Piccola guida con consigli pratici e casi concreti
LE DATE
18 GIUGNO Scadenza acconto prima rata pari al 50%
dell’imposta calcolata applicando le aliquote base (0,4% prima casa, 0,76 su
tutti gli altri immobili) Per la prima casa è possibile scegliere l’acconto
pari a un terzo. Per i rurali strumentali l’acconto è del 30%
17 SETTEMBRE per chi ha scelto di pagare l’IMU sulla prima
casa in tre rate scade il termine per il versamento della seconda rata
calcolata sempre con l’aliquota base del 0,4%
30 NOVEMBRE : i fabbricati rurali entro questa data devono
essere iscritti al catasto edilizio urbano
17 DICEMBRE: conguaglio, si dovrà calcolare l’imposta dovuta
sulla base dell’aliquota definitiva fissata da Stato e Comune, a cui sottrarre quanto in
precedenza già versato.
LA PRIMA CASA
L'abitazione principale e le sue pertinenze ricevono
nell'Inni un trattamento agevolato: l'aliquota base è fissata allo 0,4% e al
contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per
ogni figlio, fino all'ottavo, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente
nella casa).
I Comuni possono incrementare il beneficio, abbassando
l'aliquota fino allo 0,2% e aumentando la detrazione fino a concorrenza
dell'intera imposta dovuta. Le decisioni comunali, comunque, peseranno solo
al momento del saldo, visto che l'acconto va calcolato con l'aliquota base.
La normativa
sull'abitazione principale non allude ad alcuna caratteristica del bene immobile in questione: pertanto, esso può essere
classificato in qualsi-asi categoria catastale.
D’altro canto si deve specificare che: non può essere
considerato quale abitazione principale l'appartamento di titolarità di Tizio,
da questi concesso in comodato al figlio Caio, nel quale Tizio non dimori e non
risieda. non può essere considerato quale abitazione principale l'appartamento
di titolarità di Tizio (nel quale Tizio non dimori e non risieda), da questi
concesso in locazione a un soggetto che vi dimori e vi risieda.
Quanto alle pertinenze, l'abitazione principale può averne
al massimo tre, ognuna delle quali appartenente a una di queste tre categorie
catastali: C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero), C/6 (box
auto e garage) e C/7 (tettoie e posti auto). È quindi esclusa combinazione:
così non è possibile che le tre pertinenze ammesse siano una di categoria C/2
e due di categoria C/6; né è possibile avere due pertinenze, se entrambe di
categoria C/6; né è possibile considerare come pertinenza dell'abitazione
principale un'unità classificata come C/3, e cioè come laboratorio, nonostante
il suo palese as-servimento all'appartamento a cui servizio essa è destinata.
E LA
CANTINA?
Ai fini dell'Imu fatti salvi gli altri requisiti -
l'abitazione principale è un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare. Che succede, dunque, se ci sono
due alloggi adiacenti? Se le due abitazioni sono state fuse in una sola, con
aggiornamento della situazione catastale, non ci sono problemi: c'è un'unica
unità, e si può pagare l'Imu con le agevolazioni per l'abitazione principale.
Se invece le abitazioni sono state collegate con l'apertura di una porta
interna, ma senza informare il catasto, allora si è in presenza di
un'irregolarità, che andrebbe sanata per poter beneficiare del regime
agevolato. È vero che la legge parla di unità «iscrivibili» e non
necessariamente «iscritte», ma è evidente che l'accorpamento di due alloggi
contigui può far cambiare la consistenza, la rendita catastale e il conto
dell'Imu da pagare.
Non è un ostacolo, invece, il fatto che sulle due unità
immobiliari gravino diritti reali non omogenei (ad esempio, un'unità posseduta
al 100% e l'altra posseduta al 50% con il coniuge): se si viene a creare
un'unica unità immobiliare, è possibile ottenere una fusione catastale di fatto
e un'unica rendita ai fini fiscali (agenzia del Territorio, nota 21 febbraio
2002 protocollo 15232).
Un'altra novità riguarda le pertinenze dell'abitazione
principale: il limite di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7
(si veda l'articolo in alto), riguarda . anche quelle iscritte in catasto
unitamente all'unità abitativa. Ciò significa che nel computo delle pertinenze
vanno considerate anche quelle accatastate con l'abitazione, per le quali è
stata attribuita una rendita catastale unitaria. Quando c'è una cantina censita
con l'alloggio, ad esempio, un eventuale magazzino accastato a parte va tassato
allo 0,76% (perché entrambe le pertinenze sono "censibili" in C/2).
Servono istruzioni, però, che dicano come procedere nei casi più complessi, ad
esempio quando con l'alloggio sono censite una soffitta e una cantina (entrambe
in C/2).
