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lunedì 7 luglio 2008

Cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, competenza del giudice di pace

Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3937

In tema di controversie tra condomini, devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso di servizi condominiali quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate; mentre per cause relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, pertanto, la competenza ordinaria per valore, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune (Cass. ord. 15-4-2002 n. 5448, 22 maggio 2000 n. 6642, 13 ottobre 1997 n. 9946, 28 settembre 1994 n. 7888).

Nella fattispecie in esame, l'assegnazione ai condomini, compresa l'odierna ricorrente, dei posti auto sul piazzale comune, deliberata dall'assemblea condominiale all'unanimità, non limita in alcun modo il diritto che alla stessa spetta, quale condomina, sul piazzale medesimo, ma rende eventualmente, come sostiene, "impervio l'accesso e l'uscita dal proprio posto auto interno, tutte le volte in cui il posto antistante risulti occupato dall'autovettura del condomino assegnatario".
Ne deriva che competente a conoscere ratione materiae della controversia da lei instaurata è, alla luce della giurisprudenza più sopra richiamata, il Giudice di pace ex articolo 7 c.p.c. comma 3 n. 2.

Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione , in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni.

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