Pagine

giovedì 29 ottobre 2009

Immobili: iter leggero per il 55%

Semplificate le procedure per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico dal decreto dell'Economia e finanze 6 agosto 2009, che va a modifìcare il regolamento del 2007.
Dall'11 ottobre 2009 non occorre più allegare alla certificazione dei produttori di finestre con doppi o tripli vetri le certificazioni delle singole componenti (vetri e profilati), nell'ambito della richiesta di detrazione relativa alla coibentazione degli edifici.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione è eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Già il decreto Economia e finanze 7 aprile 2008 aveva stabilito che dal 2008 non era più necessario predisporre l'attestato di qualificazione energetica per infìssi vetrati e pannelli solari termici: bastavala compilazione dell'allegato F al regolamento per la detrazione del 55 per cento.

Per quanto attiene invece al¬la sostituzione di caldaie "normali" con modelli a condensazione sia ad acqua che ad aria (seppur destinate alle grandi superfici) e sempre in quest'ambito e valvole termostatiche debbono essere installate solo "ove tecnicamente compatibili".

L'allegato H del regolamento viene sostituito con l'allegato I al decreto. Entrambi trattano delle prestazioni delle pompe di calore e sono identici, salvo il fatto che sono previsti parametri più facili da raggiungere per i modelli aria-acqua.

L'asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza dell'intervento alle pre¬scrizioni (che va comunque conservata ed esibita solo in caso di controlli fiscali), può essere sostituita dall'analogo documento che doveva essere già rilasciato dal direttore dei lavori. In alternativa può essere anche inserita nella relazio¬ne che il proprietario dell'edificio doveva già depositare presso le amministrazioni competenti, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumino dì energia

Si conferma invece che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi Ielle tariffe incentivanti concessi a chi installa 1 fotovoltaico migliorando contemporaneamente l'efficienza energetica dell'edificio di almeno il io per cento.

Si ringrazia AmministrazioniAC

Nessun commento: