NEL FISSARE LA RESIDENZA FAMILIARE LA SERENITA' CONTA PIU' DEL DENARO
Nel contesto di tali accertate circostanze di fatto, assume rilievo il principio fissato dall'art. 144 c.c., secondo cui la scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia (cfr. Cass. 1981/4067). La Corte di appello, nell'affermare, a sostegno della decisione impugnata, che le preminenti esigenze della famiglia, ai sensi dell'art. 144 c.c., dovevano “essere ragionevolmente identificate con l'esigenza di salvaguardare l'attività professionale del marito, presumibilmente meglio retribuita e quindi di fatto più vantaggiosa per la famiglia medesima (tanto più che poco tempo dopo il matrimonio la L. aveva scoperto di essere incinta)”, non ha correttamente applicato il disposto dell'art. 144 c.c., nel senso sopra enunciato, trascurando di valutare, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del nesso di causalità tra il comportamento della L. e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza tra i coniugi, le complessive esigenze della famiglia, nell'ottica imposta dalla citata disposizione, anche alla luce di quelle personali della moglie, proprio in relazione al suo stato di gravidanza e di successiva maternità e quindi alle conseguenti prospettive del nucleo familiare allargato.
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