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lunedì 7 luglio 2008

Dir. Penale Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 27 marzo 2008 n. 26654

Le Sezioni Unite sanciscono che il profitto del reato oggetto di confisca ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231/01 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto; inoltre la Corte chiarisce la nozione di profitto oggetto di confisca, precisando che essa non possa essere estesa fino ad arrivare ad una duplicazione della sanzione, quando l’ente, in adempimento del contratto, abbia posto in essere un’attività, per i cui risultati economici manchi un nesso diretto ed immediato con il reato.

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