie per la risposta. Un saluto.