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domenica 2 novembre 2008

Famiglia: diritti del convivente more-uxorio dopo la morte

Mentre il matrimonio, in mancanza di una diversa pattuizione da parte dei coniugi, determina automaticamente tra gli stessi l’istaurazione del regime della comunione dei beni (art.177ss c.c.), la convivenza non comporta alcun effetto di tale specie e i conviventi, pertanto, restano padroni ciascuno dei propri beni e dei propri acquisti, in regime di separazione.
Allorché uno dei conviventi more uxorio muoia, l’altro non ha alcun diritto ereditario.
Infatti, l’art.565 c.c non annovera il convivente more uxorio nella categoria dei successibili ab intestato del de cuius.
Quindi nel caso specifico sottopostomi la compagna del padre, alla morte di questi, non avrà per legge alcun diritto sulle due proprietà accennate.
Il padre potrebbe disporre a favore della compagna solo mediante testamento, ma sempre nei limiti della quota disponibile e mai intaccando la quota legittima (o riserva) spettante ai legittimari (figli eredi) che, nell’ipotesi contraria, potrebbero agire per ottenere la reintegrazione della stessa mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Stesso discorso per le donazioni che il padre avesse effettuato in vita a favore della convivente more uxorio

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