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martedì 2 dicembre 2008

Penale: Cassazione Sent 40577/2008

La Suprema Corte, dopo aver ricordato la recente pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale in una fattispecie concernente la videoregistrazione a fini investigativi (n. 149/2008), ribadisce che la ripresa fotografica da parte di terzi di azioni che si svolgano nei luoghi di privata dimora lede la riservatezza ed integra pertanto l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 615 bis c.p., sempreché si tratti di comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno ovvero si tratti di azioni compiute in condizioni tali da renderle tendenzialmente non visibili ai terzi.

2. La Corte nel caso all’esame esclude la configurabilità del reato prospettato perché l’azione ripresa dal marito-fotografo si svolgeva in un luogo (cortile) che pur essendo privato era esposto alla libera osservazione degli estranei e quindi a parere del giudici del Supremo Consesso le riprese non si differenziavano da quelle che ben potevano essere effettuate in un luogo pubblico od aperto al pubblico.

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