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lunedì 19 ottobre 2009

Responsabilità professionale

L'avvocato risponde per semplice negligenza?
Il rapporto fra cliente ed avvocato viene definito come contratto di clientela, o più propiramente si parla di mandato professionale, con oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
La giurisprudenza è concorde che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, quindi il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cliente non è motivo sufficiente per imputare alcuna responsabilità all'avvocato.
Per far ciò si dovrà valutare il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.
Quindi al fine di valutare la responsabilità del professionista, rilevano le modalità di svolgimento dell'attività prestata da costui in relazione al parametro di diligenza suddetto.
Nel caso in cui l'attività richiesta sia particolarmente complessa, la responsabilità risulterà attenuata.
In generale quindi si avrà responsabilità del professionista quando operando con incuria o ignoranza di disposizioni di legge o in tutti i casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.
Va comunque specificato che il cliente che ritenga di aver subito un danno a seguito del patrocinio di un legale dovrà affrontare due punti essenziali: la dimostrazione del nesso causale fra danno e condotta del professionista e l'allegazione di tutta la documentazione a sostegno della condotta negligente del legale.

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