Pagine

venerdì 11 settembre 2009

Condominio, spese comuni - obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento dell'impianto

La giurisprudenza del S.C. è ormai pacifica e costante nell'affermare l'obbligo del condomino di partecipare sempre alle spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico. Solo in tal ultima ipotesi il condomino è esonerato dall'obbligo del pagamento, ma delle sole spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.

Pertanto, fermo l'obbligo del condomino di partecipare alle spese di conservazione, quest’ultimo potrebbe essere esonerato dalle sole spese occorrenti per l'uso dell'impianto, a condizione che dimostri di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a rinunziare all'uso del riscaldamento e al distacco delle diramazioni dell'immobile in suo godimento dall'impianto comune.

Trib. Bari, Sent. 1845/2009

In collaborazione con AmministrazioniAC

Nessun commento: