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lunedì 7 luglio 2008

Dir. Penale Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 maggio 2008 n. 25695

Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. è previsto, dopo le modifiche introdotte dalla legge 46/2006 (c.d. "Pecorella-bis") all’art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali. Ne consegue che la Suprema Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata

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