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lunedì 12 ottobre 2009

Civile: Come liberare l'immobile detenuto senza possesso?

Come liberare l'immobile detenuto senza possesso?
E' possibile ricorrere alla procedura speciale prevista dal legislatore agli artt. 657 e ss. C.p.c.?

Il procedimento per convalida, stante la sua natura di procedimento giudiziale speciale volto a garantire una rapida tutela del diritto del soggetto locatore a riottenere la disponibilità del proprio bene immobile, vede risaltare la sua ragion d’essere nel caso in cui l’esigenza della restituzione sia cagionata dall’inadempimento del soggetto conduttore alla propria obbligazione di corrispondere il canone al locatore nei termini pattuiti.

Il mancato pagamento del corrispettivo per il godimento che il conduttore esercita sull’immobile comporta infatti, da un lato, un immediato nocumento economico per il locatore privo del bene e della remuneratività che ne deriva, e, dall’altro, costituisce un inadempimento a un’obbligazione ben determinata e il cui accertamento ben si concilia con la cognizione sommaria che caratterizza il procedimento per convalida.
Questo spiega perché il legislatore non abbia esteso l’esperibilità del procedimento per convalida anche ai casi di inadempimento delle altre obbligazioni principali del conduttore che, secondo il disposto dell’art. 1587 c.c., consistono nel prendere in consegna la cosa locata e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
L’eventuale inadempimento di queste obbligazioni fondamentali non è di agevole accertamento come invece quello riguardante il corrispettivo per il godimento dell’immobile e non potrebbe essere debitamente accertato all’udienza di convalida.Ne consegue dunque che anche la domanda ex art 664 C.p.c. di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all’esecuzione dello sfratto nonché quella di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, essendo quest’ultime proponibili nell’ambito della procedura speciale di cui all’art. 658 C.p.c. nel presupposto dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto dell’intimato per morosità, non troveranno accoglimento innanzi al giudice.

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