CASA ASSEGNATA A SEGUITO DI SEPARAZIONE
Il coniuge assegnatario si considera, ai soli fini
dell'Irmi, titolare del diritto di abitazione sul bene. L'effetto è che l'unico
soggetto passivo per l'ex casa coniugale diventa il coniuge assegnatario, anche
nell'ipotesi in cui il coniuge non assegnatario dovesse vantare diritti reali
sul bene. Se l'assegnatario dimora e risiede anagraficamente nell'immobile
(come accade nella normalità dei casi), potrà applicare i benefici
dell'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). Laddove, inoltre,
nella medesima abitazione dovessero convivere i figli di età non superiore a 26
anni, la maggiorazione di 50 euro per figlio andrebbe per intero a beneficio
dell'assegnatario.
Il coniuge non assegnatàrio, invece, potrà senz'altro fruire
delle agevolazioni dell'abitazione principale con riferimento all'immobile di
proprietà nel quale egli dimora e risiede, anche se ubicato nello stesso Comune
dell'ex casa coniugale.Sull'immobile assegnato, infine, non trova applicazione
la quota d'imposta erariale dello 0,38%, trattandosi di abitazione principale a
tutti gli effetti.
Dovrà invece essere meglio chiarita la situazione delle
residenze separate nell'ambito dello stesso nucleo familiare. La nuova
definizione di abitazione principale
richiede che nell'immobile risieda non solo il contribuente, ma anche il
suo nucleo familiare. Viene altresì precisato che se i componenti del nucleo
acquisiscono residenze. diverse nello stesso Comune, le agevolazioni di legge
si applicano nei riguardi di una sola unità immobiliare.
BENI STORICI e RUDERI
La disciplina Imu degli immobili inagibili o inabitabili e
degli immobili d'interesse- storico-artistico è stata resa meno gravosa dalle
modifiche inserite in sede di legge di conversione del decreto fiscale (DI
16/2012). Si prevede infatti che per queste unità la base imponibile sia
ridotta alla metà. Nella formulazione originaria l'imposizione avveniva con le
regole ordinarie. Per gli immobili d'interesse storico-artistico si tratta di
un'agevolazione molto diversa rispetto a quella vigente nell'Ici. Nell'ambito del
vecchio tributo comunale, infatti, la base imponibile era determinata sulla
scorta della tariffa d'estimo più bassa applicabile alle abitazioni ubicate
nella medesima zona censuaria. Al contrario, per le unità inagibili o
inabitabili si verifica un ritorno al passato, poiché nel regime lei era già
disposta la riduzione a metà dell'imposta. È riprodotta anche la disciplina per
ottenere il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità. È
infatti stabilito che, a tale scopo contribuente può richiedere il sopralluogo dell'Ufficio
tecnico comunale, a proprie spese, oppure presentare la dichiarazione
sostitutiva di notorietà. In quest'ultimo caso, ovviamente, il Comune potrà
sottoporre a controllo 1a veridicità della dichiarazione. Il beneficio compete
a condizione che l'immobile non sia comunque utilizzato.
L'agevolazione per i fabbricati d'interesse
storico-artistico spetta anche se l'immobile è l'abitazione principale del
possessore. In questa eventualità, dunque, la riduzione si cumulerà con
l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.
Un caso particolare, tuttora privo di specifica regolamentazione,
riguarda i fabbricati collabenti (cioè ruderi, diroccati e così via),
identificati con la categoria catastale F/3, senza attribuzione di rendita. È
evidente che, mancando un elemento fondamentale della base imponibile, gli
stessi non possono essere tassati come fabbricati. Potrebbe tuttavia accadere
che le unità collabenti insistano su di un'area qualificabile come
fabbricabile. In tale ipotesi, il suolo ricadente nello strumento urbanistico
generale sarà senz'altro soggetto a Imu sulla base del valore di mercato
esistente al primo gennaio dell'anno.
ZONE EDIFICABILI
Anche i terreni agricoli e le aree edifìcabili sono soggetti
all'Imu. Innanzitutto, bisogna precisare che - per legge - si considerano aree
edifìcabili quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione
della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 36,
comma 2 del DI 223/2006). Purtroppo questa definizione non si riscontra
facilmente nei nuovi piani del territorio simili, che hanno superato il
concetto di piano regolatore.
La base imponibile Imu per le aree edifìcabili è pari al
valore corrente di mercato al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
Terreni con deduzione
Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene
moltiplicando il reddito dominicale, rivalutato del 25%, per il coefficiente
moltiplicatore 135.
