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lunedì 22 giugno 2009

Civile: Risarcibilità del danno non patrimoniale

I criteri di risarcibilità:

Ingiustizia cd. costituzionalmente qualificata
L’INTERESSE CHE SI ASSUME LESO E’ UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA (OPPURE E’ RICONDUCIBILE AD UNA ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE CHE CONSENTE IL RISTORO EX ART. 2059 C.C.)

Gravità dell’Offesa
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Serietà del danno
Il danno non deve essere “bagatellare” e, cioè, futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, sia tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. I pregiudizi connotati da “futilità” devono essere accettati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

Onere della prova
l’onere incombe sul danneggiato

No alle duplicazioni risarcitorie
Non “esiste” un danno esistenziale e le varie definizioni hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.

Liquidazione equitativa
solo se il danno è provato nell’an, anche tramite presunzioni

Confronta:
Cassazione: Sentenza 4 giugno 2009, n. 12885
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