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domenica 2 novembre 2008

Penale: Cassazione Sent. n. 35286 del 15/09/2008

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - DIVIETO DI CONSEGNA DEL CITTADINO PER FINI DI ESECUZIONE PENALE - APPLICABILITA' ALLO STRANIERO RESIDENTE O DIMORANTE - ESCLUSIONE
La Corte, nel confermare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la limitazione del motivo di rifiuto della consegna per fini di esecuzione penale di cui all’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 al solo cittadino italiano non si pone in contrasto con i principi della Decisione quadro 2002/584/GAI, ha osservato che gli Stati membri non sono obbligati ad estendere agli stranieri residenti o dimoranti le medesima garanzie riconosciute ai propri cittadini, atteso che l’art. 4, punto 6, della Decisione quadro enuncia ipotesi di rifiuto facoltative la cui trasposizione in una specifica disposizione interna è affidata all’autodeterminazione decisoria dei singoli legislatori nazionali. Si tratta, dunque, di una scelta di politica criminale rispondente ad esigenze del proprio ordinamento ed a canoni di valutazione discrezionale immuni da possibili censure di irragionevolezza, sulla quale nessuna incidenza puo’ esercitare la recente sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, C- 66/08, Kozlowsky, che si è limitata ad offrire l’interpretazione uniforme della nozione di residenza richiamata nel su citato art. 4, punto 6, senza esprimersi in via generale sulla correttezza o meno delle normative nazionali attuative della Decisione quadro in tema di rifiuto della consegna. (Al riguardo v., in precedenza, Sez. VI, 25 giugno 2008 – 26 giugno 2008, n. 25879, Vizitiu, Rv. 239946).

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