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lunedì 10 novembre 2008

Stranieri: Tar Veneto Sent. 3125/2008

"PER LA CITTADINANZA NECESSARIA LA PROVA DELLA RESIDENZA DECENNALE NEL TERRITORIO DELLO STATO"

L’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non richiede la mera presenza dello straniero nel territorio della Repubblica, ma prevede quale condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana che esso vi risieda legalmente da almeno dieci anni.
La condizione di “residenza legale”, richiesta dall’art. 9 citato, acquista concretezza attraverso il disposto dell’art. 1, comma 2 lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 , ai sensi del quale è legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica.
Ne consegue che, per configurare il presupposto della “residenza legale ultradecennale” richiesto dall’art. 9 della legge, non è sufficiente il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza, ma è necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe.
Inoltre il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi, né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare

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