Il D.lgs 81/2008 ha inteso tutelare tutti i tipi di lavoratori , sia subordinati che autonomi, assoggettando per la prima volta i lavoratori autonomi ad obblighi diretti di autotutela.
Dobbiamo, all'interno del mondo “condominio” distinguere fra il cantiere temporaneo o mobile e gli appalti nei cantieri edili.
1\ Sicurezza sui luoghi di lavoro in condominio
Il D.Lgs 81/2008 ha abrogato la legge 626/94 ed al contempo ha articolatamente regolato la materia.
L'art 36 prevede l'informazione ai lavoratori, mentre l'art.37 tratta della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, infine il D.Lgs prevede che a tutti i lavoratori devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali.
2\ Appalti in genere
Gli obblighi previsti dall'art 26 del D.Lgs 81/2008 non sono applicabili al condominio senza dipendenti
3\ Appalti di opere edili in cantiere
In questo caso è invece applicabile la normativa di cui al titolo IV relativa ai cantieri mobili, dunque solamente per i lavori edili assoggettati a permesso di costruire , è obbligatorio nominare il coordinatore per la progettazione ed in seguito il coordinatore per l'esecuzione.
La mancanza del piano di sicurezza e/o coordinamento e della notifica preliminare, a parte le sanzioni penali , comporta anche la sospensione dell'efficacia del titolo edilizio
Da notare che è il numero di imprese che fa la differenza, infatti quando in cantiere operano due o più imprese anche in tempi differenti per opere soggette a permesso di costruire, diventa obbligatoria la nomina del coordinatore della progettazione e del coordinatore dell'esecuzione.
Se invece si tratta di opere per le quali è sufficiente una DIA sarà sufficiente la dnomina del coordinatore dell'esecuzione che dovrà predisporre il piano di sicurezza e coordinamento e seguirà i lavori in cantiere.
A cura dei tecnici partners di AmministrazioniAC
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