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lunedì 10 novembre 2008

penale: Proscioglimento Cassazione SS.UU. Sent 40049 / 2008

SENTENZA – PROSCIOGLIMENTO – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE – FORMULA – ERRONEITÀ – PARTE CIVILE – RICORSO PER SALTUM – INTERESSE
Le Sezioni unite hanno statuito, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la formula di proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato» deve essere adottata in presenza di una causa di giustificazione, come quella dell’esercizio del diritto di critica nelle condotte di diffamazione. Hanno poi aggiunto che il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che non contesti l’accertamento della causa di giustificazione e sia diretto soltanto alla sostituzione della formula, da quella «perché il fatto non sussiste» a quella «perché il fatto non costituisce reato», è inammissibile per difetto di un interesse concreto. Al di là della formula, infatti, la sentenza di proscioglimento, che abbia accertato l’esistenza della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ha comunque effetti vincolanti nel giudizio civile per il risarcimento.

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