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mercoledì 9 luglio 2008

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – AVVOCATI – SANZIONI DISCIPLINARI – PROCESSO

Le S.U., mutando un risalente orientamento (n. 6781 del 1983), hanno affermato che nei procedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Cassazione, deve essere fatta a cura della parte e non d’ufficio ad opera del medesimo Consiglio, risultando in tale ultimo caso inammissibile con conseguente estinzione del processo.
Sentenza n. 17938 del 1° luglio 2008

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