Il coefficiente è ridotto per i terreni agricoli, compresi
quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e lap
iscritti nella previdenza agricola. La definizione è univoca e riguarda anche
le società agricole in possesso della qualifica di lap. Sembra pertanto che -
contrariamente a quanto avveniva per l'Ici -assumano rilevanza anche i terreni
iscritti in catasto con attribuzione della tariffa di reddito dominicale,
ancorché lasciati incolti, i quali sono soggetti al coefficiente 135 se non
compresi in un fondo rustico condotto da coltivatori diretti o lap. nella
gestione previdenziale, che coltivano i terreni agricoli di proprietà (o in
forza di altro diritto reale), Mantengono l'esenzione da Imu i terreni situati
nei territori montani, ma sarà un apposito decreto a delimitarne le zone. Al
momento restano anche le esenzioni per la cosiddetta "collina
depressa" (articolo 7, lettera h) del Dlgs 504/1992), ma rischiano di non
essere confermate dallo stesso decreto ministeriale.
FABBRICATI USO DIVERSO
Mentre l'IMU sulla prima casa è attenuata dall'aliquota
ridotta e dalla detrazione di 200 euro, nessun beneficio diretto è previsto
dalla legge per gli immobili non abitativi posseduti da persone fisiche o da
imprese. L'articolo 13 del DI 201/2011 prevede, anche per gli immobili non
abitativi, che l'Imu sostituisca dal 2012 lei, Irpef e le relative addizionali
dovute sugli immobili non locati, e che si applichi con l'aliquota ordinaria
dello 0,76% (e un range di manovra per i Comuni che varia dallo 0,46% all'1,06%).
In attesa delle decisioni comunali, la prima rata
dell'imposta (pari al 50%, senza possibilità di scegliere la divisione in tre
rate) va versata entro il prossimo 18 giugno, con l'aliquota base dello 0,76%.
La base imponibile dei fabbricati non abitativi è pari alla rendita catastale
rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali, aggiornati ad
hoc ai soli fini Imu. Ed è da questi nuovi coefficienti che dipende buona
parte del rincaro rispetto all'Ici. Il calcolo dell'imposta dovrà essere quindi
operato, moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti
coefficienti: m 160 per i fabbricati delle categorie C/2 (magazzini e locali
di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie);
140 per i fabbricati di gruppo B e categorie C/3
(laboratori), C/4 (palestre) e C/5 (stabilimenti balneari);
80 per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito e
assicurativi);
80 per i fabbricati di categoria A/1o (uffici);
60 per i fabbricati del gruppo D (esclusi D/5). Dal 2013,
tale moltiplicatore sarà pari a 65; m 55 per i fabbricati di categoria C/i
(negozi).
I margini di sconto
I Comuni possano ridurre l'aliquota sino allo 0,4% per gli
immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè per gli immobili strumentali
per natura o destinazione, utilizzati dalle imprese per l'esercizio dell'attività
(articolo 43 del Tuir 917/1986). Si tratta degli immobili diversi da quelli
alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa e di quelli
costituenti patrimonio. La stessa facoltà è prevista per gli immobili posseduti
da soggetti Ires (società di capitali), nonché, più in generale, per quelli
concessi in locazione a terzi, sia da parte delle persone fisiche che delle
imprese. ' L'Imu, anche per gli immobili non residenziali sostituisce l'Irpef,
ma solo per i fabbricati non locati posseduti da soggetti non esercenti
attività commerciale (persone fisiche non imprenditori). Se invece l'immobile
non abitativo (ufficio, negozio) posseduto da privato è concesso in locazione,
resta ferma la rilevanza del reddito ritraibile anche ai fini Irpef.
Per le imprese (ditte individuali e società di persone,
soggetti Irpef) e i soggetti Ires in generale, l'Imu sul fabbricato
strumentale o patrimonio, non assorbe in nessun caso l'Irpef o l'Ires sul
reddito, che si tratti di fabbricato locato o detenuto direttamente
dall'impresa.
Le esenzioni
Anche l'Imu (articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011), come
già l'Ici, prevede una serie di esenzioni. In particolare, alla luce anche
delle modifiche apportate dalla legge 44/2012, di conversione del DI 16/2012,
l'Imu non si applica per:
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dagli
enti locali, purché ubicati nei propri tenitori, dalle comunità montane, dai
consorzi tra tali enti, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/i a E/9 (si tratta degli immobili «a destinazione particolare»);
i fabbricati destinati ad usi culturali (sedi aperte al
pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, eccetera);
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del
culto;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
i fabbricati appartenenti a Stati esteri e ad organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esen-zione dall'imposta locale sul reddito
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
i fabbricati utilizzati dai soggetti (diversi dalle
società) che non hanno per oggetto esclusivo, o principale, l'esercizio di
attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, sportive, eccetera. In caso di utilizzazione
"mista", l'esenzione spetta per la sola frazione nella quale si
svolge l'attività non commerciale (articolo 9i-bis, DI 1/2012, convertito dalla
legge 27/2012);
i fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma che ha
colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 (legge 44/2012, di conversione del DI
16/2012).
Soluzioni Immobiliari
Nessun commento:
Posta un commento